31976L0696

Direttiva 76/696/CEE della Commissione, del 27 luglio 1976, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 27/08/1976 pag. 0026 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0224
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0035

 

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COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

per l ' adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

( 76/696/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed al metodi di controllo metrologico ( 71/316/CEE ) ( 1 ) , modificata dall ' atto di adesione ( 2 ) , in particolare gli articoli 17 , 18 e 19 ,

vista la direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ( 73/360/CEE ) ( 3 ) ,

considerando che dopo d ' elaborazione e l ' adozione della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 sono stati messi a punto nuovi o più elaborati sistemi di pesatura ; che sono apparse o previste nuove forme di costruzione e che , di conseguenza , per tener conto del progresso tecnico , occorre modificare la direttiva ;

considerando che in virtù dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 l ' Irlanda e il Regno Unito hanno un termine di cinque anni per metterla in vigore ; che dunque è opportuno considerare questo termine nella presente direttiva ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell ' allegato della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 ( 73/360/CEE ) i testi di cui ai punti 2.2.2.2 , 2.2.2.4 , 3.2.1.2 , 3.2.2.2 , 3.2.2.2.2.2 . , 3.2.7 , 4.3.4 , 6.2.1.2 , 8.2.2 , direttiva 10.7.3 , 10.7.4 . , 10.7.5 , 10.7.6 , 10.13.2.1.3 , 10.13.2.2.3 . , 11.5.2.2.1 e 11.5.2.2.3 vengono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva .

Vengono aggiunti i punti 2.2.2.8 e 2.2.2.9 e viene eliminato il punto 9.1 .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo che le dette disposizioni producano i loro effetti un anno dopo la data di notificazione della presente direttiva .

2 . Tuttavia , nel caso in cui l ' Irlanda ed il Regno Unito applichino le disposizioni della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 , dopo la data fissata nel precedente paragrafo , le disposizioni della presente direttiva devono avere effetto simultaneamente .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 27 luglio 1976 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 335 del 5 . 12 . 1973 , pag . 1 .

ALLEGATO

2.2.2.2 . Dispositivo di azzeramento

Dispositivo che permette di azzerare l ' indicazione dello strumento allorchù sul dispositivo ricettore del carico non è applicato alcun carico .

2.2.2.2.1 . Dispositivo non automatico

Dispositivo che permette l ' azzeramento con intervento di un operatore .

2.2.2.2.2 . Dispositivo semiautomatico

Dispositivo che effettua automaticamente l ' azzeramento su comando manuale .

2.2.2.2.3 . Dispositivo automatico

Dispositivo che effettua automaticamente l ' azzeramento senza l ' intervento di un operatore .

2.2.2.2.4 . Dispositivo automatico di correzione degli scarti dallo zero

Dispositivo che opera automaticamente , sui risultati di ciascuna pesata , la correzione degli scarti dallo zero .

2.2.2.4 . Dispositivo di tara

Dispositivo che consente di azzerare l ' indicazione dello strumento quando un carico è posto sul ricettore del carico :

- senza influire sul campo di pesatura dello strumento ( dispositivo additivo di tara ) , ovvero

- riducendo del valore della tara il campo di pesatura dello strumento ( dispositivo sottrattivo di tara ) .

2.2.2.4.1 . Dispositivo non automatico

Dispositivo che permette la taratura con l ' intervento di un operatore .

2.2.2.4.2 . Dispositivo semiautomatico

Dispositivo che effettua automaticamente la taratura mediante un unico organo di comando manuale .

2.2.2.4.3 . Dispositivo automatico

Dispositivo che effettua la taratura senza l ' intervento di un operatore .

2.2.2.8 . Dispositivo stabilizzatore di indicazione

Dispositivo che fissa un ' indicazione in condizioni ben determinate .

2.2.2.9 . Dispositivo integratore di oscillazioni

Dispositivo che permette di ottenere una indicazione stabile corrispondente a una media di oscillazioni .

