From: Subject: Atto Completo Date: Wed, 27 Jan 2010 11:52:55 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CA9F47.43792E30" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CA9F47.43792E30 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-01-25&redaz=10A00763&connote=true Atto Completo
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO=20 22 dicembre 2009
Prescrizioni  relative   =
all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a   svolgere
attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008. (10A00763)=20
=20
                             IL MINISTRO=20
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO=20
=20
                           di concerto con=20
=20
i Ministri  dell'interno,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
  forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle  politiche
  sociali, della salute, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
  ricerca edella difesa=20
=20
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;=20
  Visto  il  considerando  n.  15  del  citato  regolamento  (CE)  n.
765/2008;=20
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei
prodotti;=20
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;=20
  Visto l'art. 4 della citata legge n. 99 del 2009, ed in particolare
il comma 1, secondo cui al fine di assicurare la pronta  applicazione
del capo II del citato regolamento  (CE)  n.  765/2008,  il  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto  con  i  Ministri  interessati,
provvede, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge, con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare,
alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione  ed  al
funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato  a  svolgere
attivita' di accreditamento  in  conformita'  alle  disposizioni  del
regolamento  comunitario,  alla  definizione  dei  criteri   per   la
fissazione di tariffe di accreditamento,  anche  tenuto  conto  degli
analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli  altri  Paesi
dell'Unione europea,  nonche'  alla  disciplina  delle  modalita'  di
controllo dell'organismo da parte dei  Ministeri  concertanti,  anche
mediante la previsione della partecipazione di  rappresentanti  degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari;=20
  Visto il comma 3 del medesimo art. 4 della legge n.  99  del  2009,
secondo cui per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi
settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello
sviluppo  economico  e  i  Ministeri  interessati   disciplinano   le
modalita' di partecipazione all'organismo di cui  al  comma  1  degli
organismi  di  accreditamento,  gia'  designati  per  i  settori   di
competenza dei rispettivi Ministeri, e tenuto  conto  altresi'  delle
specifiche competenza attribuite in materia anche  ad  enti  pubblici
compresi  l'Istituto  superiore  di  sanita'  per  la  sicurezza  dei
prodotti alimentari e l'Istituto  nazionale  di  ricerca  metrologica
(INRIM) per la taratura;=20
  Visti i commi 2 e 4 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009,
che  dispongono,  fra  l'altro,  che  il  Ministero  dello   sviluppo
economico,  per  il  tramite  del  competente  ufficio, e'  autorita'
nazionale  referente  per  le  attivita'  di  accreditamento,   punto
nazionale di  contatto  con  la  Commissione  europea  ed  assume  le
funzioni previste dal capo II del citato  regolamento  non  assegnate
all'organismo  nazionale   di   accreditamento,   e   che,   inoltre,
dall'attuazione delle disposizioni del medesimo  art.  4  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori  entrate  a  carico  della
finanza  pubblica  e  i  Ministeri  interessati  provvedono  a   tale
attuazione  con  le  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente;=20
  Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 4, della legge  n.
99 del 2009, salvi gli  ulteriori  provvedimenti  nell'esercizio  del
potere conferito dalla medesima legge;=20
=20
                              Decreta:=20
=20
                               Art. 1=20
=20
=20
                       Ambito di applicazione=20
=20
  1.  Il  presente   decreto   disciplina   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'unico organismo nazionale, nonche' la  definizione
dei criteri per la fissazione di  tariffe  di  accreditamento,  e  le
modalita'  di  controllo  dell'organismo  da  parte   dei   Ministeri
interessati.=20

