31971L0348

Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dell'acqua

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 25/10/1971 pag. 0009 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0083
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0762
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0083
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0860
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0222
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0099

 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (71/348/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che negli Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei dispositivi accessori per contatori di liquidi formano oggetto di disposizioni imperative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli scambi di detti dispositivi ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (3) ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE ; che, conformemente a tale direttiva, occorre fissare per i dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento;

considerando che la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (4) ha già fissato le prescrizioni tecniche alle quali detti contatori devono essere conformi ; che i dispositivi accessori possono o devono far parte integrante di determinati contatori di liquidi diversi dall'acqua,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai dispositivi accessori per contatori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua definiti nell'allegato.

Articolo 2

I dispositivi accessori per contatori volumetrici che possono ricevere i marchi e i contrassegni CEE sono descritti nell'allegato. Essi formano oggetto di un'approvazione CEE del modello. Essi sono sottoposti alla verifica prima CEE contemporaneamente ai contatori ai quali sono associati.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. VIGLIANESI (1)GU n. C 100 del 12.10.1971, pag. 4. (2)GU n. C 93 del 21.9.1971, pag. 27. (3)GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1. (4)GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 32.

ALLEGATO

CAPITOLO I

DISPOSITIVI DI AZZERAMENTO DEGLI INDICATORI DEI VOLUMI

1.1. Un dispositivo di azzeramento è un dispositivo che riporta a zero l'indicatore mediante un'operazione manuale oppure mediante un sistema automatico.

1.2. Il dispositivo di azzeramento non deve consentire il cambiamento del risultato della misurazione.

1.3. Quando l'operazione di azzeramento è iniziata, non deve essere possibile indicare un nuovo risultato di misurazione finché detta operazione non è terminata.

1.4. I requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 non sono richiesti: 1.4.1. per gli indicatori il cui quadrante comporti l'iscrizione : «Vietato per la vendita diretta al pubblico» o altra indicazione equivalente, limitativa dell'impiego;

1.4.2. per gli indicatori a lancetta montati sui contatori la cui portata massima non superi 1.200 litri all'ora. Se questi contatori sono destinati ad operazioni di vendita non deve essere possibile aumentare l'indicazione mediante un'operazione manuale.

1.5. Sugli indicatori continui, lo scarto ammesso dopo ogni operazione di azzeramento rispetto all'indicazione zero è al massimo pari alla metà dell'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore, senza superare un quinto del valore di un intervallo della scala compreso tra due tratti numerati successivi (divisione numerata).

Sugli indicatori discontinui l'indicazione deve essere chiaramente zero.

CAPITOLO II

TOTALIZZATORI DEI VOLUMI

2.1. Un indicatore con dispositivo di azzeramento può essere munito di uno o più totalizzatori che indichino, addizionandoli, i vari volumi segnalati successivamente da tale indicatore.

2.2. I totalizzatori non devono essere muniti di un dispositivo di azzeramento.

2.3. I totalizzatori possono essere fabbricati unicamente sotto forma di indicatori a cifre allineate.

2.4. I totalizzatori possono essere disposti in modo da rimanere nascosti.

2.5. L'unità nella quale sono espressi i volumi totalizzati (o il suo simbolo) deve essere indicata e deve rispondere alle prescrizioni della direttiva per i contatori di liquidi diversi dall'acqua.

2.6. Il valore di una divisione del primo elemento di ciascun totalizzatore deve essere dato dalla formula 1.10n, 2.10n o 5.10n unità di volume ammesse, dove «n» è un numero intero positivo, negativo o zero. Esso deve essere pari o superiore al valore della divisione del primo elemento dell'indicatore con dispositivo di azzeramento.

2.7. Se è possibile vedere contemporaneamente le indicazioni dei totalizzatori e quelle dell'indicatore con azzeramento, le cifre dei totalizzatori devono avere dimensioni al massimo uguali alla metà delle dimensioni corrispondenti delle cifre dell'indicatore con azzeramento.

CAPITOLO III

DISPOSITIVI INDICATORI DEI VOLUMI A INDICAZIONI MULTIPLE (1)

3.1. Il dispositivo indicatore può avere vari quadranti. Inoltre, lo stesso strumento può essere munito di uno o più dispositivi indicatori ripetitori simultanei.

3.2. Le divisioni dei vari indicatori possono avere valori differenti ma l'erogazione parziale minima deve essere unica e fissata in funzione della divisione che conduce al valore massimo di tale erogazione parziale.

3.3. Le prescrizioni della presente direttiva e quelle della direttiva sui contatori di liquidi dversi dall'acqua si applicano a ciascun indicatore ed a ciascun quadrante.

3.4. Le indicazioni dei vari quadranti del dispositivo o dei dispositivi indicatori non devono presentare fra loro una differenza superiore all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante o sui vari quadranti.

