Direttiva 73/360/CEE del Consiglio,
del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 05/12/1973 pag. 0001 - 0050
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0091
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0043
++++
$$( 1 )
GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) Secondo le prescrizioni della
relativa direttiva .
CONSIGLIO
DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO
del 19
novembre 1973
per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico
(
73/360/CEE )
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare
l'articolo 100 ,
vista la
proposta della Commissione ,
visto il
parere del Parlamento europeo ,
visto il
parere del Comitato economico e sociale ,
considerando
che negli Stati membri la costruzione e le modalità di controllo degli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico formano oggetto di
disposizioni imperative che differiscono da uno Stato membro all'altro ,
ostacolando cosi gli scambi di detti strumenti ; che occorre pertanto procedere
al ravvicinamento di tali disposizioni ;
considerando
che la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti di misura ed ai metodi
di controllo metrologico alle disposizioni comuni ( 1 ) ha definito le
procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE ; che ,
conformemente a tale direttiva , occorre fissare per gli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico le prescrizioni tecniche di realizzazione e di
funzionamento ,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo
1
La
presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non
automatico .
Tali
strumento sono definiti ai punti 1.2 e 2.1.1.2 dell'allegato .
Articolo
2
Gli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico sui quali si possono
apporre i marchi e contrassegni CEE sono descritti nell'allegato .
Essi
sono sottoposti all'approvazione CEE del modello e alla verifica prima CEE .
Tuttavia
gli strumenti elencati al punto 13 dell'allegato sono dispensati
dall'approvazione CEE del modello .
Articolo
3
Gli
Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l'immissione sul
mercato e in servizio di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
che sono muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello quando è
richiesto e del marchio di verifica prima CEE .
Articolo
4
1 . Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un
termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano
immediatamente la Commissione . Tuttavia , per quanto riguarda l'Irlanda e il
Regno Unito , tale termine è portato a 5 anni .
2 . Gli
Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo
5
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a
Bruxelles , addi 19 novembre 1973 .
Per il
Consiglio
Il
Presidente
Ib
FREDERIKSEN
ALLEGATO
INDICE
CAPITOLO
I
GENERALITA
Pagina
1 .
Definizione generale . . . 5
2 .
Terminologia . . . 5
3 .
Delimitazione del campo delle diverse classi di precisione degli strumenti . .
. 11
CAPITOLO
II
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI
4 .
Errori massimi tollerati nella verifica prima ed in servizio . . . 14
4.1 .
Valori degli errori massimi tollerati . . . 14
4.2 .
Condizioni di applicazione degli errori massimi tollerati . . . 15
4.3 .
Scarti tra i risultati . . . 16
4.4 .
Regolazione e verifica . . . 17
5 .
Fedeltà . . . 17
6 .
Mobilità e sensibilità . . . 17
7 .
Modalità di applicazione dei carichi di prova . . . 18
8 .
Fattori che influenzano o intralciano il funzionamento . . . 20
9 .
Errori massimi tollerati sull'indicazione o sulla stampa dei prezzi . . . 22
CAPITOLO
III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEGLI STRUMENTI
10 .
Disposizioni generali . . . 22
10.1 .
Rispondenze funzionali . . . 22
10.2 .
Sicurezza di funzionamento . . . 22
10.3 .
Sigillatura . . . 23
10.4 .
Risultati della pesatura . . . 23
10.5 .
Variazione del campo d'indicazione o di stampa automatica . . . 24
10.6 .
Livellamento . . . 24
10.7 .
Azzeramento . . . 25
10.8 .
Determinazione della tara . . . 25
10.9 .
Bloccaggio . . . 26
10.10 .
Ammortizzatori delle oscillazioni . . . 26
10.11 .
Dispositivi di selezione ( o di comutazione ) tra vari dispositivi ricettori e
dispositivi vari misuratori del carico . . . 26
10.12 .
Dispositivi di verifica . . . 26
10.13 .
Abachi e dispositivi automatici indicatori o stampanti del prezzo . . . 27
10.14 .
Indicazioni segnaletiche . . . 28
10.15 .
Marchi di verifica . . . 30
11 . Disposizioni
supplementari obbligatorie per taluni strumenti . . . 33
11.1 .
Strumenti di comparazione ad equilibrio automatico o semiautomatico . . . 33
11.2 .
Strumenti contapezzi . . . 33
11.3 .
Strumenti a carico liberamente sospeso . . . 33
11.4 . Strumenti
con speciale dispositivo ricettore del carico ( serbatoio , tramoggia , ecc . )
. . . 33
11.5 .
Strumenti destinati ad essere utilizzati " per la vendita diretta al
pubblico " ( Strumenti destinati ad essere utilizzati in presenza del
pubblico ) . . . 34
11.6 .
Strumenti soggetti all'obbligo di portare l'indicazione : " Vietato per la
vendita diretta al pubblico " . . . 35
12 .
Disposizioni di ordine pratico raccomandate . . . 35
12.1 .
Generalità . . . 35
12.2 .
Dispositivi misuratori del carico di strumenti meccanici ad equilibrio non
automatico . . . 35
12.3 .
Dispositivi misuratori del carico di strumenti ad equilibrio automatico o
semiautomatico . . . 37
12.4 .
Dispositivi indicatori o stampanti del prezzo . . . 38
12.5 .
Dispositivi di variazione del campo di indicazione o di stampa automatica . . .
38
12.6 .
Dispositivi additivi di tara . . . 38
12.7 .
Dispositivi sottrattivi di tara . . . 39
12.8 .
Dispositivi di bloccaggio . . . 39
13 .
Disposizioni complementari obbligatorie per gli strumenti di precisione media e
di precisione ordinaria dispensati dall'obbligo d'approvazione CEE del modello
. . . 39
13.1 .
Generalità . . . 39
13.2 .
Bilance semplici a bracci uguali ( sospese o appoggiate ) . . . 41
13.3 .
Bilance semplici a rapporto 1/10 ( sospese o appoggiate ) . . . 41
13.4 .
Strumenti semplici a masse traslabili ( stadere ) . . . 41
13.5 .
Bilance Roberval e bilance Béranger . . . 43
13.6 .
Strumenti con piattello di rapporto 1/10 . . . 43
13.7 .
Strumenti con dispositivi misuratori del carico a masse traslabili visibili di
portata massima superiore a 10 kg e non eccedente le 5 t . . . 44
CAPITOLO
IV
APPROVAZIONE
CEE DEL MODELLO
14 .
Domanda di approvazione CEE del modello . . . 45
15 .
Approvazione CEE del modello con effetto limitato . . . 46
16 .
Esame per l'approvazione CEE del modello . . . 46
CAPITOLO
V
VERIFICA
PRIMA CEE
17 .
Luogo della verifica prima CEE . . . 48
18 .
Modalità del controllo del funzionamento . . . 49
19 .
Carichi di prova . . . 49
20 .
Prove . . . 50
CAPITOLO
I
GENERALITA
1 .
DEFINIZIONE GENERALE
1.1 .
Pesatura
Determinazione
del valore della massa di un corpo .
1.2 .
Strumenti per pesare
Strumenti
di misura che servono a determinare il valore della massa di un corpo
utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso .
Essi
possono anche servire a determinare altre grandezze , quantità ed attributi in
funzione della massa .
Nel
presente allegato gli strumenti per pesare sono indicati con il termine "
strumenti " .
2 .
TERMINOLOGIA
2.1 .
Classificazione degli strumenti
2.1.1 .
Secondo la natura del loro funzionamento
2.1.1.1
. Strumenti a funzionamento automatico
Strumenti
che effettuano un'operazione di pesatura senza l'intervento di un operatore ,
mediante un processo automatico che li caratterizza .
2.1.1.2
. Strumenti a funzionamento non automatico
Strumenti
che necessitano dell'intervento di un operatore durante la pesatura ,
segnatamente per il trasporto dei carichi sull'apposito ricevitore dello
strumento e/o per il loro scarico , nonché per la determinazione del risultato
.
2.1.2 .
Secondo il genere delle loro indicazioni
2.1.2.1
. Strumenti non graduati
Strumenti
non muniti di scala graduata in unità di massa .
2.1.2.2
. Strumenti graduati
Strumenti
che permettono la lettura diretta del risultato completo o parziale della
pesata .
2.1.3 .
Secondo il modo con cui si ottiene l'equilibrio
2.1.3.1
. Strumenti ad equilibrio non automatico
Strumenti
nei quali la posizione d'equilibrio viene interamente ricercata dall'operatore
.
2.1.3.2
. Strumenti ad equilibrio automatico
Strumenti
nei quali la posizione di equilibrio viene raggiunta senza l'intervento
dell'operatore .
2.1.3.3
. Strumenti ad equilibrio semiautomatico
Strumenti
nei quali l'operatore interviene soltanto dopo il superamento di un certo campo
, detto campo d'indicazione o di stampa automatica , per ristabilire la
possibilità d'equilibrio automatico .
2.2 .
Costruzione degli strumenti
2.2.1 .
Dispositivi principali
2.2.1.1
. Dispositivo ricettore del carico
Parte
dello strumento destinata a ricevere il carico .
2.2.1.2
. Dispositivo di trasmissione del carico
Parte
dello strumento che serve a trasmettere al dispositivo misuratore del carico la
forza generata dal carico , che agisce sul dispositivo ricevitore del carico .
Eventualmente , la forza trasmessa viene ridotta proporzionalmente al carico .
2.2.1.3
. Dispositivo misuratore del carico
Parte
dello strumento che serve a misurare la massa del carico :
_
equilibrando , mediante una forza misurabile , la forza trasmessa dal
dispositivo di trasmissione del carico ;
_
indicando la massa corrispondente al valore della forza di equilibratura .
Il
risultato della misurazione si ottiene mediante uno o più dei seguenti mezzi :
_ valore
dei pesi legali deposti sul dispositivo ricettore dei pesi stessi , tenuto
conto del rapporto di riduzione di forza ;
_
lettura sul dispositivo indicatore ;
_
documento fornito dal dispositivo di stampa .
2.2.1.3.1
. Dispositivo ricettore dei pesi legali
Parte
del dispositivo misuratore del carico destinata a ricevere i pesi legali quando
l'equilibratura viene effettuata totalmente o parzialmente mediante pesi .
2.2.1.3.2
. Dispositivo indicatore ( o di indicazione )
Parte
del dispositivo misuratore del carico sulla quale si legge direttamente il
risultato totale o parziale della pesata .
2.2.1.3.3
. Dispositivo stampante ( o di stampa )
Parte
del dispositivo misuratore del carico che stampa il risultato delle pesate .
2.2.1.3.4
. Costituzione del dispositivo indicatore
2.2.1.3.4.1
. Organo indicatore
Indice
che segnala l'equilibrio dello strumento .
2.2.1.3.4.2
. Riferimenti
Tratti o
tacche che delimitano le divisioni delle scale continue . Sono considerati
riferimenti anche i numeri delle scale numeriche .
2.2.1.3.4.3
. Base della scala
Linea
immaginaria che collega il centro dei riferimenti più corti .
2.2.1.3.4.4
. Dispositivi ausiliari di lettura
2.2.1.3.4.4.1
. Dispositivo d'interpolazione di lettura
Dispositivo
fisso connesso con l'organo indicatore che suddivide , senza speciale manovra ,
la scala continua degli strumenti ( verniero , nonio , . . . )
2.2.1.3.4.4.2
. Dispositivo complementare di lettura
Dispositivo
regolabile che permette di misurare in unità di massa con una precisione superiore
a quella dell'interpolazione visuale , la distanza fra la posizione di un
tratto della scala continua e l'indice d'equilibrio a vuoto , senza tuttavia
modificare lo stato di equilibrio dello strumento .
2.2.2 .
Dispositivo annessi
2.2.2.1
. Dispositivo di livellamento
Dispositivo
che permette di portare uno strumento nella posizione di riferimento
corrispondente al suo regolare funzionamento .
2.2.2.2
. Dispositivo di azzeramento
Dispositivo
che permette di portare lo strumento nella posizione corretta di equilibrio a
vuoto .
2.2.2.3
. Dispositivo di variazione del campo di indicazione o di stampa automatica
Dispositivo
nanovrabile incorporato negli strumenti ad equilibrio semiautomatico , che
permette di pesare , sino alla portata massima , carichi superiori al campo di
indicazione o di stampa automatica .
2.2.2.4
. Dispositivi di tara
2.2.2.4.1
. Dispositivo additivo di tara
Dispositivo
che permette di equilibrare la tara senza influire sulla gamma di pesatura
dello strumento .
2.2.2.4.2
. Dispositivo sottrattivo di tara
Dispositivo
che permette di sottrarre la tara dal risultato della pesata riducendo la gamma
di pesatura dello strumento .
2.2.2.5
. Dispositivo di bloccaggio
Dispositivo
che permette d'immobilizzare in tutto o in parte il meccanismo di uno strumento
.
2.2.2.6
. Dispositivo di selezione fra i dispositivo ricettori e misuratori del carico
Dispositivo
che permette di accoppiare simultaneamente o separatamente uno o più
dispositivi ricettori ad uno o più dispositivi misuratori del carico , quali
che siano i dispositivi di trasmissione del carico intermedi .
2.2.2.7
. Dispositivo automatico indicatore o stampante del prezzo
Dispositivo
che permette di ottenere immediatamente l'indicazione o la stampa del prezzo di
una merce ( detto nel testo " prezzo da pagare o importo " ) in base
al suo peso ed al suo prezzo per chilogrammo ( detto nel testo " prezzo
unitario " ) .
2.2.2.7.1
. Dispositivo a scale del prezzo da pagare numerate o codificate
Dispositivo
che fa corrispondere alla scala delle masse le scale di prezzo da pagare
numerate o codificate relative ai vari prezzi unitari .
Quando
l'indicazione o la stampa dei prezzi da pagare è discontinua il risultato è
arrotondato all'intervallo .
2.2.2.7.2
. Dispositivo con calcolatore
Dispositivo
che indica automaticamente il prezzo da pagare mediante moltiplicazione della
massa della merce per il suo prezzo unitario .
2.2.2.7.2.1
. Calcolatore analogico
Dispositivo
nel quale almeno uno dei due fattori sia continuo ed il risultato continuo o
discontinuo .
2.2.2.7.2.2
. Calcolatore numerico
Dispositivo
nel quale i due fattori sono discontinui ed il risultato discontinuo .
2.3 .
Caratteristiche metrologiche degli strumenti
2.3.1 .
Capacità di pesatura
2.3.1.1
. Portata massima ( M a x )
Valore
massimo di pesatura , prescindendo dalla capacità additiva di tara .
2.3.1.2
. Portata minima ( M i n )
Valore
del carico al di sotto del quale le pesate possono essere viziate da un errore
relativo troppo grande .
2.3.1.3
. Campo di pesatura
Intervallo
compreso tra la portata minima e la portata massima .
2.3.1.4
. Campo d'indicazione o di stampa automatica
Campo
d'indicazione o di stampa nel quale l'equilibrio viene raggiunto senza
l'intervento di un operatore .
2.3.1.5
. Effetto massimo della tara
2.3.1.5.1
. Effetto massimo additivo della tara ( T = + . . . )
Capacità
massimo del dispositivo additivo di tara .
2.3.1.5.2
. Effetto massimo sottrattivo della tara ( T = _ . . . )
Capacità
massima del dispositivo sottrattivo di tara .