3.2.1.2 . Strumenti graduati ( 1 )

e

3.2.2.2 . Strumenti graduati ( 1 )

Nota :

( 1 ) Per gli strumenti muniti di un dispositivo per l ' interpolazione della lettura o di un dispositivo indicatore la cui ultima cifra è nettamente differenziata dalle altre , si vedano i punti 3.2.6 e 3.2.7 .

3.2.2.2.2.2 . 10 g * Max * 50 kg * 50 d * 10 mg * d * 500 mg ( 2 ) * 1 000 * n * 100 000 * d

Nota :

( 2 ) Gli strumenti di portata massima superiore o uguale a 1 kg , con divisione reale di 100 mg e divisione di verifica di 1 g . possono appartenere alla classe di precisione fine , a condizione che l ' ultima cifra indicata sia nettamente differenziata dalle altre cifre .

3.2.7 . Strumento munito di un dispositivo d ' indicazione la cui ultima cifra è nettamente differenziata dalle altre

Unicamente gli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico di precisione speciale e di precisione fine possono avere un dispositivo indicatore la cui ultima cifra è nettamente differenziata dalle altre .

La divisione di verifica dello strumento corrisponde alla penultima cifra dell ' indicazione .

La suddivisione degli strumenti in classi di precisione , il numero delle divisioni e la portata minima sono determinati in funzione della divisione di verifica , fatta eccezione per gli strumenti citati nella nota ( 2 ) del punto 3.2.2.2.2.2 .

4.3.4 . Scarto di ritorno a zero

Lo scarto di ritorno a zero , rilevato immediatamente dopo la rimozione di un carico mantenuto per mezz ' ora su uno strumento , non può superare mezza divisione di verifica .

La prova deve essere effettuata in condizioni praticamente stabili .

6.2.1.2 . Strumento a indicazione o stampa discontinua

L ' indicazione iniziale deve aumentare quando si depositi senza urti un sovraccarico pari al massimo a 1,4 divisioni discontinue sullo strumento già in equilibrio , sotto un carico qualsiasi ( in particolare sotto un carico immediatamente superiore ad un carico che abbia provocato una modifica nell ' indicazione ) .

8.2.2 . Limiti particolari di temperatura

Si le indicazioni segnaletiche di uno strumento menzionano intervalli particolari per la temperatura di funzionamento , lo strumento deve essere conforme , in questi intervalli , alle diposizioni di cui ai punti 4 , 5 e 6 .

Questi intervalli devono essere almeno pari a :

1° C per gli strumenti di precisione speciale la cui divisione di verifica e inferiore a 0,1 mg ;

5° C per gli altri strumenti di precisione speciale ;

15° C per gli strumenti di precisione fine ;

30° C per gli strumenti di precisione media o di precisione ordinaria .

9.1 . Generalità

Punto da eliminare nell ' allegato della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 ( 73/360/CEE ) .

10.7.1 .Dispositivo di azzeramento

Gli strumenti possono essere muniti di uno o più dispositivi di azzeramento e/o di un dispositivo automatico di correzione degli scarti dallo zero .

10.7.3 . Precisione dell ' azzeramento o della correzione automatica degli scarti dallo zero

L ' azzeramento o la correzione automatica degli scarti dallo zero devono effettuarsi con un errore al massimo pari ad un quarto della più piccola divisione di verifica dello strumento .

10.7.4 . Comando del dispositivo di azzeramento

Se un strumento è munito di un dispositivo di azzeramento e di un dispositivo di tara , il comando del dispositivo di azzeramento deve essere distinto da quello del dispositivo di tara .

10.7.5 . Dispositivo indicatore dello zero di uno strumento a indicazione o stampa discontinua

Gli strumenti ad indicazione o stampa discontinua , che non comportano alcuna indicazione continua , o la cui divisione d ' indicazione continua è superiore alla divisione discontinua , devono essere muniti di un dispositivo supplementare per il controllo dello zero . Questo dispositivo deve segnalare nettamente ogni scarto dallo zero superiore ad 1/4 della divisione discontinua dello strumento . Se questo dispositivo è a indicazione continua , la sua divisione non deve superare la divisione discontinua dello strumento .

