Direttiva 76/696/CEE della
Commissione, del 27 luglio 1976, per l'adeguamento al progresso tecnico della
direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 27/08/1976 pag. 0026 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0224
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0035
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COMMISSIONE
DIRETTIVA
DELLA COMMISSIONE
del 27
luglio 1976
per l '
adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre
1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(
76/696/CEE )
LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la
direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli
strumenti di misura ed al metodi di controllo metrologico ( 71/316/CEE ) ( 1 )
, modificata dall ' atto di adesione ( 2 ) , in particolare gli articoli 17 ,
18 e 19 ,
vista la
direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico ( 73/360/CEE ) ( 3 ) ,
considerando
che dopo d ' elaborazione e l ' adozione della direttiva del Consiglio del 19
novembre 1973 sono stati messi a punto nuovi o più elaborati sistemi di
pesatura ; che sono apparse o previste nuove forme di costruzione e che , di
conseguenza , per tener conto del progresso tecnico , occorre modificare la
direttiva ;
considerando
che in virtù dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva del Consiglio
del 19 novembre 1973 l ' Irlanda e il Regno Unito hanno un termine di cinque
anni per metterla in vigore ; che dunque è opportuno considerare questo termine
nella presente direttiva ;
considerando
che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del
comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative all
' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti
di misura ,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo
1
Nell '
allegato della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 ( 73/360/CEE ) i
testi di cui ai punti 2.2.2.2 , 2.2.2.4 , 3.2.1.2 , 3.2.2.2 , 3.2.2.2.2.2 . ,
3.2.7 , 4.3.4 , 6.2.1.2 , 8.2.2 , direttiva 10.7.3 , 10.7.4 . , 10.7.5 , 10.7.6
, 10.13.2.1.3 , 10.13.2.2.3 . , 11.5.2.2.1 e 11.5.2.2.3 vengono modificati
conformemente all ' allegato della presente direttiva .
Vengono
aggiunti i punti 2.2.2.8 e 2.2.2.9 e viene eliminato il punto 9.1 .
Articolo
2
1 . Gli
Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari o
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo che
le dette disposizioni producano i loro effetti un anno dopo la data di
notificazione della presente direttiva .
2 .
Tuttavia , nel caso in cui l ' Irlanda ed il Regno Unito applichino le
disposizioni della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 , dopo la data
fissata nel precedente paragrafo , le disposizioni della presente direttiva
devono avere effetto simultaneamente .
3 . Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo
3
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a
Bruxelles , il 27 luglio 1976 .
Per la
Commissione
Finn
GUNDELACH
Membro
della Commissione
( 1 ) GU
n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU
n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .
( 3 ) GU
n . L 335 del 5 . 12 . 1973 , pag . 1 .
ALLEGATO
2.2.2.2
. Dispositivo di azzeramento
Dispositivo
che permette di azzerare l ' indicazione dello strumento allorchù sul
dispositivo ricettore del carico non è applicato alcun carico .
2.2.2.2.1
. Dispositivo non automatico
Dispositivo
che permette l ' azzeramento con intervento di un operatore .
2.2.2.2.2
. Dispositivo semiautomatico
Dispositivo
che effettua automaticamente l ' azzeramento su comando manuale .
2.2.2.2.3
. Dispositivo automatico
Dispositivo
che effettua automaticamente l ' azzeramento senza l ' intervento di un
operatore .
2.2.2.2.4
. Dispositivo automatico di correzione degli scarti dallo zero
Dispositivo
che opera automaticamente , sui risultati di ciascuna pesata , la correzione
degli scarti dallo zero .
2.2.2.4
. Dispositivo di tara
Dispositivo
che consente di azzerare l ' indicazione dello strumento quando un carico è
posto sul ricettore del carico :
- senza
influire sul campo di pesatura dello strumento ( dispositivo additivo di tara )
, ovvero
- riducendo
del valore della tara il campo di pesatura dello strumento ( dispositivo
sottrattivo di tara ) .
2.2.2.4.1
. Dispositivo non automatico
Dispositivo
che permette la taratura con l ' intervento di un operatore .
2.2.2.4.2
. Dispositivo semiautomatico
Dispositivo
che effettua automaticamente la taratura mediante un unico organo di comando
manuale .
2.2.2.4.3
. Dispositivo automatico
Dispositivo
che effettua la taratura senza l ' intervento di un operatore .