2.3.1.6
. Carico limite ( Lim )
Carico
massimo fissato dal costruttore , superiore alla somma della portata massima e
dell'effetto massimo additivo della tara che puo essere sopportato da uno
strumento senza alterazione delle sue qualità metrologiche .
2.3.2 .
Divisione ( intervallo minimo di graduazione )
2.3.2.1
. Divisione reale
2.3.2.1.1
. Valore della divisione
Valore
espresso in unità legali di massa :
_ in
indicazione o stampa continua : della divisione più piccola della scala ( d ) (
detta nel testo " divisione continua " ) ;
_ in
indicazione o stampa discontinua : della differenza tra due indicazioni o
stampe di valori consecutivi ( dd ) ( detto nel testo " divisione
discontinua " ) .
2.3.2.1.2
. Numero delle divisioni ( n )
Quoziente
ottenuto dividendo la portata massima per il valore della divisione
n =
Max/d on = Max/dd
2.3.2.1.3
. Ampiezza della divisione ( i )
Spostamento
lineare relativo dell'organo indicatore e della scala , corrispondente al
valore di una divisione ; lo spostamento viene misurato sulla base della scala
.
2.3.2.2
. Divisione convenzionale
2.3.2.2.1
. Valore della divisione convenzionale ( dc )
( detto
nel testo " divisione convenzionale " )
Valore
convenzionale espresso in unità regolamentari di massa , fissato dal presente
allegato . Questa divisione è destinata ad assimilare gli strumenti non
graduati a quelli graduati od a servire alla suddivisione in classi di
precisione di taluni strumenti graduati .
2.3.2.2.2
. Numero di divisioni convenzionali ( nc )
Quoziente
ottenuto dividendo la portata massima per il valore della divisione
convenzionale ,
nc =
Max/dc
2.3.2.3
. Divisione di verifica
2.3.2.3.1
. Valore della divisione di verifica ( e )
( detto
nel testo " divisione di verifica " )
Valore ,
espresso in unità regolamentari di massa , della divisione reale o
convenzionale impiegato per la verifica degli strumenti .
2.4 .
Qualità metrologiche di uno strumento
2.4.1 .
Sensibilità ( S )
2.4.1.1
. Strumento ad equilibrio non automatico
Quoziente
ottenuto dividendo lo spostamento " * 1 " dell'organo indicatore tra
due posizioni di equilibrio per l'aumento " * m " del carico che lo
produce , avendo collocato lo strumento nelle migliori condizioni di mobilità :
S = * 1
/ * m
2.4.1.2
. Strumento ad equilibrio automatico o semiautomatico
In
pratica , quoziente ottenuto dividendo l'ampiezza della divisione " i
" per il valore " d " dello stesso
S = i/d
2.4.2 .
Mobilità
Qualità
che caratterizza l'idoneità di uno strumento a rivelare le piccole variazioni
di carico .
2.4.2.1
. Soglia di mobilità per un carico dato
Valore
del sovraccarico più piccolo , posato senza urti , necessario per modificare lo
stato di equilibrio dello strumento .
2.4.3 .
Fedeltà
Idoneità
di uno strumento a fornire risultati identici per uno stesso carico , posato o
spostato più volte sullo strumento stesso .
2.5 .
Misura del carico
2.5.1 .
Risultato della pesata
Valore
della massa misurato con una pesata .
2.5.2 .
Metodi d'indicazione e di stampa
2.5.2.1
. Equilibrazione con pesi legali
Valori
dei pesi legali che equilibrano il carico , tenuto conto del rapporto di
riduzione del carico .
2.5.2.2
. Indicazione o stampa continua
Indicazione
o stampa a scala sulla quale si puo valutare la posizione d'equilibrio in
frazioni di divisione .
2.5.2.3
. Indicazione o stampa discontinua
Indicazione
o stampa a scala in cui i riferimenti , generalmente costituiti da un insieme
di cifre allineate , non permettono l'interpolazione all'interno della
divisione .
2.5.3 .
Principio della lettura mediante semplice giustapposizione
Lettura
che non richiede il calcolo del risultato di una pesata , ma che avviene
mediante semplice giustapposizione delle cifre successive che danno il
risultato della pesata .
2.5.4 .
Imprecisione totale della lettura degli strumenti ad indicazione o stampa
continua
Scarto
quadratico medio ( scarto tipo ) fra le letture di una stessa indicazione o
stampa continua effettuate , in condizioni normali di impiego da più
osservatori .
Generalmente
, vengono effettuate almeno 10 letture del risultato .
2.5.5 .
Distanza minima di lettura ( L )
La
distanza minima di lettura ( L ) è la distanza minima dal dispositivo
indicatore alla quale un osservatore puo porsi per effettuare una lettura in
condizioni normali .
Si
ammette che ci sia la possibilità di avvicinarsi liberamente al dispositivo
indicatore quando davanti a questo esiste uno spazio libero della profondità di
almeno 0 , 80 m .
2.5.6 .
Errore d'arrotondamento di un'indicazione o stampa discontinua
Differenza
tra l'indicazione ( o la stampa ) discontinua ed il risultato che lo strumento
darebbe se l'indicazione ( o la stampa ) fosse continua .
2.5.7 .
Errore massimo tollerato sulla massa
Differenza
massima in più o in meno tollerata legalmente fra il risultato di una pesata e
la massa del carico pesato , essendosi anzitutto azzerato lo strumento a carico
nullo in posizione di riferimento per la regolazione ( 2.6 )
La massa
del carico pesato è l'equivalente in pesi o masse campione di questo carico .
2.6 .
Posizione di riferimento per la regolazione ( abitualmente qualificata "
di livello " )
Posizione
data per costruzione allo strumento , nella quale viene effettuata la
regolazione del suo funzionamento .
2.7 .
Dispositivo di verifica
Dispositivo
incorporato nello strumento , o indipendente , che permette la verifica di uno
o più dispositivi principali isolati .
3 .
DELIMITAZIONE DEL CAMPO DELLE DIVERSE CLASSI DI PRECISIONE DEGLI STRUMENTI
3.1 .
Classi di precisione
Gli
strumenti vengono ripartiti in quattro classi di precisione i cui nomi e
simboli d'identificazione sono i seguenti :
_
precisione speciale I
_
precisione fine II
_
precisione media III
_
precisione ordinaria IIII
3.2 .
Ripartizione
La
ripartizione degli strumenti nelle quattro classi di precisione in funzione
delle loro caratteristiche , nonché , le disposizioni concernenti la portata
massima , il limite inferiore della portata minima e le divisioni di verifica ,
sono riportate nelle tabelle da 3.2.1 a 3.2.4 e nei punti da 3.2.5 a 3.2.10 .
La
presenza di un dispositivo di tara o di un dispositivo di verifica su uno
strumento non modifica la classificazione di quest'ultimo in funzione delle sue
caratteristiche . Questi dispositivi sono a loro volta considerati come
appartenenti alla classe di precisione dello strumento al quale sono associati
, quali che ne siano le caratteristiche specifiche .
3.2.5 .
Strumento munito di cavaliere
Quando
uno strumento e munito di cavaliere , la sua divisione di verifica è la più
piccola delle due divisioni seguenti :
_
divisione di verifica dello strumento supposto privo di cavaliere
_
divisione del dispositivo munito di cavaliere .
Soltanto
gli strumenti di precisione speciale e di precisione fine possono essere muniti
di un dispositivo a cavaliere .
3.2.6 .
Strumento munito di un dispositivo d'interpolazione di lettura
Soltanto
gli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico di precisione speciale
e di precisione fine possono essere muniti di un dispositivo di interpolazione
di lettura ; in questo caso , la divisione di verifica dello strumento viene
stabilita senza tener conto di questo dispositivo .
3.2.7 .
Strumento munito di un dispositivo complementare di lettura
Soltanto
gli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico di precisione speciale
e di precisione fine possono essere muniti di un dispositivo complementare di
lettura .
La
divisione reale dello strumento è quella del dispositivo complementare di
lettura .
La
divisione convenzionale dello strumento è quella che corrisponde alla penultima
cifra significativa del risultato .
La
divisione di verifica è :
_ la
divisione reale , oppure
_ la
divisione convenzionale ; in questo caso l'ultima cifra deve essere
differenziata dalle altre cifre del risultato .
La ripartizione
degli strumenti in classi di precisione e la loro portata minima sono
determinate in funzione della divisione di verifica .
3.2.8 .
Strumento munito di più dispositivi indicatori o di stampa
3.2.8.1
. Portata minima dei vari dispositivi
Ciascuno
dei dispositivi indicatori o di stampa ha una portata minima specifica il cui
valore , calcolato a norma dei punti da 3.2.1 a 3.2.4 , dipende dalle sue
particolari caratteristiche metrologiche .
3.2.8.2
. Divisioni
I
dispositivi a indicazione o stampa discontinua devono avere la stessa divisione
.
La
divisione discontinua puo essere tutt'al più uguale alla più piccola divisione
continua .
3.2.9 .
Dispositivi di tara graduati
In
questi dispositivi di tara la più piccola divisione della scala o delle scale
numeriche della tara deve essere uguale alla più piccola divisione dello
strumento che è munito di detti dispositivi di tara .
La
divisione di verifica del dispositivo o dei dispositivi di tara è uguale alla
più piccola divisione di verifica dello strumento che è munito di detti
dispositivi di tara .
3.2.10 .
Strumento munito di un dispositivo di verifica graduato
La
divisione del dispositivo di verifica graduato che è incorporato nello
strumento non deve essere superiore a 1/5 della divisione dello strumento .
CAPITOLO
II
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI
4 .
ERRORI MASSIMI TOLLERATI NELLA VERIFICA PRIMA ED IN SERVIZIO
4.1 .
Valori degli errori massimi tollerati
Gli
errori massimi tollerati espressi in divisioni di verifica , sono pari , in più
o in meno , ai valori indicati qui di seguito .
Questi
errori si applicano a tutti gli strumenti , graduati o non ; essi includono gli
errori dei camploni di verifica e dei dispositivi di verifica .
Per
quanto riguarda gli strumenti graduati a dispositivo d'indicazione o stampa
discontinua , essi non includono l'errore positivo o negativo derivante
dall'arrotondamento del risultato , per eccesso o per difetto , al numero
intero delle divisioni più vicine .
4.1.1 .
Precisione speciale
Verifica
prima * In Servizio I
0,5 e *
1 e per i carichi crescenti compresi fra la portata minima e 50 000 e incluso ,
e per i carichi decrescenti compresi tra 50 000 e incluso e zero ,
1 e * 2
e per i carichi compresi fra 50 000 e escluso e 200 000 e incluso ,
1,5 e *
3 e per i carichi superiori a 200 000 e .
4.1.2 .
Precisione fine II
0,5 e *
1 e per i carichi crescenti compresi fra la portata minima e 5 000 e incluso e
per i carichi decrescenti compresi fra 5 000 e incluso e zero ,
1 e * 2
e per i carichi compresi fra 5 000 e escluso e 20 000 e incluso ,
1,5 e *
3 e per i carichi superiori a 20 000 e .
4.1.3 .
Precisione media III
0,5 e *
1 e per i carichi crescenti compresi fra la portata minima e 500 e incluso e
per i carichi decrescenti compresi tra 500 e incluso e , zero ,
1 e * 2
e per i carichi compresi fra 500 e escluso e 2 000 e incluso ,
1,5 e *
3 e per i carichi superiori a 2 000 e .
4.1.4 .
Precisione ordinaria IIII
0,5 e *
1 e per i carichi crescenti compresi fra la portata minima e 50 e incluso e per
i carichi decrescenti compresi tra 50 e incluso e zero ,
1 e * 2
e per i carichi compresi fra 50 e escluso e 200 e incluso ,
1,5 e *
3 e per i carichi superiori a 200 e .
4.2 .
Condizioni d'applicazione degli errori massimi tollerati
Gli
errori massimi tollerati enunciati al punto 4.1 si applicano nelle condizioni
seguenti :
4.2.1 .
Strumenti a indicazione o stampa discontinua
Gli
errori massimi tollerati sull'indicazione o stampa discontinua si applicano
all'indicazione e alla stampa discontinua corretta dall'errore di
arrotondamento .
In
pratica , il valore assoluto dell'errore massimo tollerato sull'indicazione o
stampa discontinua è aumentato di 0,2 divisioni discontinue .
4.2.2 .
Strumenti a più dispositivi d'indicazione o di stampa
Gli
errori massimi tollerati sull'indicazione o sulla stampa di ciascuno dei
dispositivi si esprimono in funzione della divisione di verifica di ciascuno di
essi .
4.2.3 .
Strumenti muniti di uno o più dispositivi di tara
4.2.3.1
. Errori massimi tollerati sugli strumenti
Gli
errori massimi tollerati per questi strumenti si applicano al carico netto per
ogni possibile valore di tara .
4.2.3.2
. Errori massimi tollerati sui dispositivi di tara graduati
Gli
errori massimi tollerati sui dispositivi di tara graduati sono , per qualsiasi
valore di tara , uguali a quelli che si applicano allo strumento per i carichi
dello stesso valore , tenuto conto delle disposizioni di cui al punto 3.2.9 .
4.2.4 .
Dispositivi principali isolati
Gli
errori massimi tollerati su ciascuno di questi dispositivi sono uguali a 0,7
volte quelli tollerati sullo strumento completo .
4.2.5 .
Strumenti di precisione speciale con masse incorporate
Quando
sono in servizio una o più masse incorporate , gli errori massimi tollerati
sono aumentati degli errori massimi tollerati sui pesi della classe di
precisione appropriata ( 1 ) di valore nominale immediatamente superiore al
carico considerato .
4.3 .
Scarti tra i risultati
4.3.1 .
Scarti tra indicazioni o stampe di più dispositivi di uno stesso strumento
4.3.1.1
. Associazione di dispositivi indicatori o stampanti
Per uno
stesso carico , lo scarto tra le indicazioni o le stampe fornite dai vari
dispositivi indicatori o stampanti di uno stesso strumento , presi due a due ,
non puo essere superiore al valore assoluto della tolleranza fissata per questo
carico in funzione della più alta divisione di verifica ( e ) dei dispositivi
messi a confronto .
Prima di
essere confrontate , le indicazioni o stampe discontinue devono essere corrette
dell'errore di arrotondamento .
4.3.1.2
. Strumenti muniti di un dispositivo di tara graduati
Gli
scarti tra i risultati forniti separatamente , per uno stesso carico , da uno
strumento e dal dispositivo di tara a scala numerica di cui è munito devono
essere conformi alle disposizioni di cui al punto 4.3.1.1 .
4.3.2 .
Scarto tra due risultati ottenuti per uno stesso carico modificando il metodo
di equilibratura
Lo
scarto tra due risultati ottenuti per uno stesso carico , in due prove consecutive
, modificando il metodo di equilibratura non puo superare il valore assoluto
dell'errore massimo tollerato sul carico considerato ( caso degli strumenti
muniti di dispositivi di variazione del campo d'indicazione o di stampa
automatica ) .
4.3.3 .
Scarto tra due risultati per uno stesso carico mantenuto su uno strumento
Quando
uno stesso carico è mantenuto su uno strumento in condizioni di prova
sufficientemente stabili , lo scarto tra il risultato ottenuto al momento del
deposito del carico e l'indicazione o la stampa costatate 8 ore più tardi non
puo superare il valore assoluto della tolleranza sul carico considerato .