Questo dispositivo non è obbligatorio sugli strumenti muniti di un dispositivo automatico di azzeramento o di un dispositivo automatico di correzione degli scarti dallo zero .

10.7.6 . Dispositivo automatico di azzeramento e dispositivo automatico di correzione degli scarti dallo zero

Il funzionamento di un dispositivo automatico di azzeramento o di un dispositivo automatico di correzione degli scarti dallo zero deve essere impossibile quando :

- il dispositivo additivo della tara o il dispositivo di spostamento del campo di indicazione o di stampa automatica non è in posizione zero ;

- lo strumento non è in posizione stabile di equilibrio .

10.1.3.2.1.3 . Valore delle divisioni dei prezzi unitari

Il valore delle divisioni dei prezzi unitari deve permettere la scelta di qualsiasi prezzo unitario necessario per l ' uso dello strumento .

10.1.3.2.2.3 . Valore delle divisioni dei prezzi da pagare

Si applicano le regolamentazioni nazionali vigenti in materia .

11.5.2.2.1 . Dispositivo di azzeramento

La manovra di un dispositivo non automatico o semiautomatico di azzeramento deve effettuarsi con un arnese ed essere nettamente visibile dai due lati dello strumento . L ' arnese non deve poter restare da solo nella posizione che permette la manovra .

11.5.2.2.3 . Dispositivo di tara

Sono vietati i dispositivi di tara sugli strumenti di pesatura a due piatti .

Sono autorizzati i dispositivi di tara sugli strumenti ad un solo piatto purchù permettano al pubblico di vedere :

- se sono utilizzati ( vedi punto 12.6.3 ) ;

- se loro posizione viene modificata .

11.5.2.2.3.1 . Dispositivi di tara non automatici

La gradualità dell ' effetto dei suddetti dispositivi non deve superare i sotto indicati valori :

- una divisione dello strumento per uno spostamento di 5 mm di un punto della circonferenza dell ' organo rotativo di comando ;

- una divisione dello strumento per uno spostamento di 5 mm dell ' organo di comando lineare ,

- una divisione dello strumento se il dispositivo di tara a comando discontinuo fa parte di uno strumento a indicazione discontinua ;

- una divisione dello strumento se il dispositivo di tata a comando discontinuo fa parte di uno strumento a indicazione continua la cui divisione ponderale non superi 2 g ;

- meta della divisione dello strumento se il dispositivo di tara a comando discontinuo fa parte di uno strumento a indicazione continua la cui divisione ponderale e superiore o uguale a 5 g .

Gli strumenti con indicazione del peso e degli importi , che utilizzano l ' energia elettrica e sono muniti di un dispositivo di tara a comando continuo , devono essere idonei a permettere l ' indicazione degli importi soltanto se la taratura viene effettuata completamente .

11.5.2.2.3.2 . Dispositivi di tara semiautomatici

Questi dispositivi sono autorizzati a condizione :

- che essi non possano essere posti in funzione se lo strumento non e in equilibrio stabile ;

- che la loro azione non permetta ia diminuzione del valore della tara , durante il loro funzionamento ;

- che l ' annullamento del loro effetto non possa effettuarsi prima che il ricettore del carico sia stato scaricato .

Inoltre , questi dispositivi devono soddisfare ad una delle due seguenti condizioni :

1 ) l ' indicazione del valore della tara compaia sui due lati opposti dello strumento , durante tutta la pesata ;

2 ) dopo la messa in funzione del dispositivo di tara la rimozione del carico determina uno dei tre effetti seguenti :

- l ' indicazione del peso ritorna a zero e l ' effetto del dispositivo di tara e annullato ;

- il valore della tara e segnalato dal dispositivo indicatore del peso col segno « meno » ;

lo strumento non da alcuna indicazione finche non e annullato l ' effetto del dispositivo di tara .

11.5.2.2.3.3 . Dispositivi di tara automatici

Questi dispositivi sono vietati