2.2.2.8
. Dispositivo stabilizzatore di indicazione
Dispositivo
che fissa un ' indicazione in condizioni ben determinate .
2.2.2.9
. Dispositivo integratore di oscillazioni
Dispositivo
che permette di ottenere una indicazione stabile corrispondente a una media di
oscillazioni .
3.2.1.2
. Strumenti graduati ( 1 )
e
3.2.2.2
. Strumenti graduati ( 1 )
Nota :
( 1 )
Per gli strumenti muniti di un dispositivo per l ' interpolazione della lettura
o di un dispositivo indicatore la cui ultima cifra è nettamente differenziata
dalle altre , si vedano i punti 3.2.6 e 3.2.7 .
3.2.2.2.2.2
. 10 g * Max * 50 kg * 50 d * 10 mg * d * 500 mg ( 2 ) * 1 000 * n * 100 000 *
d
Nota :
( 2 )
Gli strumenti di portata massima superiore o uguale a 1 kg , con divisione
reale di 100 mg e divisione di verifica di 1 g . possono appartenere alla
classe di precisione fine , a condizione che l ' ultima cifra indicata sia
nettamente differenziata dalle altre cifre .
3.2.7 .
Strumento munito di un dispositivo d ' indicazione la cui ultima cifra è
nettamente differenziata dalle altre
Unicamente
gli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico di precisione speciale
e di precisione fine possono avere un dispositivo indicatore la cui ultima
cifra è nettamente differenziata dalle altre .
La
divisione di verifica dello strumento corrisponde alla penultima cifra dell '
indicazione .
La
suddivisione degli strumenti in classi di precisione , il numero delle
divisioni e la portata minima sono determinati in funzione della divisione di
verifica , fatta eccezione per gli strumenti citati nella nota ( 2 ) del punto
3.2.2.2.2.2 .
4.3.4 .
Scarto di ritorno a zero
Lo
scarto di ritorno a zero , rilevato immediatamente dopo la rimozione di un
carico mantenuto per mezz ' ora su uno strumento , non può superare mezza
divisione di verifica .
La prova
deve essere effettuata in condizioni praticamente stabili .
6.2.1.2
. Strumento a indicazione o stampa discontinua
L '
indicazione iniziale deve aumentare quando si depositi senza urti un
sovraccarico pari al massimo a 1,4 divisioni discontinue sullo strumento già in
equilibrio , sotto un carico qualsiasi ( in particolare sotto un carico
immediatamente superiore ad un carico che abbia provocato una modifica nell '
indicazione ) .
8.2.2 .
Limiti particolari di temperatura
Si le
indicazioni segnaletiche di uno strumento menzionano intervalli particolari per
la temperatura di funzionamento , lo strumento deve essere conforme , in questi
intervalli , alle diposizioni di cui ai punti 4 , 5 e 6 .
Questi
intervalli devono essere almeno pari a :
1° C per
gli strumenti di precisione speciale la cui divisione di verifica e inferiore a
0,1 mg ;
5° C per
gli altri strumenti di precisione speciale ;
15° C
per gli strumenti di precisione fine ;
30° C
per gli strumenti di precisione media o di precisione ordinaria .
9.1 .
Generalità
Punto da
eliminare nell ' allegato della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 (
73/360/CEE ) .
10.7.1
.Dispositivo di azzeramento
Gli
strumenti possono essere muniti di uno o più dispositivi di azzeramento e/o di
un dispositivo automatico di correzione degli scarti dallo zero .
10.7.3 .
Precisione dell ' azzeramento o della correzione automatica degli scarti dallo
zero
L '
azzeramento o la correzione automatica degli scarti dallo zero devono
effettuarsi con un errore al massimo pari ad un quarto della più piccola
divisione di verifica dello strumento .
10.7.4 .
Comando del dispositivo di azzeramento
Se un
strumento è munito di un dispositivo di azzeramento e di un dispositivo di tara
, il comando del dispositivo di azzeramento deve essere distinto da quello del
dispositivo di tara .
10.7.5 .
Dispositivo indicatore dello zero di uno strumento a indicazione o stampa
discontinua
Gli
strumenti ad indicazione o stampa discontinua , che non comportano alcuna
indicazione continua , o la cui divisione d ' indicazione continua è superiore
alla divisione discontinua , devono essere muniti di un dispositivo
supplementare per il controllo dello zero . Questo dispositivo deve segnalare
nettamente ogni scarto dallo zero superiore ad 1/4 della divisione discontinua
dello strumento . Se questo dispositivo è a indicazione continua , la sua
divisione non deve superare la divisione discontinua dello strumento .