       =20
      
                               Art. 2=20
=20
=20
                             Definizioni=20
=20
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:=20
    a) =ABregolamento=BB, il regolamento (CE) n. 765/2008 del  =
Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme  in  materia
di accreditamento e vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;=20
    b) =ABlegge=BB, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante =
=ABDisposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in
materia di energia=BB;=20
    c) =ABaccreditamento=BB, l'attestazione  da  parte  di  un  =
organismo
nazionale  di  accreditamento  che  certifica  che   un   determinato
organismo  di  valutazione  della  conformita'  soddisfa  i   criteri
stabiliti  da  norme  armonizzate  e,  ove  appropriato,  ogni  altro
requisito  supplementare,  compresi  quelli  definiti  nei  rilevanti
programmi  settoriali,  per  svolgere  una  specifica  attivita'   di
valutazione della conformita';=20
    d) =ABorganismo nazionale  di  accreditamento=BB,  l'unico  =
organismo
nazionale che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale  Stato
a svolgere attivita' di accreditamento;=20
    e)  =ABvalutazione  della  conformita'=BB,  la   procedura   atta   =
a
dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un
processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo
siano state rispettate;=20
    f) =ABorganismo di valutazione della conformita'=BB, un organismo =
che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;=20
    g) =ABvalutazione inter pares=BB, un processo di  valutazione  di  =
un
organismo nazionale di accreditamento  eseguito  da  altri  organismi
nazionali  di   accreditamento   conformemente   ai   requisiti   del
regolamento e, ove  applicabili,  ad  altre  specificazioni  tecniche
settoriali;=20
    h) =ABautorita' di vigilanza  del  mercato=BB,  un'autorita'  di  =
uno
Stato membro preposta alla vigilanza del mercato  nel  territorio  di
tale Stato;=20
    i) =ABmarcatura CE=BB, una  marcatura  mediante  cui  il  =
fabbricante
indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella  normativa  comunitaria  di  armonizzazione  che   ne   prevede
l'apposizione;=20
    l)  =ABnormativa  comunitaria  di  armonizzazione=BB,  la   =
normativa
comunitaria che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti;=20
    m) =ABorganismo nazionale italiano di  accreditamento=BB  =
l'organismo
nazionale di accreditamento  designato  dall'Italia  ai  sensi  della
legge.=20
    n) =ABautorita' nazionale italiana per l'accreditamento=BB, =
l'ufficio
competente del Ministero dello sviluppo economico  referente  per  le
attivita' di accreditamento e punto di contatto  con  la  Commissione
europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge.=20

       =20
      
                               Art. 3=20
=20
=20
                 Prescrizioni di carattere generale=20
=20
  1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento si conforma  ai
principi e alle prescrizioni seguenti:=20
    a) opera senza fini di lucro;=20
    b) e' dotato di un modello organizzativo  atto  a  garantire  che
l'accreditamento,    indipendentemente    dall'utilizzo    su    base
obbligatoria o volontaria previsto, sia effettuato come attivita'  di
interesse pubblico;=20
    c) non offre ne'  fornisce  attivita'  o  servizi  forniti  dagli
organismi di valutazione della conformita', non fornisce  servizi  di
consulenza ne' possiede  azioni  o  ha  un  interesse  finanziario  o
gestionale in organismi di valutazione di conformita';=20
    d) e'  dotato  di  requisiti  strutturali,  di  risorse  umane  e
procedurali di riservatezza e  gestione  dei  reclami  necessari  per
essere membro dell'infrastruttura europea di  accreditamento  di  cui
all'art. 14 del regolamento;=20
    e) istituisce e gestisce apposite strutture atte a  garantire  la
partecipazione  effettiva  ed   equilibrata   di   tutte   le   parti
interessate, sia in seno alla propria organizzazione sia  nell'ambito
dell'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14  del
regolamento;=20
    f) non entra in concorrenza  con  gli  organismi  di  valutazione
della conformita';=20
    g) non entra in concorrenza  con  altri  organismi  nazionali  di
accreditamento.=20