Questa
disposizione non si applica agli strumenti della classe di precisione speciale
.
4.3.4 .
Scarto di azzeramento
Lo scarto
di ritorno a zero , rilevato immediatamente dopo la rimozione di un carico che
è stato mantenuto per mezz'ora su uno strumento , non puo superare mezza
divisione di verifica .
4.4 .
Regolazione e verifica
4.4.1 .
Campioni
I pesi
campione o le masse campione impiegati per la regolazione e la verifica degli
strumenti non possono essere affetti da un errore superiore a un terzo
dell'errore massimo tollerato , per il carico considerato , sugli strumenti
regolati e verificati .
Questi
pesi campione o queste masse campione sono aggiustati secondo le prescrizioni
delle direttive particolari che li riguardano .
4.4.2 .
Dispositivo di verifica
Per un
dato carico , l'errore massimo tollerato su di un dispositivo di verifica è
pari a 0,2 volte l'errore massimo tollerato per questo carico sullo strumento ,
di cui uno o più dispositivi principali isolati sono verificati a mezzo di
questo dispositivo di verifica .
5 .
FEDELTA
5.1 .
Strumenti di precisione speciale e di precisione fine
Lo
scarto quadratico medio ( scarto tipo ) fra i risultati ottenuti nel corso di
più pesate di uno stesso carico su uno strumento , non puo essere superiore ad
un terzo del valore assoluto dell'errore massimo tollerato fissato per questo
carico , senza tener conto del complemento di errore massimo tollerato
complementare di cui al punto 4.2.5 .
Prima di
essere confrontate , le indicazioni o stampe discontinue devono essere corrette
dell'errore di arrotondamento .
5.2 .
Strumenti di precisione media e ordinaria
Lo
scarto fra i risultati ottenuti nel corso di più pesate di uno stesso carico su
di uno strumento non puo essere superiore al valore assoluto dell'errore
massimo tollerato per questo carico . Prima di essere confrontate , le
indicazioni o stampe discontinue devono essere corrette dell'errore di
arrotondamento .
6 .
MOBILITA E SENSIBILITA
6.1 .
Mobilità e sensibilità di uno strumento ad equilibrio non automatico
6.1.1 .
Mobilità
Le prove
di mobilità si effettuano a carico nullo o sotto carico con un sovraccarico
pari ai 4/10 del valore assoluto dell'errore massimo tollerato per il carico
considerato . II deposito senza urti di detto sovraccarico sullo strumento in
equilibrio , a carico nullo o sotto carico , deve essere rivelato da un
movimento visibile dell'organo indicatore .
6.1.2 .
Sensibilità
Eliminato
il difetto di mobilità , il deposito sullo strumento in equilibrio , a carico
nullo o sotto carico , di un sovraccarico equivalente al valore assoluto
dell'errore massimo tollerato per il carico considerato , deve provocare uno
spostamento permanente dell'organo indicatore pari almeno ai sottoindicati
valori :
1 mm ,
su uno strumento di precisione speciale o di precisione fine ;
2 mm ,
su uno strumento di precisione media o di precisione ordinaria , con portata
massima pari o inferiore a 30 kg ;
5 mm ,
su uno strumento di precisione media o di precisione ordinaria , con portata
massima superiore a 30 kg .
6.2 .
Mobilità e sensibilità di uno strumento ad equilibrio automatico o
semiautomatico
6.2.1 .
Mobilità
6.2.1.1
. Strumento ad indicazione o stampa continua
Il
deposito senza urti sullo strumento in equilibrio , a carico nullo o sotto
carico , di un sovraccarico equivalente al valore assoluto dell'errore massimo
tollerato per il carico considerato ( senza tener conto del complemento di
errore massimo tollerato di cui al punto 4.2.5 . ) deve provocare uno
spostamento permanente dell'organo indicatore pari almeno ai 7/10 del
sovraccarico .
6.2.1.2
. Strumento a indicazione o stampa discontinua
Il
deposito senza urti di un sovraccarico equivalente ad una divisione discontinua
sullo strumento già in equilibrio sotto un carico iniziale che provochi un
cambiamento d'indicazione o di stampa , deve provocare l'accrescimento di una
divisione discontinua della semisomma delle indicazioni o stampe iniziali .
Praticamente
il sovraccarico puo essere portato al massimo a 1,4 divisioni discontinue .
6.2.2 .
Sensibilità
La
sensibilità viene determinata in base alla formula di cui al punto 2.4.1.2 . (
S = 1/d ) .
6.2.2.1
. Valore minimo 1o dell'ampiezza della divisione
Il
valore i dell'ampiezza della divisione deve essere uguale o superiore al valore
minimo 1o qui di seguito fissato .
6.2.2.1.1
. Precisione speciale e precisione fine
1 mm sui
dispositivi indicatori ,
0,25 mm
sui dispositivi complementari di lettura ; questo valore si applica alla
divisione di verifica .
6.2.2.1.2
Precisione media e precisione ordinaria
1,25 mm
sui dispositivi indicatori a quadrante ,
1,75 mm
sui dispositivi indicatori a proiezione ottica ,
5 mm sui
dispositivi indicatori numerici continui , con o senza proiezione ottica .
7 .
MODALITA DI APPLICAZIONE DEI CARICHI DI PROVA
Le
condizioni relative agli errori massimi tollerati stabilite al punto 4 devono
essere rispettate , particolarmente all'atto dell'applicazione dei carichi di
prova secondo le modalità seguenti :
7.1 .
Generalità
7.1.1 .
Applicazione di un carico equivalente al carico limite
Prima
dell'applicazione dei carichi di prova , gli strumenti che portano
l'indicazione di un carico limite vengono caricati e quindi scaricati , nella
maniera che corrisponde al loro uso normale , con un carico equivalente al
carico limite .
7.2 .
Strumenti ad un solo dispositivo ricettore del carico
7.2.1 .
Strumenti a carico liberamente sospeso
I
carichi di prova sono normalmente sospesi allo strumento , o direttamente , o a
mezzo degli accessori previsti al punto 11.3 , fino alla portata massima
aumentata dell'effetto massimo additivo della tara .
7.2.2 .
Strumenti a dispositivo ricettore del carico o dei pesi , liberamente sospeso
in uno o due punti
I
carichi di prova sono ripartiti nella zona centrale del dispositivo ricettore
del carico o dei pesi , fino alla portata massima aumentata dell'effetto
massimo additivo della tara .
Le prove
di decentramento del carico vengono effettuate mediante un carico di prova
corrispondente alla metà della somma della portata massima e dell'effetto
massimo additivo della tara , ripartito successivamente sulle metà del
dispositivo ricettore del carico o dei pesi evitando sovrapposizioni esagerate
e curando che non sporga nessuna parte del carico .
7.2.3 .
Altri strumenti
7.2.3.1
. Portata massima pari o inferiore a 30 kg
I
carichi di prova sono ripartiti nella zona centrale del dispositivo ricettore
del carico o dei pesi .
Le prove
di decentramento del carico vengono effettuate mediante un carico di prova
corrispondente ad un terzo della somma della portata massima e dell'effetto
massimo additivo della tara , ripartito successivamente sulle estremità del
dispositivo ricettore del carico o dei pesi , evitando sovrapposizioni
esagerate e curando che nessuna parte del carico sporga .
7.2.3.2
. Portata massima superiore a 30 kg
7.2.3.2.1
. Strumenti il cui dispositivo ricettore del carico non puo essere gravato da
un carico traslabile
7.2.3.2.1.1
. Strumenti con speciale dispositivo ricettore del carico ( serbatoio ,
tramoggia , ecc )
I
carichi di prova in pesi campione o masse campione vengono ripartiti
sull'apposito supporto previsto al punto 11.4 .
I carichi
di complemento sono costituiti da carichi dello stesso tipo dei carichi
abitualmente pesati sullo strumento .
Le prove
di decentramento del carico vengono effettuate mediante un carico di prova , in
pesi campione o masse campione , corrispondente ad un decimo della somma della
portata massima e dell'effetto massimo additivo della tara . Questo carico è
successivamente ed isolatamente ripartito sul supporto in corrispondenza di
ciascun punto di appoggio .
7.2.3.2.1.2
. Altri strumenti
I
carichi di prova sono uniformemente ripartiti sul dispositivo ricettore del
carico , fino alla portata massima aumentata dell'effetto massimo additivo
della tara .
Le prove
di decentramento del carico vengono effettuate mediante un carico di prova
corrispondente ad un terzo della somma della portata massima e dell'effetto
massimo additivo della tara , successivamente ed isolatamente ripartito lungo
ciascuno dei bordi del dispositivo ricevitore del carico , su una superficie
che non superi il quarto della superficie totale di quest'ultimo , come
illustrato dagli schemi qui a margine .
7.2.3.2.2
. Strumenti il cui dispositivo ricettore del carico puo essere direttamente
gravato da un carico traslabile
7.2.3.2.2.1
. Prove di stabilità
Le prove
di stabilità vengono effettuate gravando longitudinalmente e trasversalmente il
dispositivo ricettore del carico mediante un carico di prova traslabile
corrispondente al carico usuale traslabile da pesare più pesante e più
concentrato .
L'operazione
deve essere compiuta secondo l'asse del carico traslabile gravato del maggior
peso .
Le prove
di stabilità trasversale non sono effettuate sugli strumenti che non possono
normalmente essere gravati trasversalmente da un carico .
7.2.3.2.2.2
. Carico nei punti di appoggio del dispositivo ricettore del carico
In
corrispondenza di ciascuno degli n punti di appoggio del dispositivo ricettore
del carico , un carico di prova pari alla frazione 1/n _ 1 della somma della
portata massima e dell'effetto massimo additivo della tara viene successivamente
ed isolatamente ripartito su una superficie dello stesso ordine della frazione
1/n + 1 della superficie del piano ricettore .
Se
questa disposizione non puo essere applicata perché i punti di appoggio sono
troppo vicini trasversalmente , un carico di prova pari alla frazione 2/n _ 1
della somma della portata massima e dell'effetto massimo additivo della tara
viene ripartito successivamente ed isolatamente da una parte e dall'altra di
ciascun asse trasversale che collega due punti di appoggio , su una superficie
dello stesso ordine della frazione 2/n + 1 della superficie del piano ricettore
.
7.2.3.2.2.3
. Carico fino alla portata massima aumentata dell'effetto massimo additivo
della tara
I
carichi di prova pari al massimo alla portata massima , aumentata dell'effetto
massimo additivo della tara , vengono ripartiti nel modo abituale sul
dispositivo ricettore del carico .
7.2.3.2.2.4
. Carico di prova traslabile
Un
carico di prova traslabile , identico a quello citato al punto 7.2.3.2.2.1 ma
non superiore agli otto decimi della somma della portata massima e dell'effetto
massimo additivo della tara , viene successivamente immobilizzato in punti
differenti del dispositivo ricettore del carico e viene successivamente fatto
ruotare longitudinalmente nell'uno e nell'altro senso .
7.2.3.2.2.5
. Combinazione dei modi di applicazione dei carichi
Le
modalità di applicazione dei carichi stabiliti al punto 7.1.1 e ai punti da
7.2.3.2.2.1 a 7.2.3.2.2.4 possono essere combinate fra di loro in maniera da
ridurre il numero delle operazioni , fermo restando tuttavia il fine perseguito
da ciascuna di tali modalità .
7.3 .
Strumenti con più dispositivi ricevitori del carico
Le
modalità di applicazione dei carichi di prova su ciascun dispositivo ricettore
del carico , tenuto conto del carico massimo previsto e indicato per questo
dispositivo , sono quelle stabilite al punto 7.2 per un unico dispositivo
ricevitore del carico corrispondente .
7.4 .
Strumenti con uno o più dispositivi ricettori del carico muniti di uno o più
dispositivi accessori di ricevimento del carico
Tenendo
conto delle condizioni d'impiego dello strumento e del carico massimo previsto
ed indicato per ciascun dispositivo ricettore del carico e per ciascun
dispositivo accessorio di ricevimento del carico , le modalità di applicazione
dei carichi di prova su ciascuno dei dispositivi sono quelli stabiliti al punto
7.2 per un unico dispositivo ricettore del carico corrispondente .
8 .
FATTORI CHE INFLUENZANO O INTRALCIANO IL FUNZIONAMENTO
8.1 . Alterazioni
di livello
8.1.1 .
Strumenti cui non si applicano le disposizioni relative alle alterazioni di
livello
Strumenti
di precisione speciale .
Strumenti
sospesi liberamente o fissi delle altre classi di precisione .
8.1.2 .
Scarto di indicazione o di stampa
In
rapporto alla posizione di riferimento al suo regolare funzionamento , uno
strumento deve poter subire un'alterazione di livello longitudinale o
trasversale fino a :
_ 1 per
mille , per gli strumenti di precisione fine ;
_ 2 per
mille , per gli strumenti di precisione media ed ordinaria , senza che lo
scarto d'indicazione o di stampa che ne risulta superi i limiti sotto indicati
:
_ due
divisioni di verifica a carico nullo , quando lo strumento ed il suo
dispositivo di tara siano stati regolati zero , in posizione di riferimento al
suo regolare funzionamento .
Questa
disposizione si applica soltanto agli strumenti di precisione media ed
ordinaria ;
_ una
divisione di verifica , con lo strumento gravato di carichi netti pari alla
portata di indicazione o di stampa automatica ed alla portata massima , nonché
per qualsiasi carico di tara equilibrato dal relativo dispositivo , quando lo
strumento ed il dispositivo di tara siano stati regolati a zero a carico nullo
: prima nella posizione di riferimento di regolare funzionamento e poi in
posizione di livello alterato .
8.2 .
Temperatura
8.2.1 .
Limiti di temperatura
Se le
indicazioni segnaletiche di uno strumento non contengono specificazioni
particolari per la temperatura , lo strumento deve essere conforme alle
disposizioni 4, 5 e 6 nei seguenti limiti di temperatura :
_ da +
10 * Ca + 30 * C per gli strumenti di precisione speciale o di precisione fine
;
_ da -
10 * Ca + 40 * C per gli strumenti di precisione media o di precisione ordinaria
.
8.2.2 .
Limiti speciali di temperatura
Se le
indicazioni segnaletiche di uno strumento menzionano particolari intervalli per
la temperatura di funzionamento , lo strumento deve essere conforme , in questi
intervalli , alle disposizioni di cui ai punti 4, 5 e 6 .
Questi
intervalli devono essere almeno pari ai valori riportati qui di seguito :
5 * C
per gli strumenti di precisione speciale
20 * C
per gli strumenti di precisione fine
30 * C
per gli strumenti di precisione media o di precisione ordinaria .
8.2.3 .
Stabilità dell'indicazione a vuoto
Gli
strumenti devono essere concepiti in modo che la loro indicazione a vuoto non
vari di oltre una divisione di verifica per variazioni di temperatura di 1 * C
per gli strumenti di precisione speciale e di 5 * C per gli strumenti delle
altre classi di precisione .
8.2.4 .
Stabilità della temperatura
Le
disposizioni di cui ai punti 8.2.1 , e 8.2.3 si intendono per temperature
stabilizzate , nonché per variazioni di temperatura dell'aria ambiente che non superino
5 * C all'ora .
8.3 .