Questo
dispositivo non è obbligatorio sugli strumenti muniti di un dispositivo
automatico di azzeramento o di un dispositivo automatico di correzione degli
scarti dallo zero .
10.7.6 .
Dispositivo automatico di azzeramento e dispositivo automatico di correzione
degli scarti dallo zero
Il
funzionamento di un dispositivo automatico di azzeramento o di un dispositivo
automatico di correzione degli scarti dallo zero deve essere impossibile quando
:
- il
dispositivo additivo della tara o il dispositivo di spostamento del campo di
indicazione o di stampa automatica non è in posizione zero ;
- lo
strumento non è in posizione stabile di equilibrio .
10.1.3.2.1.3
. Valore delle divisioni dei prezzi unitari
Il
valore delle divisioni dei prezzi unitari deve permettere la scelta di
qualsiasi prezzo unitario necessario per l ' uso dello strumento .
10.1.3.2.2.3
. Valore delle divisioni dei prezzi da pagare
Si
applicano le regolamentazioni nazionali vigenti in materia .
11.5.2.2.1
. Dispositivo di azzeramento
La
manovra di un dispositivo non automatico o semiautomatico di azzeramento deve
effettuarsi con un arnese ed essere nettamente visibile dai due lati dello
strumento . L ' arnese non deve poter restare da solo nella posizione che
permette la manovra .
11.5.2.2.3
. Dispositivo di tara
Sono
vietati i dispositivi di tara sugli strumenti di pesatura a due piatti .
Sono
autorizzati i dispositivi di tara sugli strumenti ad un solo piatto purchù
permettano al pubblico di vedere :
- se
sono utilizzati ( vedi punto 12.6.3 ) ;
- se
loro posizione viene modificata .
11.5.2.2.3.1
. Dispositivi di tara non automatici
La
gradualità dell ' effetto dei suddetti dispositivi non deve superare i sotto
indicati valori :
- una
divisione dello strumento per uno spostamento di 5 mm di un punto della
circonferenza dell ' organo rotativo di comando ;
- una
divisione dello strumento per uno spostamento di 5 mm dell ' organo di comando
lineare ,
- una
divisione dello strumento se il dispositivo di tara a comando discontinuo fa
parte di uno strumento a indicazione discontinua ;
- una
divisione dello strumento se il dispositivo di tata a comando discontinuo fa
parte di uno strumento a indicazione continua la cui divisione ponderale non
superi 2 g ;
- meta
della divisione dello strumento se il dispositivo di tara a comando discontinuo
fa parte di uno strumento a indicazione continua la cui divisione ponderale e
superiore o uguale a 5 g .
Gli
strumenti con indicazione del peso e degli importi , che utilizzano l ' energia
elettrica e sono muniti di un dispositivo di tara a comando continuo , devono
essere idonei a permettere l ' indicazione degli importi soltanto se la
taratura viene effettuata completamente .
11.5.2.2.3.2
. Dispositivi di tara semiautomatici
Questi
dispositivi sono autorizzati a condizione :
- che
essi non possano essere posti in funzione se lo strumento non e in equilibrio
stabile ;
- che la
loro azione non permetta ia diminuzione del valore della tara , durante il loro
funzionamento ;
- che l
' annullamento del loro effetto non possa effettuarsi prima che il ricettore del
carico sia stato scaricato .
Inoltre
, questi dispositivi devono soddisfare ad una delle due seguenti condizioni :
1 ) l '
indicazione del valore della tara compaia sui due lati opposti dello strumento
, durante tutta la pesata ;
2 ) dopo
la messa in funzione del dispositivo di tara la rimozione del carico determina
uno dei tre effetti seguenti :
- l '
indicazione del peso ritorna a zero e l ' effetto del dispositivo di tara e
annullato ;
- il
valore della tara e segnalato dal dispositivo indicatore del peso col segno «
meno » ;
lo
strumento non da alcuna indicazione finche non e annullato l ' effetto del
dispositivo di tara .
11.5.2.2.3.3
. Dispositivi di tara automatici
Questi
dispositivi sono vietati