       =20
      
                               Art. 4=20
=20
=20
              Prescrizioni relative all'organizzazione=20
=20
  1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento  e'  dotato  di
personalita'  giuridica,   di   uno   statuto,   di   una   struttura
organizzativa e di strumenti gestionali atti a soddisfare i  seguenti
requisiti:=20
    a) assumere le responsabilita', che sono distinte da quelle delle
altre autorita' nazionali operanti nei medesimi settori, connesse con
lo svolgimento dei compiti di accreditamento  in  ambito  volontario,
nonche' essere in grado di rilasciare certificati  di  accreditamento
per valutazioni di conformita' anche in ambito regolato da specifiche
prescrizioni normative,  su  incarico  dell'amministrazione  pubblica
competente in base alle norme vigenti e fermo il rilascio da parte di
tale pubblica amministrazione  del  provvedimento  di  autorizzazione
finale eventualmente previsto;=20
    b) garantire l'indipendenza dagli organismi di valutazione  della
conformita' da esso valutati;=20
    c) essere esente da pressioni commerciali;=20
    d) non entrare in conflitto  d'interesse  con  gli  organismi  di
valutazione della conformita' che ricorrono all'accreditamento;=20
    e) salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita'  della  propria
attivita', anche mediante l'equilibrata ed  effettiva  partecipazione
di tutte le parti interessate ai propri organi, garantendo, in quanto
compatibile con il regolamento, il rispetto della norma  UNI  EN  ISO
17011;=20
    f) operare in modo che ogni decisione riguardante  l'attestazione
di competenza sia presa da persone competenti diverse da  quelle  che
hanno effettuato la valutazione;=20
    g) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;=20
    h) individuare le attivita' di valutazione della conformita'  per
le quali e' competente ad effettuare l'accreditamento, rinviando,  se
del caso, alle pertinenti legislazioni e norme tecniche comunitarie o
italiane;=20
    i) possedere le procedure necessarie per assicurare  l'efficienza
della gestione e l'adeguatezza dei controlli interni;=20
    l) disporre di un numero di dipendenti competenti sufficiente per
l'esecuzione adeguata dei propri compiti;=20
    m) documentare le funzioni, le responsabilita'  e  i  poteri  del
personale che potrebbe influenzare la qualita'  della  valutazione  e
dell'attestazione di competenza;=20
    n)  possedere,  applicare  ed   aggiornare   le   procedure   per
controllare le prestazioni e la competenza  del  personale  coinvolto
nell'attivita' di accreditamento;=20
    o) verificare che le valutazioni della conformita' siano eseguite
in modo adeguato, evitando oneri inutili per  le  imprese  e  tenendo
debitamente conto delle dimensioni, del  settore  e  della  struttura
delle  imprese,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  dei
prodotti  e  del  carattere  di  massa  o  seriale  del  processo  di
produzione;=20
    p)  pubblicare  annualmente  resoconti   oggetto   di   revisione
contabile, in conformita' ai principi di contabilita' previsti  dalla
normativa vigente;=20
    q)  sottoporsi  regolarmente  ad  una  valutazione  inter   pares
organizzata dall'infrastruttura  europea  di  accreditamento  di  cui
all'art. 14 del regolamento;=20
  2.  Per  l'accreditamento  di  organismi   di   valutazione   della
conformita' operanti in settori per i quali, alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, la specifica normativa  vigente  prevede
l'accreditamento da parte di uno o piu' Ministeri o da parte di  enti
pubblici da essi vigilati o da parte di organismi di accreditamento a
tal  fine  gia'  individuati,  l'organismo  nazionale   italiano   di
accreditamento, ove sia incaricato dall'amministrazione  pubblica  ai
sensi del comma 1 lettera a), fermo restando quanto previsto all'art.
8, comma  1,  si  dota  di  strumenti  organizzativi  che  consentano
adeguata partecipazione alle attivita' di accreditamento da parte dei
predetti Ministeri e degli enti pubblici ed organismi a tal fine gia'
designati   dai   Ministeri   competenti;    le    modalita'    della
partecipazione, anche  ai  fini  dell'emissione  dei  certificati  di
accreditamento, sono concordate mediante convenzione,  protocollo  di
intesa o altro analogo strumento bilaterale e, in carenza di accordo,
sono individuate dal Ministero dello sviluppo economico  di  concerto
con il Ministero interessato, sentite le parti.=20

       =20
      
                               Art. 5=20
=20
=20
               Prescrizioni relative al funzionamento=20
=20
  1. Salvo quanto dispone  l'art.  39  del  regolamento,  l'organismo
nazionale italiano di accreditamento valuta la competenza a  svolgere
una  specifica  attivita'  di  valutazione  della  conformita'  degli
organismi di valutazione della conformita' che ne fanno domanda e, in
caso di esito positivo della valutazione, rilascia un certificato  di
accreditamento relativo alla specifica attivita' di valutazione della
conformita'. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 4, comma  2,
il certificato di  accreditamento  e'  corredato  di  un  riferimento
all'organismo  di  accreditamento  designato  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto dal Ministero competente ai  sensi  della
pertinente normativa di settore.=20
  2. L'organismo nazionale italiano di accreditamento  controlla  gli
organismi di valutazione della conformita' ai quali ha rilasciato  un
certificato di accreditamento; quando,  all'esito  di  un  controllo,
accerta che un organismo di valutazione della conformita' accreditato
non e' piu' idoneo a svolgere la specifica attivita'  di  valutazione
della conformita'  o  ha  commesso  una  violazione  grave  dei  suoi
obblighi adotta, seguendo procedure rese pubbliche, tutte  le  misure
appropriate entro sessanta giorni per limitare, sospendere o revocare
il certificato di  accreditamento,  informandone  tempestivamente  il
Ministero dello sviluppo economico ed  il  Ministero  o  i  Ministeri
eventualmente interessati.=20
  3. L'organismo nazionale italiano  di  accreditamento  informa  gli
altri organismi nazionali di accreditamento  circa  le  attivita'  di
valutazione  della  conformita'  relativamente  alle   quali   esegue
l'accreditamento e circa le  modifiche  di  tali  attivita'  e  rende
pubbliche  regolarmente  le  informazioni  sui  risultati  della  sua
valutazione  inter  pares,  sulle  attivita'  di  valutazione   della
conformita' relativamente  alle  quali  effettua  l'accreditamento  e
sulle modifiche di tali attivita'.=20