Influenza dell'alimentazione con energia elettrica
Gli
strumenti che utilizzano corrente elettrica per il loro funzionamento devono
soddisfare alle condizioni stabilite ai punti da 4 a 9 incluso , entro i
sottoindicati limiti di variazione delle caratteristiche della corrente
elettrica d'alimentazione :
_ da _
15 % a + 10 % per la tensione nominale ,
_ da _ 2
% a + 2 % per la frequenza nominale .
8.4 .
Altri fattori di influenza ed ostacoli al libero funzionamento dello strumento
Nelle
normali condizioni d'uso gli strumenti debbono essere conformi alle
disposizioni dei punti da 4 a 9 incluso quando si trovino sotto l'influenza di
altri fattori o di ostacoli al libero funzionamento dello strumento previsti
alla costruzione , come per esempio
_ campi
magnetici ,
_ forze
di origine elettrostatica ,
_
vibrazioni ,
_
condizioni atmosferiche ,
_
sollecitazioni meccaniche ,
_
servitù ( alimentazione , energia , ecc . )
9 .
ERRORI MASSIMI TOLLERATI SULL'INDICAZIONE O SULLA STAMPA DEI PREZZI
9.1 .
Generalità
L'errore
relativo massimo tollerato nell'arrotondamento dei prezzi unitari è del 2,5 % .
9.2 .
Dispositivi a scale numeriche o a codice del prezzo da pagare e dispositivi a
calcolatore analogico
L'errore
massimo tollerato sull'indicazione o sulla stampa dei prezzi da pagare prima
che abbia luogo , se del caso , l'arrotondamento di detti prezzi è pari a 1,5
volte il prodotto dell'errore massimo tollerato sul peso per il prezzo unitario
. Senza essere inferiore a mezza divisione della scala dei prezzi da pagare .
Lo scarto fra il prodotto del peso indicato per il prezzo unitario ed il prezzo
da pagare indicato deve essere al massimo pari al valore assoluto dell'errore
massimo tollerato sul prezzo da pagare .
In
pratica , quando il prezzo da pagare viene indicato in forma discontinua , il
valore assoluto dell'errore massimo tollerato sul prezzo da pagare è aumentato
di 0,1 divisioni discontinue della scala di detti prezzi .
9.3 .
Dispositivi a calcolatore numerico
Il dispositivo
a calcolatore non deve determinare altri errori se non quelli dovuti
all'arrotondamento del prezzo da pagare alla divisione discontinua .
CAPITOLO
III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEGLI STRUMENTI
10 .
DISPOSIZIONI GENERALI
10.1 .
Rispondenze funzionali
10.1.1 .
Rispondenza alla destinazione
Gli
strumenti devono essere concepiti in maniera da rispondere alle esigenze della
loro destinazione .
10.1.2 .
Rispondenza all'uso
Al fine
di garantire una lunga durata delle loro qualità metrologiche , gli strumenti
devono essere costruiti solidamente ed accuratamente .
10.1.3 .
Rispondenza alle esigenze della verifica
Gli
strumenti devono permettere l'esecuzione delle prove e dei controlli prescritti
dal presente allegato .
In
particolare , i dispositivi ricettori del carico devono essere concepiti in
maniera da potervi deporre facilmente ed in tutta sicurezza i carichi di prova
, nelle condizioni previste dal presente allegato .
10.2 .
Sicurezza di funzionamento
10.2.1 .
Assenza di caratteristiche atte a favorire l'impiego frandolento PER LA
CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 373L0360.1
Gli
strumenti non possono avere caratteristiche atte a favorirne l'impiego
fraudolento .
10.2.2 .
Impossibilità di sregolazione o di guasto
Gli
strumenti meccanici ed elettromeccanici devono essere costruiti in modo che ,
in generale , non possano prodursi una sregolazione o un guasto , a meno che
l'effetto della sregolazione o del guasto sia chiaramente visibile .
10.2.3 .
Sicurezza dei comandi degli strumenti
Gli
organi di comando degli strumenti devono essere concepiti in modo da non
potersi normalmente immobilizzare in posizioni diverse da quelle determinate
per costruzione , a meno che durante tale manovra sia resa impossibile
qualsiasi indicazione o stampa .
10.3 .
Sigillatura
Gli
elementi costitutivi degli strumenti il cui smontaggio o la cui regolazione non
possono essere lasciati all'utente devono poter essere protetti e , a questo
scopo , essere muniti di dispositivi di sigillatura oppure rinchiusi in un
involucro sigillabile .
10.4 .
Risultati della pesatura
10.4.1 .
Qualità ed inequivocabilità
La
lettura dei risultati della pesatura deve essere sicura , facile ed
inequivocabile .
10.4.2 .
Valore massimo dell'imprecisione globale della lettura
Nelle
normali condizioni d'uso , l'imprecisione globale della lettura puo asorbire
soltanto una parte dell'errore massimo tollerato , pari al massimo a 0,2
divisioni di verifica .
10.4.3 .
Lettura mediante semplice giustapposizione
I risultati
della pesatura forniti dalle scale e dalle numerazioni di uno strumento
graduato devono soddisfare il principio della lettura mediante semplice
giustapposizione .
10.4.4 .
Cifre che compongono i risultati
La
grandezza , la forma e la chiarezza delle cifre che compongono i risultati
devono permettere una facile lettura , nelle normali condizioni d'impiego .
Le cifre
non considerate dei dispositivi complementari di lettura devono essere
nettamente differenziate dalle altre .
10.4.5 .
Qualità della stampa dei risultati
La
stampa dei risultati deve essere nitida e praticamente indelebile .
10.4.6 .
Forma delle divisioni reali
La
divisione reale deve avere la forma 1 per 10n , 2 per 10n ,
oppure 5
per 10n , dove l'esponente n è un numero intero positivo , negativo o nullo .
10.4.7 .
Nomi o simboli delle unità di misura
I
risultati della pesatura forniti dagli strumenti graduati devono indicare i
nomi o i simboli delle unità regolamentari di misura .
In caso
di stampa , il risultato , nonché il nome o il simbolo , devono essere stampati
dallo strumento se il documento stampato è destinato alle parti contraenti .
10.4.8 .
Limite d'indicazione dei risultati
Appositi
arresti devono limitare la corsa dell'organo indicatore , pur permettendone lo
spostamento al di qua dello zero ed al di là portata d'indicazione automatica .
10.4.9 .
Limite di stampa dei risultati
La
stampa deve risultare impossibile :
_ al di
sopra della portata massima , aumentata tutt'al più di 9 divisioni ;
_ sugli
strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico , quando lo strumento non
si trova in equilibrio stabile o in equilibrio determinato da una media di
oscillazioni .
10.4.10
. Indicazione discontinua
Nei casi
in cui l'indicazione compaia soltanto in seguito a comando speciale , questo
deve essere utilizzabile soltanto quando lo strumento è in equilibrio stabile .
10.5 .
Variazione del campo d'indicazione o di stampa automatica
Negli
strumenti ad equilibrio semiautomatico privi di dispositivo ricettore dei pesi
legali , i successivi spostamenti del campo di portata devono essere tali che
il valore dell'estensione di ciascun nuovo campo non superi quello
dell'estensione dell'indicazione o della stampa automatica .
10.6 .
Livellamento
10.6.1 .
Strumenti sui quali sono prescritti un dispositivo regolabile di livellamento
ed un indicatore di orizzontalità
Gli
strumenti devono essere muniti di un dispositivo regolabile di livellamento e
di un indicatore di orizzontalità in tutti i sensi .
Ne sono
esenti :
_ gli
strumenti liberamente sospesi ,
_ gli
strumenti installati in modo fisso ,
_ gli
strumenti conformi al disposto del punto 8.1.2 , nonostante un'alterazione del
livello di almeno 50 per mille .
10.6.2 .
Requisiti dell'indicatore di orizzontalità
10.6.2.1
. Strumenti di precisione media e di precisione ordinaria
La
sensibilità dell'indicatore di orizzontalità deve essere tale che , nel caso di
alterazione longitudinale o trasversale del livello dello strumento che
provochi uno spostamento di 2 mm in rapporto alla posizione di riferimento
della parte indicatrice mobile dell'indicatore di orizzontalità .
a )
l'indicazione a carico nullo non vari di più di due divisioni di verifica ,
b ) lo
scarto tra i risultati ottenuti ad ogni carico , nella posizione di riferimento
di regolare funzionamento , nonché nella posizione di livello alterato , non
superi l'errore massimo tollerato relativo al carico considerato ( essendo lo
strumento regolato a zero , a carico nullo , sia in posizione di riferimento
per la regolazione che in posizione di livello alterato ) .
10.6.2.2
. Strumenti di precisione speciale e di precisione fine
La
sensibilità dell'indicatore di orizzontalità deve essere tale che la sua parte
indicatrice mobile subisca uno spostamento di almeno 2 mm per una variazione di
livello del 2 per mille .
Per gli
strumenti di precisione fine valgono le disposizioni del punto 10.6.2.1 ,
lettera b .
10.6.3 .
Collocamento dell'indicatore di orizzontalità
L'indicatore
di orizzontalità deve essere fissato sullo strumento in modo da risultare
inamovibile , in un punto di facile osservazione .
10.7 .
Azzeramento
10.7.1 .
Dispositivo di azzeramento
Gli
strumenti devono essere muniti o non , di un dispositivo di azzeramento ,
conformemente alle disposizioni che specificamente li concernono .
10.7.2 .
Effetto massimo del dispositivo
L'effetto
del dispositivo di azzeramento non deve essere superiore al 4 % della portata
massima dello strumento .
Questa
disposizione non concerne gli strumenti di precisione ordinaria .
10.7.3 .
Precisione dell'azzeramento
L'azzeramento
deve potersi effettuare con un'approssimazione almeno pari ad un quarto della
più piccola divisione di verifica dello strumento .
10.7.4 .
Comando del dispositivo di azzeramento
Il
comando del dispositivo di azzeramento deve essere distinto da quello
dell'eventuale dispositivo di tara .
Questa
disposizione non concerne gli strumenti di precisione ordinaria .
10.7.5 .
Dispositivo indicatore dello zero di uno strumento a indicazione o stampa
discontinua
Quando
uno strumento a indicazione o stampa discontinua non comporta alcuna
indicazione continua , o quando la divisione d'indicazione continua è superiore
alla divisione discontinua , detto strumento deve essere munito di un
dispositivo di azzeramento e di un indicatore dello zero con scala avente
almeno una divisione su ciascun lato dello zero .
_ Se la
scala è continua , la sua divisione deve essere uguale alla divisione
discontinua dello strumento ;
_ se la
scala è discontinua , la sua divisione deve essere al massimo uguale alla metà
della divisione discontinua dello strumento .
10.7.6 .
Dispositivo di azzeramento automatico
Il
funzionamento di un dispositivo di azzeramento automatico deve essere impedito
quando il dispositivo additivo della tara oppure il dispositivo di spostamento
del campo d'indicazione o di stampa automatica non è in posizione zero .
10.8 .
Determinazione della tara
10.8.1 .
Generalità
10.8.1.1
. Costruzione
I
dispositivi di tara sono soggetti alle stesse disposizioni che riguardano i
dispositivi principali di analoga costituzione .
10.8.1.2
. Precisione della messa in funzione
Il
dispositivo di tara deve potersi azionare con un'approssimazione pari ad almeno
un quarto della più piccola divisione di verifica dello strumento .
10.8.1.3
. Lettura mediante semplice giustapposizione
Quando
uno strumento è munito di più scale numeriche di tara , il valore della tara
deve potersi ottenere mediante semplice giustapposizione dei risultati forniti
da queste scale .
10.8.1.4
. Zona di funzionamento
I
dispositivi di tara devono essere concepiti in modo da non poter essere
utilizzati al di qua del loro effetto zero e al di là del loro effetto massimo
indicato .
10.8.1.5
. Visibilità della messa in funzione
La messa
in funzione dei dispositivi di tara deve essere segnalata visibilmente .
10.8.2 .
Sottrazione di tara
10.8.2.1
. Visibilità del residuo di portata degli strumenti muniti di un dispositivo
sottrattivo di tara
Quando
mediante un dispositivo sottrattivo di tara non è possibile conoscere il valore
del residuo di portata della pesatura , un dispositivo deve impedire l'impiego
dello strumento al di là della sua portata massima , o segnalare che tale
portata massima è stata raggiunta .
10.9 .
Bloccaggio
10.9.1 .
Divieto di pesare al di fuori della posizione " pesatura "
Se uno
strumento è munito di uno o più dispositivi di bloccaggio , la pesatura deve
potersi effettuare soltanto nella posizione " pesatura " .
10.9.2 .
Indicazioni della posizione
Le
posizioni di bloccaggio e di pesatura devono essere messe chiaramente in
evidenza .
10.10 .
Ammortizzatori delle oscillazioni
10.10.1
. Numero di oscillazioni semplici
L'indicazione
deve potersi stabilizzare dopo 3 , 4 o 5 oscillazioni semplici .
10.10.2
. Regolazione
Gli ammortizzatori
delle oscillazioni la cui efficacia dipende dalla temperatura devono essere
muniti di un organo di regolazione automatica , o di un organo di regolazione
manuale facilmente accessibile .
10.11 .
Dispositivi di selezione ( o di commutazione ) tra vari dispositivi ricettori e
dispositivi vari misuratori del carico
10.11.1
. Compensazione dell'ineguaglianza dell'effetto a vuoto sul misuratore del
carico dei vari dispositivi ricettori del carico
I
dispositivi di selezione devono compensare l'ineguaglianza dell'effetto a vuoto
dei vari dispositivi ricettori e trasmettitori del carico utilizzati sul
dispositivo misuratore del carico .
10.11.2
. Azzeramento del dispositivo di indicazione o di stampa di ciascun dispositivo
misuratore del carico
L'azzeramento
di uno strumento a combinazioni multiple qualsiasi di vari dispositivi
misuratori del carico e di vari dispositivi ricettori del carico deve potersi
effettuare inequivocabilmente secondo le disposizioni del punto 10.7 .
10.11.3
. Impossibilità di pesare durante la messa in funzione
La
pesatura deve risultare impossibile durante la messa in funzione del
dispositivo di selezione .
10.11.4
. Identificazione delle combinazioni utilizzate
Le
combinazioni dei dispositivi ricettori del carico e dei dispositivi misuratori
del carico devono essere facilmente identificabili .
10.12 .
Dispositivi di verifica
10.12.1
. Costituzione
I
dispositivi di verifica sono soggetti alle stesse disposizioni cui sono
sottoposti i dispositivi principali di analoga costituzione .
10.12.2
. Dispositivi muniti di uno o più piatti per pesi
Il
valore nominale del rapporto o dei rapporti fra il carico sul piatto o sui
piatti per pesi ed il carico corrispondente da pesare non deve essere inferiore
a 1/5 000 e deve essere chiaramente indicato in corrispondenza del piatto o di
ciascuno dei piatti .
Il
valore dei pesi campione da porre sui piatti per equilibrare il valore di una
divisione di verifica deve essere un numero intero di decimi di grammo .
10.13 .
Abachi e dispositivi automatici indicatori o stampanti del prezzo
10.13.1
. Abachi dei prezzi
Gli
abachi dei prezzi , che permettono la lettura simultanea di più prezzi da
pagare corrispondenti a più prezzi unitari , come gli abachi dei quadranti a
ventaglio , non son soggetti alla presente direttiva .