CAPITOLO IV

INDICATORI DEI PREZZI

4.1. Gli indicatori dei volumi a cifre allineate muniti di dispositivo di azzeramento possono essere completati con un indicatore dei prezzi, anch'esso con cifre allineate e con dispositivo di azzeramento, il cui prezzo unitario è il prezzo dell'unità di volume usata per indicare i volumi.

4.2. Il prezzo unitario deve essere regolabile. Il prezzo unitario scelto deve essere segnalato.

4.3. I dispositivi di scelta e di segnalazione del prezzo unitario debbono essere accoppiati all'indicatore dei prezzi, di modo che il prezzo corrispondente ad un'operazione di misura sia sempre uguale al prodotto del prezzo unitario scelto e segnalato per il volume indicato.

4.4. Le prescrizioni relative agli indicatori dei volumi contenute nella direttiva sui contatori di liquidi diversi dall'acqua, nonché le disposizioni dei capitoli I, II e III del presente allegato, devono essere applicate per analogia agli indicatori dei prezzi, ad eccezione del punto 1.5 relativo all'azzeramento.

4.5. L'unità monetaria utilizzata, o il suo simbolo, deve figurare sul quadrante dell'indicatore dei prezzi.

4.6. Le dimensioni delle cifre dell'indicatore dei prezzi non debbono essere superiori a quelle delle cifre dell'indicatore dei volumi.

4.7. I dispositivi di azzeramento dell'indicatore dei prezzi e dell'indicatore dei volumi devono essere fabbricati in modo che l'azzeramento di uno dei due indicatori determini automaticamente l'azzeramento dell'altro.

4.8.1. Il prezzo di una quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore deve essere almeno pari ad un quinto del valore della divisione, ma non inferiore al prezzo corrispondente ad un intervallo di due millimetri sulla scala del primo elemento dell'indicatore dei prezzi, quando l'avanzamento della parte mobile di detto elemento è continuo. (1)Le prescrizioni relative alle trasmissioni a distanza diverse da quelle meccaniche formeranno oggetto di una direttiva ulteriore.

Non è però necessario che questo intervallo di un quinto di divisione oppure di due millimetri corrisponda ad un valore inferiore ad uno dei seguenti valori monetari, indicati per i vari paesi di impiego:

10 centesimi belgi o granducali,

1 centesimo francese,

1 cent olandese,

1 lira,

1 pfennig.

4.8.2. Il prezzo di una quantità pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore deve essere pari ad almeno due scatti di divisione, quando l'avanzamento della parte mobile del primo elemento dell'indicatore del prezzo è discontinuo.

Non è però necessario che lo scatto di divisione sia inferiore ad uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

4.9. Lo scarto costatato, nelle normali condizioni di uso, fra il prezzo indicato ed il prezzo calcolato sulla base del prezzo unitario e del volume indicato non deve essere superiore al prezzo della quantità pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

Non è però necessario che tale scarto sia inferiore a due volte uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

4.10. Sugli indicatori continui, lo scarto tollerato dopo ciascuna operazione di azzeramento rispetto all'indicazione zero deve essere al massimo pari alla metà del prezzo della quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore, senza superare il quinto del valore della divisione numerata.

Non è però necessario che tale differenza sia inferiore a uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

Sugli indicatori discontinui, l'indicazione deve essere chiaramente zero.

CAPITOLO V

DISPOSITIVI Dl IMPRESSIONE

5.1. All'indicatore di un contatore può essere accoppiato un dispositivo numerico di impressione dei volumi.

5.2. Il valore dell'unità elementare di impressione deve essere dato dalla formula 1.10n, 2.10n o 5.10n unità autorizzate di volume, dove «n» è un numero intero, positivo, negativo o zero.

5.3. Il valore dell'unità elementare di impressione deve essere al massimo pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

5.4. Il valore dell'unità elementare di impressione deve essere indicato sul dispositivo di impressione.

5.5. Il valore impresso deve essere espresso in una delle unità autorizzate per l'indicazione dei volumi.

Le cifre, l'unità utilizzata o il suo simbolo ed eventualmente la virgola, devono essere impressi dallo strumento sullo scontrino.

5.6. Il dispositivo di impressione può imprimere segni di identificazione dell'erogazione parziale quali il numero d'ordine, la data, il numero d'identificazione dell'apparecchio, la natura del liquido.

5.7. Il dispositivo di impressione può essere fabbricato in modo che l'impressione possa venir ripetuta. In tal caso, i risultati dell'impressione devono concordare interamente e riportare uno stesso numero d'ordine.

5.8. Se il volume è determinato dalla differenza fra due valori impressi di cui uno può essere espresso con zeri, deve essere impossibile ritirare lo scontrino del dispositivo di impressione durante la misurazione.