       =20
      
                               Art. 6=20
=20
=20
                   Controllo da parte dello Stato=20
=20
  1. Al fine di  garantire  che  l'organismo  nazionale  italiano  di
accreditamento soddisfi in modo permanente  le  prescrizioni  di  cui
all'art. 8 del regolamento e quelle del presente decreto e delle  sue
successive modifiche e integrazioni, sono eseguiti controlli regolari
sulla  sua  struttura  e  sull'attivita'  svolta.   Nell'eseguire   i
controlli  si  tiene  particolarmente  conto  dei   risultati   della
valutazione inter pares di cui all'art. 10 del regolamento.=20
  2. Per un efficace esercizio del controllo di cui al  comma  1,  e'
istituita presso l'autorita' nazionale italiana  per  accreditamento,
referente ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge, una commissione
di sorveglianza composta da rappresentanti dei Ministeri concertanti.
La commissione e' presieduta dal membro designato dal Ministero dello
sviluppo economico che provvede all'organizzazione, coordinamento  ed
attuazione del programma di sorveglianza. Le funzioni  di  segreteria
sono   svolte   dalla   struttura   dell'ufficio    competente.    La
partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione  di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.=20
  3. I Ministeri concertanti, nonche' i Ministeri e gli enti pubblici
che   esprimono   un   interesse    specifico    nell'attivita'    di
accreditamento,  designano   propri   rappresentanti   negli   organi
statutari dell'organismo nazionale italiano di accreditamento  e,  in
particolare, sono rappresentati quali soci nell'organo assembleare  e
designano propri rappresentanti negli organi direttivi. Il  Ministero
dello sviluppo economico designa inoltre il presidente  del  collegio
sindacale o analogo organo di controllo e  i  Ministeri  o  gli  enti
pubblici con competenza prevalente per materia designano i presidenti
dei comitati settoriali per l'accreditamento,  o  analoghi  organismi
comunque denominati, cui e' attribuito il compito  di  deliberare  in
materia di accreditamento in ambiti che le  norme  nazionali  vigenti
attribuiscono alla competenza di detti Ministeri o  di  organismi  di
accreditamento da essi designati.=20
  4. Sulla base  del  piano  di  sorveglianza  messo  a  punto  dalla
commissione di cui al comma 2, ovvero su  specifica  richiesta  della
medesima, l'organismo nazionale italiano di  accreditamento  fornisce
la documentazione attestante il mantenimento della  conformita'  alle
prescrizioni di cui al comma 1.  L'organismo  nazionale  italiano  di
accreditamento  produce  tempestivamente   informazioni   concernenti
l'attivita'  di  accreditamento  e  controllo  degli   organismi   di
valutazione  della  conformita'  svolta,   la   partecipazione   alle
valutazioni inter pares, nonche'  la  documentazione  comprovante  la
conformita' delle tariffe applicate agli indici di congruita' di  cui
all'art. 7.=20
  5. Allorquando la commissione  di  cui  al  comma  2  constata  che
l'organismo nazionale italiano  di  accreditamento  non  soddisfa  le
prescrizioni del regolamento o non ottempera agli  obblighi  in  esso
previsti, definisce i provvedimenti da adottare  e  li  propone,  per
l'adozione, all'autorita' nazionale per l'accreditamento. L'autorita'
si assicura che il provvedimento adottato sia eseguito e  ne  informa
la Commissione europea.=20
  6. Per la trattazione dei reclami avverso le decisioni  in  materia
di accreditamento o avverso la mancata adozione  di  tali  decisioni,
l'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento  istituisce  una
specifica commissione, autorevole, imparziale e competente, ai  sensi
dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento. L'organismo medesimo,  nel
rispetto della legge in materia di protezione dei dati  personali,  e
con particolare riferimento alle esigenze connesse ai ricorsi avverso
le predette decisioni o  la  loro  mancata  adozione,  assicura  alla
commissione di cui al comma 2 l'accesso alla  documentazione  in  suo
possesso secondo le procedure istituite dall'Autorita'  nazionale  di
accreditamento.=20