10.13.2
. Dispositivi automatici indicatori o stampanti del prezzo
10.13.2.1
. Generalità
10.13.2.1.1
. Determinazione del prezzo da pagare ( od importo )
I
dispositivi automatici indicatori o stampanti del prezzo devono indicare
direttamente il prezzo da pagare sulla base del prezzo unitario della merce .
10.13.2.1.2
. Applicazione di talune disposizioni del punto 10.4 relative ai risultati
della pesatura
Le
disposizioni di cui ai punti 10.4.1 , 10.4.3 , 10.4.4 , 10.4.5 e 10.4.6
relative ai risultati della pesatura si applicano alle indicazioni od alla
stampa del prezzo .
10.13.2.1.3
. Valore delle divisioni dei prezzi unitari
Tenuto
conto della disposizione di cui al punto 9.1 , il valore delle divisioni dei
prezzi unitari deve permettere la scelta di qualsiasi prezzo unitario
necessario per l'uso dello strumento .
10.13.2.1.4
. Valore massimo dell'imprecisione globale della lettura dei prezzi da pagare
In
condizioni normali d'impiego , l'imprecisione globale della lettura dei prezzi
da pagare puo assorbire soltanto un quinto della tolleranza sui prezzi da
pagare .
10.13.2.1.5
. Forma del risultato stampato
Quando
il prezzo da pagare viene stampato , lo strumento deve stampare anche il peso ,
il prezzo unitario e un segno d'identificazione specifico dello strumento .
10.13.2.1.6
. Riproduzione dei simboli unificati
I
simboli unificati dell'unità monetaria devono accompagnare l'indicazione e la
stampa del prezzo da pagare e del prezzo unitario . Quest'ultimo deve recare
anche il simbolo dell'unità regolamentare di massa alla quale si riferisce . I
simboli e le cifre devono essere stampati dallo strumento sui documenti
destinati alle Parti Contraenti .
10.13.2.1.7
. Ubicazione dell'indicazione dei prezzi
Le indicazioni
dei prezzi unitari e dei prezzi da pagare devono trovarsi nella zona della
lettura del peso .
10.13.2.1.8
. Possibilità di ripetizione di stampe identiche
La
ripetizione di identiche stampe del peso , del prezzo da pagare e del prezzo
unitario deve essere possibile soltanto mediante una manovra speciale .
10.13.2.1.9
. Possibilità di stampa nella portata minima
La
stampa nella portata minima deve essere possibile soltanto mediante una manovra
speciale .
10.13.2.2
. Dispositivi a scale numeriche o a codice dei prezzi da pagare e dispositivi a
calcolatore analogico
10.13.2.2.1
. Costituzione della scala dei prezzi unitari
La scala
dei prezzi unitari puo essere costituita da una o più zone ; ciascuna zona deve
avere una divisione costante .
10.13.2.2.2
. Fedeltà della divisione su una stessa scala dei prezzi da pagare
Su una
stessa scala dei prezzi da pagare la divisione deve avere valore costante .
10.13.2.2.3
. Valore delle divisioni dei prezzi da pagare
Per un
prezzo unitario dato , il valore della divisione della corrispondente scala dei
prezzi da pagare non puo superare
_ 10
volte il prodotto del valore della divisione della scala dei pesi per il prezzo
unitario minimo , quando il prezzo unitario considerato è inferiore o pari a 4
volte il prezzo unitario minimo
_ 10/4
del prodotto del valore della divisione della scala dei pesi per il prezzo
unitario considerato quando quest'ultimo supera di 4 volte il prezzo unitario
minimo .
10.13.2.2.4
. Impossibilità d'indicazione o di stampa dei prezzi da pagare per prezzi
unitari inferiori al prezzo unitario minimo
Deve
essere impossibile indicare o stampare prezzi da pagare relativi a prezzi
unitari inferiori al prezzo unitario minimo .
10.13.2.3
. Dispositivi a calcolatore numerico
10.13.2.3.1
. Numero minimo delle serie di decine nell'indicazione discontinua e nella
stampa discontinua del prezzo da pagare
L'indicazione
discontinua e la stampa discontinua del prezzo da pagare deve comportare almeno
quattro cifre .
10.13.2.3.2
. Sicurezza di funzionamento dei dispositivi indicatori e stampanti del prezzo
da pagare
I
dispositivi indicatori e stampanti del prezzo da pagare non devono normalmente
poter funzionare quando :
_ il
prodotto della massa pesata per il suo prezzo unitario è superiore al prezzo
massimo che puo essere indicato o stampato ;
_ la
massa del carico da pesare è superiore alla portata massima .
10.14 .
Indicazioni segnaletiche
10.14.1
. Indicazioni fondamentali
Sugli
strumenti devono essere riportate nell'ordine , e in quanto necessarie , le
seguenti indicazioni fondamentali .
10.14.1.1
. Indicazioni fondamentali espresse esplicitamente
10.14.1.1.1
. Obbligatorie in ogni caso
_
Identificazione del fabbricante .
10.14.1.1.2
. Obbligatorie nei casi seguenti :
_ per
gli strumenti importati , identificazione dell'importatore ;
_ per
gli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico , numero di
fabbricazione ;
_ per
gli strumenti composti di elementi distinti raccordati , contrassegno
d'identificazione su ciascun elemento .
10.14.1.2
. Indicazioni fondamentali espresse in codice
10.14.1.2.1
. Obbligatorie in ogni caso
_
Contrassegno d'approvazione CEE del modello
_
Indicazione della classe di precisione in cifre romane in campo ovale :
per la
precisione speciale I
per la
precisione fine II
per la
precisione media III
per la
precisione ordinaria IIII
_
Portata massima Max . . .
_
Portata minima Min . . .
_
Divisione di verifica e =
10.14.1.2.2
. Obbligatorie qualora se ne presenti il caso
_
Divisione continua d = . . ,
_
Divisione discontinua dd = . . .
_
Divisione o divisioni dei prezzi unitari du = . . .
_
Divisione o divisioni dei prezzi da pagare dp = . . .
_
Divisione di tara dT = . . .
_
Effetto massimo additivo di tara T = + . . .
_
Effetto massimo sottrattivo di tara T = _ . . .
_ Carico
limite Lim . . .
_ Limiti
particolari di temperatura entro i quali sono soddisfatte le condizioni
regolamentari per il buon funzionamento dello strumento . . . * C ./. . . * C
_
Tensione della corrente elettrica d'alimentazione . . . V
_
Frequenza della corrente elettrica di alimentazione . . . Hz
_
Rapporti di conteggio sugli strumenti conta-pezzi ./. . . oppure
. . . :
. . .
10.14.2
. Indicazioni supplementari
A
seconda dell'impiego particolare degli strumenti , possono essere richieste una
o più delle seguenti indicazioni :
_
Vietato per la vendita diretta al pubblico
_ Uso
esclusivo : . . .
_ I
bolli non garantiscono . . .
_ Norme
tassative per l'impiego . . .
10.14.3
. Presentazione delle indicazioni segnaletiche
Le
indicazioni segnaletiche devono essere indelebili ed avere dimensioni ,
conformazione e chiarezza tali da permettere una lettura agevole nelle normali
condizioni d'impiego degli strumenti .
Esse
devono essere raggruppate in un punto ben visibile dello strumento , su una
targhetta segnaletica ad esso fissata oppure direttamente sullo strumento .
Le
scritte Max . . . , Min . . . , e = . . . , d = . . . ( oppure dd = . . . )
devono essere ripetute vicino all'indicazione dei risultati , se già non vi si
trovano .
Il
supporto delle indicazioni deve poter essere sigillato , a meno che sia
costruito in maniera tale che la sua asportazione ne comporti la distruzione ;
in questo caso deve poter ricevere il marchio di verifica parziale CEE .
10.14.4
. Strumenti composti di dispositivi distinti
Il
contrassegno di identificazione di ciascun dispositivo deve essere ripetuto
nelle indicazioni segnaletiche .
10.14.5
. Strumenti composti di dispositivi di modelli approvati separatamente
I vari
contrassegni d'approvazione devono essere raggruppati nelle indicazioni
segnaletiche .
10.14.6
. Strumenti muniti di più dispositivi ricevitori e misuratori del carico
Su
ciascun dispositivo misuratore del carico devono figurare le seguenti
indicazioni :
_
Indicazioni relative allo strumento stesso :
Portata
massima
Portata
minima
Divisione
di verifica
Divisione
continua e/o discontinua
_
Indicazioni relative a ciascuno dei dispositivi ricettori del carico con i
quali lo strumento puo essere accoppiato :
Iscrizioni
o segni di riferimento
Portata
massima
Effetto
massimo additivo di tara ( se del caso )
Carico
limite ( se del caso )
10.14.7
. Altre indicazioni
In sede
di approvazione del modello possono essere prescritte od autorizzate
indicazioni diverse da quelle del presente allegato .
10.14.8
. Eccezioni
Al punto
13.1.6 sono previste eccezioni alle disposizioni del punto 10.14.1 per gli
strumenti dispensati dall'obbligo di approvazione CEE del modello .
10.15 .
Marchi di verifica
10.15.1
. Ubicazione
Sugli
strumenti e sui loro componenti separabili , suscettibili di una verifica in
più fasi , deve essere predisposta una zona per l'apposizione dei marchi di
verifica .
Essa
dovrà :
_ essere
ben visibile per chiunque desideri controllare i marchi di verifica ;
_
permettere un'agevole apposizione dei marchi senza alterare le qualità
metrologiche dello strumento ;
_ essere
per quanto possibile fuori delle parti dello strumento esposte ad un troppo
rapido accumularsi di sporcizia ;
_ essere
tale che il prezzo su cui si trova sia solidale con lo strumento .
Per
taluni strumenti , l'ubicazione è precisata nel certificato di approvazione CEE
del modello .
10.15.2
. Supporto
10.15.2.1
. Generalità
I marchi
di verifica devono essere apposti su una targhetta di punzonatura fissata allo
strumento .
Gli
strumenti sui quali non è necessario ( punto 13.1.17 ) oppure è praticamente
impossibile fissare una targhetta devono essere muniti di un alveolo riempito
di piombo o di qualsiasi altra materia con qualità riconosciute analoghe ,
oppure di qualsiasi altro sistema che permetta di apporre il marchio di
verifica in modo indelebile .
10.15.2.2
. Targhetta di punzonatura
10.15.2.2.1
. Costituzione
La
targhetta di punzonatura deve essere conforme ad uno dei due modelli che
figurano nel disegno allegato o a un modello ritenuto equivalente dal servizio
di metrologia .
Essa
deve essere costituita da una montatura di metallo inossidabile ,
sufficientemente malleabile , fuso o stampato , nella quale è incorporata
mediante pressatura una laminetta rettangolare di piombo o di un'altra materia
che presenti qualità riconosciute analoghe .
Se la
montatura deve essere lucidata o ricoperta di una pellicola di metallo
ornamentale , quest'operazione deve essere effettuata prima dell'incorporazione
della laminetta .
La
targhetta finita deve potersi curvare alla pressa per essere adattata alla
curvatura del suo alloggio .
Le
dimensioni indicate nel disegno devono essere rispettate .
10.15.2.2.2
. Fissazione della targhetta
La
targhetta deve essere fissata sullo strumento mediante due viti conformi a
quelle rappresentate nel disegno . I fori di fissazione fatti nello strumento
devono essere filettati per un'altezza utile di almeno 4 mm ; non è ammesso
l'impiego di dadi .
Dopo il
serraggio , le due viti devono essere sigillate mediante pasticche di piombo
con impresso il marchio di verifica parziale CEE .
11 .
DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI OBBLIGATORIE PER TALUNI STRUMENTI
11.1 .
Strumenti di confronto a equilibrio automatico o semiautomatico
11.1.1 .
Distinzione delle zone " + " e " - "
Le zone
che si trovano da una parte e dall'altra dello zero devono essere
contrassegnate con i segni " + " e " - " .
11.1.2 .
Costituzione della scala
Sugli
strumenti di confronto deve esistere almeno una divisione da una parte e
dall'altra dello zero .
Il
valore di questa divisione , in unità di massa , deve figurare sul quadrante .
11.1.3 .
Disposizione speciale
Gli
strumenti di confronto a equilibrio semiautomatico non sono tassativamente
soggetti alle disposizioni del punto 10.5 relative allo spostamento del campo
d'indicazione o di stampa automatica .
11.2 .
Strumenti conta-pezzi
11.2.1 .
Strumenti senza scala di pesatura
Sugli
strumenti conta-pezzi senza scala di pesatura deve esistere almeno una
divisione da una parte e dall'altra dello zero , per consentirne la verifica .
Il
valore di questa divisione , in unità di massa , deve figurare sul quadrante
nella forma e = . . .
11.2.2 .
Indicazioni segnaletiche
Conformemente
al punto 10.14.1.2.2 l'indicazione dei rapporti impiegati deve figurare nelle
indicazioni segnaletiche .
Inoltre
, in corrispondenza di ciascun piatto o riferimento di conteggio deve figurare
, ben visibile , l'indicazione del suo rapporto .
11.3 .
Strumenti a carico liberamente sospeso
Gli
accessori per sospendere o disporre i carichi di prova devono essere adatti
all'uso e presentare pliena garanzia di sicurezza .
11.4 .
Strumenti con speciale dispositivo ricettore del carico ( serbatoio , tramoggia
, ecc . )
Quando è
normalmente impossibile , poco agevole o pericoloso porre pesi o masse campione
sullo speciale dispositivo ricettore del carico , gli strumenti devono essere
muniti , già in fase di costruzione , di un solido supporto solidale con il
dispositivo ricettore del carico , che permetta con tutta sicurezza un facile
deposito dei pesi e delle masse campione , conformemente alle disposizioni del
punto 7.2.3.2.1.1 relative al modo d'applicazione dei carichi di prova
specifici di questo genere di strumenti e alle disposizioni del punto 19
relative ai carichi di prova .
Qualora
sia materialmente impossibile munire lo strumento di siffatto supporto ,
quest'ultimo puo essere sostituito da un supporto amovibile conforme alle
stesse condizioni d'impiego . Il supporto amovibile deve poter essere fissato
facilmente allo strumento mediante attacchi predisposti stabilmente su
quest'ultimo e poter essere equilibrato a zero .
11.5 .
Strumenti destinati ad essere utilizzati " per la vendita diretta al
pubblico " ( Strumenti destinati ad essere utilizzati in presenza del
pubblico )
11.5.1 .
Prescrizioni valide per tutti gli strumenti
11.5.1.1
. Differenziazione della portata minima
Sui
quadranti ad indicazione continua la gamma di pesatura compresa tra zero e la
portata minima deve essere nettamente differenziata dal resto della scala ( per
esempio , con una colorazione differente ) .
Sui
dispositivi a stampa discontinua , la stampa al di sotto della portata minima
deve essere possibile unicamente per mezzo di una speciale manovra ben evidente
.
11.5.1.2
. Strumenti contapezzi
Sono
autorizzati unicamente gli strumenti contapezzi senza scala di pesatura con
rapporti di conteggio 1/10 e 1/100 .
11.5.2 .
Strumenti con portata massima di 30 kg
11.5.2.1
. Visibilità delle indicazioni
I
dispositivi indicatori ed i loro eventuali accessori , in particolare il
dispositivo indicatore dello zero previsto al punto 10.7.5 , devono essere
concepiti in modo che i risultati delle pesate appaiano su due lati opposti
dello strumento .