5.9. Eccettuato il caso di cui al punto 5.8, il dispositivo di impressione deve essere munito di un dispositivo di azzeramento abbinato con quello dell'indicatore.

5.10. Lo scarto fra il volume indicato ed il volume impresso non deve essere superiore al valore dell'unità elementare di impressione.

5.11. Il dispositivo di impressione può indicare, oltre alla quantità misurata, il prezzo corrispondente oppure questo prezzo ed il prezzo unitario. Il dispositivo può anche imprimere soltanto il prezzo da pagare quando è collegato con un dispositivo indicatore dei volumi e dei prezzi, nel caso di vendita diretta al pubblico.

Le cifre, l'unità monetaria utilizzata o il suo simbolo ed eventualmente la virgola, devono essere impressi dallo strumento sullo scontrino.

Le cifre dei prezzi debbono avere dimensioni al massimo uguali a quelle delle cifre della quantità misurata.

5.12. Il valore dell'unità elementare di impressione dei prezzi deve essere dato dalla formula 1.10n, 2.10n o 5.10n unità monetarie, dove «n» è un numero intero, positivo, negativo o zero.

Detto valore non deve essere superiore al prezzo della quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

Non è però necessario che il valore dell'unità elementare di impressione sia inferiore ad uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

5.13.1. Se il contatore è munito di un indicatore dei prezzi, la differenza fra il prezzo indicato ed il prezzo impresso non deve essere superiore ad un'unità elementare di impressione.

5.13.2. Se il contatore non è munito di un indicatore dei prezzi, la differenza fra il prezzo impresso ed il prezzo calcolato sulla base del volume indicato e del prezzo unitario deve rispondere alle condizioni fissate al punto 4.9.

CAPITOLO VI

DISPOSITIVI PREDETERMINATORI (1)

6.1. I contatori possono essere muniti di predeterminatori.

I predeterminatori sono dispositivi che consentono di scegliere la quantità da misurare ed interrompono automaticamente il flusso del liquido quando è stata erogata la quantità scelta.

6.2. La quantità scelta è indicata manovrando un dispositivo con scale graduate e segni di riferimento oppure un dispositivo numerico.

6.3. Quando la predeterminazione può essere effettuata mediante vari comandi indipendenti gli uni dagli altri, il valore della divisione corrispondente ad un comando deve essere uguale all'ampiezza di predeterminazione del comando di portata immediatamente inferiore.

6.4. I predeterminatori possono essere congegnati in modo che la ripetizione della quantità scelta non richieda una nuova azione sui comandi.

6.5. Quando le cifre del dispositivo d'indicazione del predeterminatore sono distinte dalle cifre dell'indicatore, e se è possibile vederle contemporaneamente, le prime devono avere dimensioni al massimo uguali ai tre quarti delle dimensioni delle seconde.

6.6. L'indicazione della quantità scelta può, durante la misurazione, rimanere fissa oppure ritornare progressivamente a zero. (1)Gli apparecchi automatici a pagamento preventivo formeranno oggetto di una direttiva ulteriore.

6.7. Lo scarto costatato nelle normali condizioni di uso tra la quantità predeterminata e la quantità segnalata dall'indicatore alla fine dell'operazione di misurazione non deve essere superiore alla metà dell'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima.

6.8. Le quantità predeterminate e le quantità segnalate dall'indicatore devono essere espresse nella stessa unità. Questa ultima (o il suo simbolo) deve essere iscritta sul predeterminatore.

6.9. Il valore della più piccola divisione del predeterminatore non deve essere inferiore al valore della divisione del primo elemento dell'indicatore.

6.10. I predeterminatori possono essere muniti di un dispositivo che consenta di interrompere rapidamente, in caso di necessità, il flusso del liquido.

6.11. Allorché un predeterminatore è munito di un dispositivo che consenta di regolare il rallentamento dell'erogazione in fine di misurazione, deve essere previsto un dispositivo di piombatura se quest'ultimo è necessario per impedire la modifica di tale regolazione.

6.12. Le disposizioni di cui ai punti 6.7 e 6.11 non si applicano se un dispositivo di impressione (capitolo V) è abbinato al contatore per permettere il rilascio di uno scontrino impresso oppure se, in caso di vendita diretta al pubblico, il predeterminatore non risulta visibile.

6.13. I contatori con dispositivo indicatore dei prezzi possono anche essere muniti di un predeterminatore del prezzo. In questo caso il flusso del liquido è interrotto nel momento in cui la quantità erogata risponde al prezzo determinato in anticipo. Le disposizioni di cui ai punti da 6.1 a 6.12 si applicano per analogia.

CAPITOLO VII

SIGILLI DI GARANZIA

7.1. Deve essere prevista l'applicazione dei sigilli di garanzia atti ad impedire la rimozione dei dispositivi complementari e l'accesso ai pezzi che consentono di modificare il risultato della misurazione.