       =20
      
                               Art. 7=20
=20
=20
               Criteri per la fissazione delle tariffe=20
=20
  1. L'organismo nazionale italiano di  accreditamento  determina  le
tariffe di accreditamento con provvedimento motivato e  con  espresso
riferimento al recupero dei costi medi sostenuti, anche tenuto  conto
degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati  dagli  altri
Paesi dell'Unione europea, e nel rispetto dei seguenti principi:=20
    a) valutazione rigorosa dei costi secondo criteri di  efficienza,
efficacia ed economicita' dell'attivita' di accreditamento;=20
    b) differenziazione delle tariffe, secondo criteri di adeguatezza
e proporzionalita' degli oneri di  accreditamento  in  rapporto  alle
attivita'  di  verifica  di  conformita'   per   cui   e'   richiesto
l'accreditamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma
1, lettera o);=20
    c)  evidenziazione  di  tutti  gli  elementi  costitutivi   della
tariffa;=20
    d) evidenziazione degli indici di congruita' della tariffa;=20
    e)  indicazione  delle  modalita'   di   verifica   periodica   e
aggiornamento.=20
  2. L'organismo nazionale  italiano  di  accreditamento  comunica  i
provvedimenti di cui  al  comma  1  almeno  trenta  giorni  prima  di
metterli in vigore alla Commissione di cui all'art. 6,  comma  2.  In
sede  di  prima  applicazione,  l'organismo  nazionale  italiano   di
accreditamento, entro trenta  giorni  dalla  sua  individuazione,  e'
tenuto in ogni caso a  rideterminare  le  tariffe  di  accreditamento
applicate, sulla base dei criteri e secondo le modalita'  di  cui  al
comma 1, e a  comunicarle  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla
predetta commissione. Qualora la commissione ritenga le  tariffe  non
rispondenti  ai  criteri  prescritti,   lo   comunica   all'autorita'
nazionale italiana per l'accreditamento, la quale provvede  affinche'
l'organismo   nazionale   italiano   di   accreditamento    determini
correttamente le tariffe medesime, fissando ove del caso un  termine.
Fintantoche' il  procedimento  di  riderminazione  non  e'  concluso,
continuano  ad  applicarsi  le  tariffe  vigenti  al  momento   della
individuazione.=20

       =20
      
                               Art. 8=20
=20
=20
                  Disposizioni transitorie e finali=20
=20
  1. Al fine di evitare duplicazioni e spreco di risorse, l'organismo
nazionale di accreditamento,  nella  fase  di  prima  organizzazione,
prima di ogni iniziativa volta a dotarsi di nuove  strutture  proprie
per i settori di accreditamento in cui attualmente non  opera  ovvero
per i settori per i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   la   specifica   normativa   vigente    prevede
l'accreditamento da parte di uno o piu' Ministeri o da parte di  enti
pubblici da essi vigilati o da parte di organismi di accreditamento a
tal  fine  gia'  individuati,  instaura   le   opportune   forme   di
collaborazione  con  amministrazioni  pubbliche  ed  organismi   gia'
operanti  in  ciascuno  dei  predetti  settori,  in  particolare   se
attualmente gia' in possesso di riconoscimento quale firmatari  degli
accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, attribuendo ad
essi, anche ai fini dell'emissione dei certificati di accreditamento,
mediante  opportune  convenzioni,  protocolli  di  intesa  o   simili
strumenti giuridici, un ruolo adeguato e significativo nelle  proprie
strutture  operative  e  avvalendosi,  secondo   modalita'   regolate
consensualmente, del relativo personale e delle relative strutture.=20
  2. L'applicazione del presente decreto  fa  salve  le  disposizioni
previste  dalla  legislazione  speciale  a  tutela  degli   interessi
generali della collettivita' nei settori  della  sicurezza  pubblica,
della incolumita' pubblica, della salute pubblica e  dell'ambiente  e
della difesa nazionale.=20
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici
competenti provvedono all'attuazione  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.=20
  4. Il presente decreto e' immediatamente efficace.=20
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.=20
    Roma, 22 dicembre 2009=20
=20
                             Il Ministro=20
                      dello sviluppo economico=20
                               Scajola=20
=20
                      Il Ministro dell'interno=20
                               Maroni=20
=20
                Il Ministro delle politiche agricole=20
                       alimentari e forestali=20
                                Zaia=20
=20
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela=20
                      del territorio e del mare=20
                            Prestigiacomo=20
=20
                  Il Ministro delle infrastrutture=20
                           e dei trasporti=20
                              Matteoli=20
=20
                       Il Ministro del lavoro=20
                      e delle politiche sociali=20
                               Sacconi=20
=20
                      Il Ministro della salute=20
                                Fazio=20
=20
                    Il Ministro dell'istruzione,=20
                  dell'universita' e della ricerca=20
                               Gelmini=20
=20
                      Il Ministro della difesa=20
                              La Russa=20
=20
=20
Registrato alla Corte dei conti 15 gennaio 2010=20
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 30=20

       =20
      

27.01.2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
11:52:15
 
=20 =20
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