Lo
stesso vale per l'indicazione dei prezzi unitari e dei prezzi da pagare ,
quando gli strumenti sono muniti di un dispositivo automatico indicatore del
prezzo .
Queste
indicazioni devono rimanere visibili per tutto il tempo che il carico pesato si
trova sul dispositivo ricettore del carico .
Gli
strumenti da utilizzare con pesi devono permettere di distinguerne il valore .
11.5.2.2
. Sicurezza delle pesate
11.5.2.2.1
. Divieto di taluni organi o dispositivi
Sono
vietati i dispositivi di azzeramento regolabili , manovrabili senza utensili .
11.5.2.2.2
. Ammortizzatori idraulici delle oscillazioni
Gli
ammortizzatori idraulici delle oscillazioni devono essere concepiti in maniera
tale che il liquido in essi contenuto non possa praticamente fuoruscire , anche
se lo strumento viene inclinato di 45 gradi .
11.5.2.2.3
. Dispositivi di tara
I
dispositivi di tara sono vietati sugli strumenti a due piatti .
Sugli
strumenti a un solo piatto i dispositivi di tara sono autorizzati a condizione
che :
Dispositivi
non automatici
_ il
valore del loro effetto massimo non superil il 5 % della portata massima ,
_
permettano al pubblico di vedere :
_ se
sono utilizzati o no ,
_ se la
loro posizione viene modificata durante la pesatura .
_ la
progressività del loro effetto non superi :
_ due
divisioni per giro , se sono a comando rotativo ,
_ mezza
divisione dello strumento , se sono a comando discontinuo .
Dispositivi
automatici
_
l'indicazione del valore appaia su due lati opposti dello strumento
_
l'indicazione sussiste durante tutta la pesatura .
11.5.2.2.4
. Sicurezza di manovra
Durante
la normale operazione di bloccaggio o durante la normale manovra delle masse
addizionali o sottrative deve risultare impossibile pesare o guidare l'organo
indicatore .
11.5.3 .
Strumenti con portata massima superiore a 30 kg
11.5.3.1
. Dispositivi di tara
L'indicazione
del valore della tara o la lettera T prescritte al punto 12.6.3 devono essere
visibili al pubblico quando il dispositivo di tara è in funzione .
11.5.4 .
Esenzioni per gli strumenti di precisione fine e precisione speciale
Le
disposizioni dei punti 11.5.1 , 11.5.2 ed 11.5.3 non si applicano agli
strumenti di precisione speciale e di precisione fine .
11.6 .
Strumenti soggetti all'obbligo di portare l'indicazione : " Vietato per la
vendita diretta al pubblico "
Gli
strumenti identici a quelli normalmente utilizzati in presenza del pubblico ,
ma non conformi alle disposizioni del punto 11.5 , devono portare l'indicazione
:
"
Vietato per la vendita diretta al pubblico "
nelle
condizioni precisate ai punti 10.14.2 e 10.14.3 .
12 .
DISPOSIZIONI DI ORDINE PRATICO RACCOMANDATE
Gli
strumenti conformi alle disposizioni seguenti che li riguardano , sono
considerati conformi anche alle corrispondenti disposizioni generali di cui ai
punti 10 .
12.1 .
Generalità
12.1.1 .
Strumenti da utilizzare , in tutto o in parte , con pesi
_ Il
rapporto di riduzione deve essere della forma 10n , dove " n " è un
numero intero od uguale a zero .
_ I pesi
amovibili devono essere pesi legali .
12.1.2 .
Organi di regolazione della sensibilità
Gli
organi di regolazione della sensibilità non possono essere lasciati a
disposizione dell'utente , salvo nel caso degli strumenti di precisione
speciale .
12.2 .
Dispositivi misuratori del carico su strumenti meccanici ad equilibrio non
automatico
12.2.1 .
Leggibilità dei risultati
Le cifre
che esprimono i risultati dei dispositivi misuratori del carico di strumenti
meccanici graduati ad equilibrio non automatico devono essere conformi alle
disposizioni del punto 12.3.1.4 relative all'indicazione dei risultati dei
dispositivi misuratori del carico di strumenti ad equilibrio automatico e
semiautomatico .
12.2.2 .
Dispositivi a masse traslabili visibili ( romani )
12.2.2.1
. Valore minimo delle lunghezze della divisione
Le
divisioni fra i tratti o le tacche delle aste graduate e dei noni ad asta
scorrevole non devono essere inferiori a 2 mm e devono avere un valore
sufficiente affinché la tolleranza normale di lavorazione dei tratti o delle
tacche non provochi sul risultato della pesatura un errore superiore a 0,2
divisioni di verifica .
12.2.2.2
. Costanza delle lunghezze della divisione su ogni asta graduata o nonio ad
asta scorrevole
Su ogni
asta graduata o nonio ad asta scorrevole le divisioni tra i tratti o le tacche
devono essere uguali .
12.2.2.3
. Limitazione dello spostamento delle masse traslabili e dei noni ad asta
scorrevole
Le masse
traslabili e i noni ad asta scorrevole devono poter essere spostati unicamente
entro i limiti della parte graduata .
12.2.2.4
. Impossibilità di spostamento accidentale delle masse traslabili e dei noni ad
asta scorrevole
Lo
spostamento accidentale delle amsse traslabili e dei noni ad asta scorrevole
deve essere impossibile .
12.2.2.5
. Forma esterna delle masse traslabili e dei noni ad asta scorrevole
Le masse
traslabili e i noni ad asta scorrevole non devono avere parti cave in cui possa
essere dissimulato un sovraccarico qualsiasi .
12.2.2.6
. Invariabilità del centro di gravità degli organi mobili
Il
movimento dei pezzi mobili , ad eccezione dello spostamento normale delle masse
traslabili e dei noni ad asta scorrevole , non deve poter modificare il centro
di gravità di questi pezzi o dei gruppi mobili di pezzi che essi costituiscono
fra loro .
12.2.2.7
. Impossibilità pratica di smontaggio degli organi mobili
Gli
organi mobili e le parti che li costituiscono devono poter essere sigillati
quando sono smontabili .
12.2.2.8
. Sicurezza di posizione delle masse traslabili stampanti e dei loro noni ad
asta scorrevole
Le masse
traslabili munite di un dispositivo di stampa devono essere costruite in modo
tale che risulti impossibile stampare quando la massa stessa od un qualsiasi
nonio ad asta scorrevole non occupi una posizione corrispondente ad un numero
intero di divisioni .
12.2.3 .
Dispositivi a masse traslabili manovrate dall'esterno dell'involucro
12.2.3.1
. Applicazione a questi dispositivi di alcune disposizioni relative ai
dispositivi a masse traslabili visibili
Le disposizioni
contenute nei punti da 12.2.2.1 a 12.2.2.4 compreso e nel punto 12.2.2.6 per i
dispositivi a masse traslabili visibili si applicano ai dispositivi a masse
traslabili chiuse in un involucro e manovrate dall'esterno dell'involucro
mediante comandi meccanici .
12.2.3.2
. Sicurezza di stampa
La
stampa deve essere possibile soltanto quando lo strumento è in equilibrio e
quando le masse traslabili e i noni ad asta scorrevole occupano una posizione
corrispondente ad un numero intero di divisioni .
12.2.3.3
. Sigillatura dell'involucro
L'involucro
deve poter essere sigillato .
12.2.4 .
Dispositivi a commutazione di masse
12.2.4.1
. Sicurezza di stampa
La
stampa deve essere possibile unicamente quando lo strumento si trova in
equilibrio .
12.2.4.2
. Sigillatura dell'involucro
L'involucro
deve poter essere sigillato .
12.3 .
Dispositivi misuratori del carico su strumenti ad equilibrio automatico o
semiautomatico
12.3.1 .
Dispositivi ad indicazione o stampa continua
12.3.1.1
. Costituzione dei riferimenti
I
riferimenti a tratti devono essere costituiti da tratti aventi uguale spessore
, compreso tra un decimo ed un quarto dell'ampiezza della divisione ma almeno
pari a 0,2 mm .
12.3.1.2
. Disposizione dei riferimenti
I
riferimenti devono essere disposti su un solo lato di una linea reale od
immaginaria , concentrica o parallela alla base della scala e passante per
l'estremità del maggior numero di riferimenti .
I
riferimenti devono essere disposti conformemente ad uno dei tre disegni qui a
lato .
12.3.1.3
. Valore dell'ampiezza della divisione ( i )
L'ampiezza
della divisione ( i ) espressa in millimetri è fissata in funzione del valore
minimo dell'ampiezza della divisione ( i ) espressa in millimetri definita al
punto 6.2.2.1 e del valore numerico ( 1 ) della distanza minima di lettura ( L
) espressa in metri . Detta ampiezza della divisione ( i ) deve essere
superiore o uguale a ( 1 + 0,5 ) io , quando l è superiore o pari a 0,5 (
quando la distanza minima di lettura è inferiore a 0,5, l è considerato uguale
a 0,5 ) .
12.3.1.4
. Valore minimo dell'altezza delle cifre
Il
valore minimo dell'altezza delle cifre espresso in millimitri deve essere
superiore o uguale a tre volte la distanza minima di lettura ( L ) espressa in
metri . Tale valore minimo non puo essere inferiore a 2 mm .
12.3.1.5
. Organo indicatore
Lo
spessore dell'organo indicatore deve essere praticamente uguale allo spessore
dei riferimenti .
L'organo
indicatore deve potersi sovrapporre almeno alla metà della lunghezza dei riferimenti
più corti .
12.3.1.6
. Limitazione dell'errore di parallasse
I
dispositivi indicatori devono essere concepiti in modo da ridurre al minimo
l'errore di parallasse .
A questo
scopo , la distanza massima fra l'organo indicatore ed il piano dei riferimenti
non puo seperare un valore equivalente all'ampiezza della divisione e ,
comunque , non deve essere superiore a 2 mm .
12.3.1.7
. Quadranti circolari
12.3.1.7.1
. Equidistanza dei riferimenti
I
riferimenti devono essere praticamente equidistanti .
12.3.1.7.2
. Zona bianca
Le
circonferenze graduate dei quadranti ad un solo giro di lancetta devono avere ,
fra le due estremità della graduazione , una zona bianca sufficiente per
permettere alla lancetta di superare ciascuna estremità di almeno 4 ampiezze di
divisione prima di battere al fermo di arresto , pur restando nella zona bianca
.
12.3.1.8
. Dispositivi indicatori a proiezione ottica
12.3.1.8.1
. Equidistanza dei riferimenti
I
riferimenti devono essere praticamente equidistanti nella zona proiettata .
12.3.1.8.2
. Inequivocabilità
Nella
zona proiettata devono apparire almeno due numeri completi .
12.3.2 .
Dispositivi ad indicazione o stampa discontinua
12.3.2.1
. Applicazione delle stesse disposizioni applicabili ai dispositivi ad indicazione
o stampa continua
A
seconda del genere di costruzione , i dispositivi ad indicazione o stampa
discontinua devono essere conformi alle disposizioni del punto 12.3.1 relative
ai dispositivi ad indicazione o stampa continua , nella misura in cui esse li
riguardano . L'altezza delle cifre dell'indicazione non puo tuttavia essere
inferiore a 5 mm .
12.4 .
Dispositivi indicatori o stampanti del prezzo
Le
disposizioni del punto 12.3 . relative alle indicazioni e stampe del peso si
applicano anche alle indicazioni e stampe del prezzo .
12.5 .
Dispositivi di variazione dell'estensione d'indicazione o di stampa automatica
( commutatori di portata )
12.5.1 .
Dispositivi a masse traslabili visibili
12.5.1.1
. Assimilazione ai dispositivi misuratori del carico
Le
disposizioni del punto 12.2.2 relative ai dispositivi misuratori del carico a
masse traslabili visibili si applicano ai dispositivi a masse traslabili per la
variazione del campo d'indicazione o di stampa automatica .
12.5.1.2
. Divisione
La divisione
del dispositivo di variazione deve essere pari all'estensione d'indicazione o
di stampa automatica dello strumento .
12.5.2 .
Dispositivi sotto involucro a masse traslabili o a masse per la compensazione
additiva o sottrattiva
12.5.2.1
. Indicazione della variazione del campo d'indicazione
La
variazione di portata deve essere segnalata da un adeguato cambiamento della
numerazione .
12.5.2.2
. Possibilità di sigillatura
L'involucro
del dispositivo e le cavità di aggiustamento delle masse traslabili e delle
masse devono poter essere sigillati .
12.6 .
Dispositivi additivi di tara
12.6.1 .
Assimilazione dei dispositivi addivi di tara ai dispositivi misuratori del
carico aventi la stessa costituzione
A
seconda del genere di costruzione , i dispositivi additivi di tara devono
essere conformi alle disposizioni dei punti 12.2 e 12.3 relative ai dispositivi
misuratori del carico , nella misura in cui esse li riguardano .
12.6.2 .
Possibilità di sigillatura dei dispositivi a masse addizionali
Quando
un dispositivo additivo di tara è dotato di masse addizionali , l'involucro che
racchiude queste masse e le cavità per il loro aggiustamento devono poter
essere sigillati .
12.6.3 .
Visibilità della messa in opera
L'azionamento
del dispositivo additivo di tara deve essere segnalato :
_
dall'indicazione del valore della tara , oppure
_
dall'apparire della lettera " T " sullo strumento .
12.7 .
Dispositivi sottrattivi di tara
12.7.1 .
Dispositivi a quadrante mobile
12.7.1.1
. Arresto in posizione zero
Un
arresto deve materializzare la posizione " zero " del quadrante
mobile .
12.7.1.2
. Quadrante fisso non graduato
Sul
quadrante fisso non graduato deve essere segnato il tratto di riferimento dello
zero e quello della portata d'indicazione .
12.7.1.3
. Quadrante fisso graduato
La scala
del quadrante fisso graduato deve avere la stessa divisione della scala del
quadrante mobile ; la graduazione puo essere nello stesso senso o nel senso
inverso di quella del quadrante mobile .
12.8 .
Le posizioni di bloccaggio e di pesatura devono essere messe chiaramente in
evidenza .
Sugli
strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico queste posizioni devono
essere indicate con segnali molto visibili , di colore rosso per il bloccaggio
e verde per la pesatura .
13 .
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI OBBLIGATORIE PER GLI STRUMENTI DI PRECISIONE MEDIA E
DI PRECISIONE ORDINARIA DISPENSATI DALL'OBBLIGO DI APPROVAZIONE CEE DEL MODELLO
Sono
dispensati dall'obbligo di approvazione CEE del modello gli strumenti conformi
alle disposizioni generali che li riguardano , ivi comprese quelle raccomandate
al punto 12 , nonché alle disposizioni loro applicabili del presente punto 13 .
13.1 .
Generalità
13.1.1 .
Elenco degli strumenti :
_
bilance semplici a bracci uguali ( sospese o appoggiate ) ,
_
bilance semplici a rapporto 1/10 ( sospese o appoggiate ) ,
_
strumenti semplici a masse traslabili ( stadere ) ,
_
bilance Roberval e Béranger ,
_
strumenti con piattello di rapporto 1/10 ,
_
strumenti con dispositivi misuratori del carico a masse traslabili visibili di
portata massima superiore a 10 kg e non eccedente le 5 t .
Gli
strumenti di cui al precedente elenco che non siano conformi in tutto od in
parte alle prescrizioni del punto 13 rimangono soggetti all'obbligo d'approvazione
CEE del modello .
13.1.2 .
Indicatori di equilibrio
Gli
strumenti devono essere provvisti di due indici o di un indice e di un
riferimento fisso , la cui rispettiva posizione indichi la posizione
d'equilibrio .
Gli
indici ed il riferimento devono essere fissati in modo inamovibile al loro
supporto e devono essere visibili dai due lati dello strumento .
13.1.3 .
Coltelli e cuscinetti
I
contatti di rapporto fra le leve , fra le leve ed i loro appoggi e fra i
ricevitori del carico e le leve devono effettuarsi mediante coltelli e
cuscinetti .
13.1.4 .
Allineamento e parallelismo dei coltelli
Il
contatto diretto fra i coltelli ed i cuscinetti deve avvenire secondo una linea
praticamente retta .
I
coltelli di una stessa leva devono avere il filo praticamnete parallelo e sullo
stesso piano .
13.1.5 .
Fissazione dei coltelli
I
coltelli possono trovarsi soltanto sulle leve .
Essi
devono esservi fissati rigidamente e solidamente , ma non possono esservi
saldati , sigillati o incollati .
13.1.6 .
Invariabilità dei rapporti dei bracci delle leve
I
rapporti dei bracci delle leve non devono poter essere modificati .
13.1.7 .
Spostamento laterale relativo tra coltelli e cuscinetti
Lo
spostamento laterale relativo tra coltelli e cuscinetti deve essere limitato da
appositi arresti .
Il
contatto tra il coltello e l'arresto deve ridursi ad un solo punto situato sul
prolungamento della linea di contatto tra il coltello ed il cuscinetto .
13.1.8 .
Costituzione degli arresti dei coltelli
L'arresto
deve formare un piano attorno al punto di contatto con il coltello ; questo
piano deve essere perpendicolare alla linea di contatto tra il coltello ed il
cuscinetto .
Il gioco
fra il coltello e l'arresto non deve poter essere modificato durante l'uso
dello strumento .
13.1.9 .
Divieto di saldatura dei cuscinetti e degli arresti dei coltelli
I
cuscinetti e gli arresti dei coltelli non possono essere saldati tra di loro
oppure sul loro supporto .
13.1.10
. Controgioghi
I
controgioghi possono essere in contatto coi supporti e con le leve soltanto per
mezzo di spigoli .
13.1.11
. Fermi antisgancio
Appositi
fermi devono impedire lo sgancio delle articolazioni tra i coltelli ed i
cuscinetti che puo essere causato da urti o verificarsi nel corso del trasporto
e dell'uso dello strumento .
13.1.12
. Durezza minima
Le parti
a contatto con coltelli , cuscinetti , arresti , controgioghi , supporti e
staffe dei controgioghi devono avere una durezza di almeno 58 unità della scala
di durezza Rockwell C .
13.1.13
. Comportamento dei pezzi durante l'uso normale dello strumento
I pezzi
soggetti a sforzo a seguito dell'applicazione del carico non devono
praticamente deformarsi o spostarsi durante l'uso normale dello strumento .
13.1.14
. Rivestimenti protettivi
Ad
eccezione degli organi di articolazione , i pezzi che potrebbero corrodersi o
deteriorarsi per effetto di agenti esterni devono essere efficacemente protetti
da apposito rivestimento .
Se gli
organi d'articolazione sono protetti da un rivestimento , quest'ultimo non puo
essere applicato alle parti in contatto qualora vi sia il rischio di
un'alterazione delle qualità metrologiche .
13.1.15
. Divieto dei dispositivi di tara
Gli
strumenti dispensati dall'obbligo di approvazione CEE del modello non possono
essere forniti di dispositivi di tara .
13.1.16
. Indicazioni segnaletiche
Su
questi strumenti sono prescritte unicamente le seguenti indicazioni
segnaletiche :
_
marchio di identificazione o ragione sociale del costruttore ,
_
portata massima ,
_
portata minima ,
_ classe
di precisione ,
_
divisione di verifica , nelle forme specificate al punto 10.14 ,
_ se del
caso , il valore del rapporto al piatto pesi , nelle forme specificate ai punti
13.3.1 , 13.6.2 , 13.7.3 .
13.1.17
. Sostituzione della targhetta di punzonatura mediante una cavità
Sugli
strumenti di portata massima inferiore a 30 kg la targhetta di punzonatura
prevista al punto 10.15 puo essere sostituita da un alveolo di diametro utile
minimo pari a 8 mm riempito di piombo o di qualsiasi altra materia con qualità
riconosciute analoghe .
L'alveolo
viene ricavato nel giogo .
13.2 .
Bilance semplici a bracci uguali ( sospese o appoggiate )
13.2.1 .
Piani di simmetria del giogo
il giogo
deve presentare due piani di simmetria , uno longitudinale ( perpendicolare ai
fili dei coltelli ) e l'altro trasversale ( perpendicolare al piano comune dei
fili dei coltelli ) .
13.2.2 .
Pezzi amovibili montati a coppie
Il giogo
deve poter essere messo in equilibrio con o senza i piatti . I pezzi amovibili
montati a coppie devono essere intercambiabili e avere masse uguali .
13.2.3 .
Dispositivi di azzeramento
Se lo
strumento è provvisto di un dispositivo di azzeramento , questo deve essere
costituito da una cavità di taratura sistemata sotto il piatto .
Questa
cavità deve poter essere sigillata .
13.3 .
Bilance semplici a rapporto 1/10 ( sospese o appoggiate )
13.3.1 .
Indicazione del rapporto
Il
rapporto deve essere indicato sul giogo in caratteri ben leggibili ed
inalterabili , nella seguente forma 1 : 10 oppure 1/10 .
13.3.2 .
Piano di simmetria della bilancia
Il giogo
deve presentare un piano di simmetria longitudinale perpendicolare ai fili dei
coltelli .
13.3.3 .
Dispositivo di azzeramento
Se lo
strumento è provvisto di un dispositivo di azzeramento questo deve essere
costituito da una cavità di taratura sistemata sotto il piatto pesi .
Questa
cavità deve poter essere sigillata .
13.4 .
Strumenti semplici a masse traslabili ( stadere )
13.4.1 .
Riferimenti
I
riferimenti devono essere costituiti :
_ da
tratti , oppure
_ da
tacche
_ in
angolo
_ in
piano .
E
prescritta la divisione minima di 2 mm fra le tacche e di 4 mm fra i tratti .
13.4.2 .
Asse di articolazione
Il
carico lineare massimo sui coltelli è di 10 kg/mm .
L'alesaggio
dei cuscinetti anulari deve avere un diametro minimo uguale a 1,5 volte la
maggiore dimensione della sezione del coltello .
13.4.3 .
Indicatore di equilibrio
La
lunghezza dell'indice , misurata a partire dal filo del coltello di sospensione
dello strumento , deve essere almeno uguale a 1/15 della lunghezza della parte
graduata dell'asta .
13.4.4 .
Segno distintivo
La
testata e la massa traslabile ( romano ) degli strumenti a romano amovibile
devono portare lo stesso segno distintivo .
13.4.5 .
Strumenti a una sola portata
13.4.5.1
. Distanza minima fra i coltelli
La
distanza minima fra i coltelli deve essere di :
_ 25 mm
per le portate massime * 30 kg ,
_ 20 mm
per le portate massime " 30 kg .
13.4.5.2
. Indicazione dello zero
Sull'asta
graduata deve figurare il riferimento corrispondente all'indicazione dello zero
.
13.4.5.3
. Dispositivo di azzeramento
Se lo
strumento è munito di azzeramento , questo deve essere del tipo a vite o dado
inestraibile , con effetto massimo di 4 divisioni di verifica per giro .
13.4.6 .
Strumenti a due portate
13.4.6.1
. Distanza minima tra i coltelli
E
prescritta la seguente distanza minima tra i coltelli :
_ 45 mm
per la portata minore ;
_ 20 mm
per la portata maggiore .
13.4.6.2
. Differenziazione degli organi
Gli
organi di sospensione dello strumento devono differenziarsi dagli organi di
sospensione del carico .
13.4.6.3
. Scale numeriche
Le scale
numeriche ai due lati dell'asta graduata devono :
_ essere
continue : in tal caso , il valore più elevato della scala numerica
corrispondente alla portata minima deve essere uguale al valore più basso della
scala numerica corrispondente alla portata massima ;
_ oppure
presentare una parte comune di valore non superiore ad 1/5 del valore più
elevato della scala numerica minima .
13.4.6.4
. Divisioni
Il
valore delle divisioni deve essere costante su uno stesso lato dell'asta
graduata .
13.4.6.5
. Divieto di dispositivi di azzeramento
I
dispositivi di azzeramento sono vietati .
13.5 .
Bilance Roberval e bilance Béranger
13.5.1 .
Pezzi amovibili montati a coppie
I pezzi
amovibili montati a coppie devono essere intercambiabili ed avere masse uguali
.
13.5.2 .
Dispositivo di azzeramento
Se lo
strumento è munito di un dispositivo di azzeramento , questo deve essere
costituito da una cavità di taratura sistemata sotto la parte non smontabile
del supporto di uno dei piatti .
Questa
cavità deve poter essere sigillata .
13.5.3 .
Lunghezza dei coltelli di carico
La
lunghezza dei coltelli di carico deve essere almeno uguale al diametro del
fondo dei piatti .
13.5.4 .
Lunghezza del coltello centrale
La
lunghezza del coltello centrale deve essere almeno uguale a 0,7 volte quella
dei coltelli di carico .
13.6 .
Strumenti con piattello di rapporto 1/10
13.6.1 .
Portata massima
La portata
massima dello strumento deve essere superiore a 30 kg .
13.6.2 .
Indicazione del rapporto
Il
rapporto deve essere indicato sul giogo in caratteri ben leggibili ed
inalterabili , nella seguente forma 1 : 10 oppure 1/10 .
13.6.3 .
Dispositivo di azzeramento
Lo
strumento deve essere munito di un dispositivo di azzeramento costituito :
_ da una
cavità semisferica con coperchio fortemente convesso , oppure
_ da un
dispositivo a vite o a dado inestraibile , con effetto massimo di quattro
divisioni di verifica per giro .
13.6.4 .
Dispositivo complementare di equilibratura
Se lo
strumento è munito di un dispositivo complementare che permette di evitare
l'impiego di pesi di basso valore , questo dispositivo deve essere costituito
da un'asta graduata munita di un cursore con effetto massimo di 10 kg .
13.6.5 .
Dispositivo di bloccaggio
Lo
strumento deve essere munito di un dispositivo manuale di bloccaggio del giogo
.
13.6.6 .
Prescrizioni relative alle parti in legno
Quando
talune parti di questi strumenti , quali il telaio , la piattaforma o la
spalliera della piattaforma , sono in legno , quest'ultimo deve essere duro ,
stagionato , secco e senza difetti . Il legno deve essere ricoperto da una
pittura o vernice protettiva efficace .
Non è
permesso l'uso di chiodi per il montaggio definitivo delle parti in legno .
13.6.7 .
Oscillazioni dei cuscinetti
I
cuscinetti devono poter oscillare leggermente in tutti i sensi sul loro
supporto o nella trutina .
13.7 .
Strumenti con dispositivi misuratori del carico a masse traslabili visibili di
portata massima superiore a 10 kg e non eccedente le 5 t
13.7.1 .
Indicazione dello zero
Sull'asta
o sulle aste graduate deve figurare il riferimento corrispondente
all'indicazione dello zero .
13.7.2 .
Lunghezze minime delle divisioni
Le
divisioni devono avere le lunghezze minime indicate nella seguente tabella :
Ampiezze
minime delle divisioni in millimetri sulle diverse aste graduate dei
dispositivi a masse traslabili
Divisioni
* Divisioni delle aste graduate
dello
strumento
* 1 g * 2 g * 5 g * 10 g * 20 g * 50 g * 100 g * 200 g * 500 g * 1 kg * 2 kg *
5 kg * 10 kg * 20 kg * 100 kg * 1t
1 g * 2
* * * 2 * * * 5 * * * 50
2 g * *
2 * * 2 * * * 2,5 * * * 25
5 g * *
* 2 * 2 * * * 2 * * * 10 * * * 100
10 g * *
* * 2 * * * 2 * * * 5 * * * 50
20 g * *
* * * 2 * * 2 * * * 2,5 * * * 25
50 g * *
* * * * 2 * 2 * * * 2 * * * 10
100 g *
* * * * * * 2 * * * 2 * * * 5 * * 50
200 g *
* * * * * * * 2 * * 2 * * * 5 * * 25
500 g *
* * * * * * * * 2 * 2 * * * 5 * * 10 * 100
1 kg * *
* * * * * * * * 2 * * * 5 * * 5 * 50
2 kg * *
* * * * * * * * * 5 * * 5 * * 5 * 25
5 kg * *
* * * * * * * * * * 5 * 5 * * 5 * 10
10 kg *
* * * * * * * * * * * * 5 * * 5 * 5
20 kg *
* * * * * * * * * * * * * 5 * 5 * 5
13.7.3 .
Piattello di rapporto per l'aumento della portata
Quando
lo strumento è munito di un piattello di rapporto per l'aumento della portata ,
il rapporto deve essere di 1/10 , 1/100 oppure 1/1000 , e deve essere indicato
sul giogo in caratteri ben leggibili ed inalterabili , in un punto vicino al
piatello di rapporto , nella seguente forma 1 : 10 , 1 : 100, 1 : 1000 oppure
1/10 , 1/100 , 1/1000 .
13.7.4 .
Dispositivo di azzeramento
Lo
strumento deve essere munito di un dispositivo di azzeramento costituito :
_ da una
cavità semisferica con coperchio fortemente convesso , oppure
_ da un
dispositivo a vite o a dado inestraibile , con effetto massimo di 4 divisioni
di verifica per giro .
13.7.5 .
Dispositivo di bloccaggio
Lo
strumento deve essere munito di un dispositivo manuale di bloccaggio del giogo
.
13.7.6 .
Prescrizioni relative alle parti in legno
Quando
talune parti di questi strumenti , quali il telaio , la piattaforma o la
spalliera della piattaforma , sono di legno , quest'ultimo deve essere duro ,
stagionato , secco e senza difetti . Il legno deve essere ricoperto da una
pittura o vernice protettiva efficace .
Non è
permesso l'uso di chiodi per il montaggio definitivo delle parti in legno .
13.7.7 .
Oscillazioni dei cuscinetti
I
cuscinetti devono poter oscillare leggermente in tutti i sensi sul loro
supporto o nella trutina .
CAPITOLO
IV
APPROVAZIONE
CEE DEL MODELLO
L'approvazione
CEE del modello degli strumenti per pesare viene effettuata in base alle
prescrizioni della direttiva del Consiglio , del 26 lugio 1971 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni
comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico . Alcune
di queste prescrizioni sono precisate nel presente capitolo .
14 .
DOMANDA DI APPROVAZIONE CEE DEL MODELLO
La
domanda di approvazione CEE del modello deve essere corredata delle
informazioni e dei documenti particolari seguenti :
14.1 .
Caratteristiche metrologiche
14.1.1 .
Caratteristiche generali
Indicazioni
segnaletiche definite al punto 10.14 .
14.1.2 .
Caratteristiche specifiche degli strumenti meccanici
_ valore
della forza antagonista del carico , a carico nullo ed alla portata massima ;
_ se del
caso , rapporto dei bracci di leva successivi ;
_ per
gli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico a posizioni
d'equilibrio multiple :
_ valore
dello spostamento del punto applicazione della forza al dispositivo misuratore
del carico , corrispondente alla corsa completa di tale dispositivo ;
_ se
necessario , caratteristiche del dispositivo di verifica .
14.1.3 .
Caratterische specifiche degli strumenti elettromiccanici
Caratteristiche
elettriche degli elementi di misura :
_
resistenza od impedenza ;
_ valore
della frequenza , natura e valore della tensione della corrente di
alimentazione , variazione ammissibile ;
_
rapporto fra la tensione di uscita e la tensione di entrata o la frequenza di
uscita e la frequenza di entrata , alla portata massima ;
_ valore
della tensione o frequenza minima misurabile ( " mobilità electtrica
" )
_ carico
ammissibile per ogni elemento ;
_
rapporto fra carico morto e carico utile ;
_
sensibilità alla temperatura ;
_
sensibilità all'alterazione di livello .
14.2 .
Documenti descrittivi
14.2.1 .
Documenti di esecuzione
Disegno
o schizzo di montaggio dell'insieme .
Se del
caso , disegni , schizzi , fotografie o modelli dei particolari che rivestono
un interesse metrologico ( leve , articolazioni , sistema pendolare , molla
equilibratrice , aste e quadranti graduati , masse traslabili , masse di
equilibratura . . . ) .
14.2.2 .
Schema di massima e fotografie
Schema
di massima che permetta di comprendere facilmente il funzionamento dello
strumento . Per esempio , per gli strumenti meccanici , le leve sono
rappresentate da semplici linee , i coltelli ed i cuscinetti dalla loro sagoma
, le trutine da cerchi , ecc .
Lo
schema di massima di uno strumento elettromeccanico deve indicare almeno i
principali circuiti di alimentazione , di captazione e di misurazione .
Fotografie
dello strumento montato e dello strumento privo di involucro .
15 .
APPROVAZIONE CEE DEL MODELLO CON EFFETTO LIMITATO
Puo
essere concessa l'approvazione CEE del modello con effetto limitato allo scopo
di permettere l'esecuzione di prove nelle condizioni usuali d'impiego .
La
relativa decisione fissa il numero degli strumenti approvati e limita a tre
anni al massimo la validità dell'approvazione .
Essa puo
prescrivere la notifica dei luoghi d'installazione di tali strumenti alle
competenti autorità degli Stati membri interessati .
16 .
ESAME PER L'APPROVAZIONE CEE DEL MODELLO
16.1 .
Luogo previsto per le prove
Se gli
strumenti per i quali è stata richiesta l'approvazione CEE del modello devono
essere esaminati ed eventualmente subire determinate prove , essi possono
essere installati :
_ nei
locali del servizio di metrologia presso il quale è stata depositata la domanda
, oppure
_ in
qualsiasi luogo ritenuto adatto previo accordo fra il servizio di metrologia
interessato ed il richiedente .
16.2 .
Controllo della conformità della costruzione alle disposizioni regolamentari
Gli
strumenti devono essere conformi alle disposizioni generali di costruzione
enunciate al punto 10 , ed eventualmente a quelle del punto 11 . Tuttavia , gli
strumenti rispondenti a talune disposizioni di ordine pratico precisate al
punto 12 sono considerati conformi alle corrispondenti disposizioni generali
enunciate al punto 10 .
16.3 .
Fornitura dei mezzi materiali
I mezzi
materiali che il servizio di metrologia puo esigere dal richiedente sono in
primo luogo i carichi di prova , i mezzi meccanici e il personale necessario
per la manipolazione e l'esecuzione delle prove .
I
carichi necessari per le prove sperimentali d'approvazione CEE del modello sono
identici a quelli richiesti dalle disposizioni del punto 19 per la verifica
prima .
16.4 .
Prove sperimentali per l'approvazione CEE del modello
Gli
strumenti devono rispettare le condizioni di funzionamento precisate al
capitolo II , dal carico nullo fino alla portata massima e per ogni valore
possibile di tara .
Nelle
prove di funzionamento si deve tener conto anche delle condizioni d'impiego
specifiche degli strumenti provati .
Le prove
sono normalmente le seguenti :
16.4.1 .
Determinazione dell'imprecisione globale di lettura
Sugli
strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico , i cui elementi
costitutivi che permettono la lettura dei risultati non sono conformi alle
disposizioni d'ordine pratico enunciate al punto 12.3 , devono essere
effettuate determinate prove allo scopo di appurare se l'imprecisione globale
di lettura , quale è definita al punto 2.5.4 , non superi il valore massimo
espresso al punto 10.4.2 e , se del caso , al punto 10.13.2.1.4 .
16.4.2 .
Controllo della solidità
Quando
lo strumento deve poter sopportare un carico ( Lim . ) superiore alla portata
massima aumentata dell'effetto massimo additivo di tara , viene effettuato ,
prima del controllo del funzionamento , un controllo della solidità come
previsto dal punto 7.1.1 .
16.4.3 .
Prove della mobilità e della sensibilità
Le prove
di mobilità e di sensibilità devono essere effettuate nel modo stabilito al
punto 6 .
16.4.4 .
Fedeltà
Le prove
di fedeltà vanno eseguite con almeno tre carichi differenti , carico nullo
compreso , ripetendo normalmente 10 volte ognuna delle varie pesate . Nel corso
di queste prove lo strumento deve essere conforme alle condizioni precisate al
punto 5 .
16.4.5 .
Tracciato della curva d'errore
Le curve
d'errore devono essere tracciate a carichi crescenti ed a carichi decrescenti
per diversi valori di tara , ma principalmente a tara nulla e con effetto
massimo additivo di tara .
I
rilevamenti devono essere effettuati principalmente con carichi notevoli , come
quelli che comportano una modifica del dispositivo antagonista del carico (
masse di compensazione additiva e sottrattiva ) .
I
carichi di prova devono essere disposti secondo le modalità di applicazione
illustrati al punto 7 .
16.4.6 .
Prove del o dei dispositivi di tara
Le prove
del o dei dispositivi di tara sono identiche a quelle dei dispositivi
principali di costituzione analoga .
16.4.7 .
Controllo degli scarti tra i risultati
Il
controllo degli scarti tra i risultati va effettuato nei casi previsti al punto
4.3 .
16.4.8 .
Prove di decentramento del carico
Le prove
di decentramento del carico devono essere effettuate come stabilito al punto 7
, tenendo conto in via supplementare delle particolari condizioni d'impiego
degli strumenti presentati .
16.4.9 .
Prove di resistenza
Se
possibile , devono essere effettuate prove di resistenza nel tempo allo scopo
di accertare che lo strumento puo conservare le sue qualità metrologiche per
almeno due anni d'impiego .
16.4.10
. Prove sotto l'influenza di determinati fattori o degli intralci risultanti
dalle normali esigenze d'impiego
Le prove
previste ai punti da 16.4.1 a 16.4.9 devono , conformemente al punto 8 , essere
effettuate sottoponendo per quanto possibile gli strumenti agli effetti dei
fattori di influenza o degli intralci che possono manifestarsi durante l'uso .
Le prove
speciali concernenti l'alterazione del livello sono previste al punto 16.4.10.1
.
16.4.10.1
. Prove di alterazione del livello degli strumenti non sospesi liberamente e
non installati in modo fisso
16.4.10.1.1
. Sensibilità dello strumento all'alterazione del livello
In
funzione delle condizioni fissate ai punti 8.1 e 10.6.1 , le prove hanno lo
scopo di stabilire in quale gruppo rientra lo strumento :
a )
strumento da rifiutare ,
b )
strumento che deve essere munito di un dispositivo regolabile di livellamento e
di un indicatore di orizzontalità in tutti i sensi ,
c )
strumento dispensato dall'obbligo " b " di cui sopra .
16.4.10.1.2
. Sensibilità dell'indicatore di orizzontabilità
Le prove
devono essere effettuate per accertare se concorrono le condizioni richieste al
punto 10.6.2 .
16.4.11
. Controllo dell'indicazione e della stampa dei prezzi da pagare
16.4.11.1
. Dispositivi a scale numeriche o a codice dei prezzi da pagare
Il
controllo deve essere effettuato su un numero sufficiente di prezzi da pagare
per diversi prezzi unitari e per carichi che si scaglionano fra la portata
minima e la portata massima .
16.4.11.2
. Dispositivi a calcolatore
Il
controllo deve essere effettuato con carichi scaglionati fra la portata minima
e la portata massima , scegliendo prezzi unitari compresi fra il prezzo più
basso ed il prezzo più elevato . Quando l'indicazione o la stampa dei prezzi da
pagare è discontinua , ciascuna cifra costitutiva di questi ultimi deve essere
controllata almeno una volta .
16.5 .
Relazione sulle prove sperimentali per l'approvazione CEE del modello
La
relazione sulle prove sperimentali effettuate per l'approvazione CEE del
modello riporta le curve degli errori e gli scarti rilevati durante le prove ,
accompagnati , se necessario , da una nota esplicativa .
La
relazione dà inoltre atto di quanto segue :
_
risultati delle prove di mobilità , sensibilità , fedeltà ;
_ il
comportamento dello strumento sotto l'effetto dell'alterazione di livello ,
degli altri fattori d'influenza e degli intralci risultanti dalle normali
esigenze d'impiego ;
_ ogni
altra utile costatazione risultante dalle diverse prove , specialmente dalle
prove dei dispositivi di sicurezza di funzionamento .
In
conclusione , la relazione esprime parere favorevole o sfavorevole
all'approvazione CEE del modello .
16.6 .
Condizioni particolari prescritte dal provvedimento di approvazione CEE del
modello
Quando
il provvedimento di approvazione CEE del modello stabilisce particolari
condizioni per gli strumenti , queste devono essere specificate nel certificato
di approvazione CEE del modello .
CAPITOLO
V
VERIFICA
PRIMA CEE
La
verifica prima CEE degli strumenti per pesare viene effettuata in base alle
prescrizione della direttiva del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni
comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico .
Tali
prescrizioni sono completate dalle seguenti disposizioni particolari :
17 .
LUOGO DELLA VERIFICA PRIMA CEE
La
verifica prima CEE si effettua nel seguente modo :
17.1 .
Strumenti verificati in un'unica fase
17.1.1 .
Strumenti non installati in maniera fissa
A scelta
del servizio di metrologia interessato :
_
nell'ufficio di verifica , oppure
_ presso
il costruttore o presso il suo rappresentante .
17.1.2 .
Strumenti installati in maniera fissa
Nel
luogo di installazione .
17.2 .
Strumenti verificati in più fasi
17.2.1 .
Prime fasi
Nel
luogo previsto al punto 17.1.1 .
17.2.2 .
Ultima fase
Nel
luogo di installazione , a cura del servizio metrologico territorialmente
competente .
18 .
MODALITA DEL CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO
18.1 .
Fornitura dei mezzi materiali
I mezzi
materiali che il servizio metrologico puo esigere dal richiedente sono
principalmente i carichi di prova , i mezzi meccanici e il personale necessario
per l'esecuzione delle prove e delle manipolazioni .
I
carichi di prova sono determinati ai punti 19 .
18.2 .
Strumenti verificati in un'unica fase
Il controllo
del funzionamento viene effettuato sullo strumento completamente montato .
18.3 .
Strumenti verificati in più fasi
Il
controllo del funzionamento viene effettuato durante l'ultima fase , anche se
nel corso delle altre fasi sono stati eseguiti uno o più controlli preventivi
del funzionamento .
18.4 .
Controlli preventivi
Possono
essere effettuati controlli di dispositivi principali isolati oppure un
controllo del complesso dello strumento montato provvisoriamente .
18.4.1 .
Dispositivi principali isolati
Il
controllo viene effettuato a norma del punto 4.2.4 , mediante un dispositivo di
verifica .
Il
dispositivo di verifica deve essere conforme almeno alle disposizioni enunciate
ai punti 4.4.2 e 10.12 relative ai dispositivi di verifica .
18.4.2 .
Complesso dello strumento montato provvisoriamente
Il
controllo è effettuato sul complesso dello strumento montato provvisoriamente
secondo le modalità previste per il controllo degli strumenti montati
definitivamente .
19 .
CARICHI DI PROVA
19.1 .
Valore totale dei carichi di prova
Il
valore totale dei carichi di prova deve raggiungere la portata massima
aumentata dell'effetto massimo additivo di tara .
19.2 .
Costituzione dei carichi di prova
Di norma
, i carichi di prova devono essere interamente costituiti da pesi campione o
masse campione . In pratica , essi possono essere composti da pesi o masse
campione e da carichi di qualsiasi natura nelle sottoindicate proporzioni .
19.2.1 .
Carico minimo in pesi campione o masse campione
19.2.1.1
. Strumenti la cui portata massima , aumentata dell'effetto massimo additivo di
tara , è inferiore o pari a 5 t
Il
carico richiesto in pesi o masse campione è pari alla portata massima aumentata
dell'effetto massimo additivo di tara .
19.2.1.2
. Strumenti la cui portata massima , aumentata dell'effetto massimo additivo di
tara , è superiore a 5 t
19.2.1.2.1
. Generalità
Il
carico minimo richiesto in pesi o masse campione è pari alla semisomma della
portata massima e dell'effetto massimo additivo di tara ; esso non puo essere
inferiore a 5 t .
In via
transitoria , durante i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni della presente direttiva questo carico puo non superare le 20 t .
19.2.1.2.2
. Eccezioni
Il
carico minimo richiesto in pesi o masse campione puo essere ridotto ad un
decimo della somma della portata massima e dell'effetto massimo additivo di
tara per gli strumenti nei quali il funzionamento dei principali dispositivi
che li costituiscono viene controllato preliminarmente con un dispositivo di
verifica ; esso non puo comunque essere inferiore a 5 t .
19.2.2 .
Carichi di qualsiasi natura
La
differenza tra la portata massima aumentata dell'effetto massimo additivo di
tara ed il carico in pesi o masse campione deve essere colmata da carichi di
qualsiasi natura , di composizione tale che la loro massa non possa modificarsi
nel corso della verifica .
20 .
PROVE
20.1 .
Principi
Le prove
da effettuare per controllare il funzionamento degli strumenti devono di norma
essere identiche a quelle previste al punto 16.4 per l'approvazione CEE del
modello . Tuttavia :
_ le
prove di cui al punto 16.4.1 concernente l'imprecisione globale della lettura e
al punto 16.4.9 , concernente la resistenza nel tempo , non devono essere
effettuate ;
_ le
prove di cui al punto 16.4.4 concernente la fedeltà , possono essere ripetute
più di due volte su uno strumento di precisione media o di precisione ordinaria
, solo in caso di dubbio ;
_
relativamente alle prove di cui al punto 16.4.7 concernente gli scarti tra i
risultati , le prove prescritte dai punti 4.3.3 e 4.3.4 devono essere
effettuate solo in caso di dubbio .
20.2 .
Adattamento
A
seconda dello svolgimento delle prove , queste possono essere ridotte o
combinate , sempre che consentano di giungere ad una conclusione non
contestabile .