Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di tavole
alcolometriche
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0149 - 0152
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1976
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche
( 76/766/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che in più Stati membri esistono legislazioni che definiscono il titolo alcolometrico di una miscela idroalcolica ; che dette legislazione differiscono da uno Stato membro all ' altro e creano quindi ostacoli alle transazioni commerciali ; che , pertanto , si impone sul piano comunitario un ' armonizzazione del settore in questione che sfoci in una definizione comune ;
considerando che nella risoluzione del 17 dicembre 1973 , in materia di politica industriale ( 3 ) , il Consiglio ha invitato la Commissione a trasmettergli entro il 1° dicembre 1974 una proposta di direttiva riguardante l ' alcolometria e gli alcolometri ;
considerando che l ' arminizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il etodo di determinazione del titolo alcolometrico , partendo dal risultato delle misure effettuate , è parimenti indispensabile per completare quella riguardante gli alcolometri e densimetri e densimetri per alcolometri e densimetri per alcole , al fine di eliminare ambiguità e rischio di contestazione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La pr esente direttiva stabilisce la maniera di esprimere titolo alcolmetrico , volumico o massico , definito nell ' allegato , e di dare una formula che permetta di elaborare le tavole che serviranno a calcolare tale titolo in funzione delle misure effettuate .
Articolo 2
A decorrere dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri non possono contestare i titoli alcolometrici determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata in allegato e delle misure effettuate con alcolometri o densimetri per alcole muniti dei marchi e dei contrassegni CEE , oppure con strumenti che forniscano un grado di precisione almeno equivalente , per motivi inerenti all ' uso di tali tavole o di tali strumenti .
Articolo 3
I simboli per esprimere i titoli alcolometrici di cui all ' articolo 2 e definiti in allegato devono essere i seguenti :
« % vol » per il titolo alcolometrico volumico ;
« % mas » per il titolo alcolometrico massico .
Articolo 4
Dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri vietano l ' uso dei titoli alcolometrici che non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva .
Articolo 5
1 . Gli Stati membri adottano e pubblicato nel termine di 24 mesi dalla notifica della presenta direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi .
2 . Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 6
gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976
Per il Consiglio
Il Presidente
M . van der STOEL
( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 .
1975 , pag . 39 .
( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 22 .
( 3 ) GU n . C 117 del 31 . 12 . 1973 , pag . 1 .
ALLEGATO
TITOLO ALCOLOMETRICO
1 . DEFINIZIONE
Il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nella miscela alla temperatura di 20° C e il volume totale delle miscela alla stessa temperatura .
Il titolo alcolometrico massico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra la massa di alcole contenuta nella miscela e la massa totale della miscela stessa .
2 . ESPRESSIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI
I titolo alcolometrici vengono espressi in parti di alcole per cento parti di miscela .
I loro simboli sono :
« % vol » per il titolo alcolometrico volumico ;
« % mas » per il titolo alcolometrico massico .
3 . DETERMINAZIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI
Le operazioni da effettuare per ottenere i titoli alcolometrici mediante gli strumenti previsti nella direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia alcolometri e densimetri per alcole ( 1 ) sono le seguenti :
- lettura dell ' alcolometro o del densimetro , alla temperatura della miscela ,
- misura della temperatura della miscela .
I risultati sono ottenuti secondo le tavole alcolometriche internazionali .
4 . FORMULA CHE PERMETTE DI CALCOLARE LE TAVOLE ALCOLOMETRICHE INTERNAZIONALI VALIDE PER LE MISCELE DI ETANOLO E D ' ACQUA
La massa volumica « * » , espressa in chilogrammi per metro cubo ( kg/m3 ) , di una miscela di etanolo e di acqua alla temperatura t , espressa in gradi Celsius , è data dalla formula seguente in funzione :
- del titolo massico p espresso con un numero decimale ( 2 ) ,
- della temperatura t espressa in gradi Celsius ( EIPT 68 ) ,
- dei coefficienti numerici indicati in appresso .
La formula è valida per le temperature comprese tra - 20° C e + 40° C .
vedi G.U .
n = 5
m1 = 11
m2 = 10
m3 = 9
m4 = 4
m5 = 2
( 1 ) Vedi pag . 143 della presente Gazzetta ufficiale .
( 2 ) Esempio : per un titolo massico del 12 % : p = 0,12 .
COEFFICIENTI NUMERICI DELLA FORMULA
Ak
k * kg/m3 *
1 * 9,982 012 300 . 102 *
2 * -1,929 769 495 . 102 *
3 * 3,891 238 958 . 102 *
4 * -1,668 103 923 . 103 *
5 * 1,352 215 441 . 104 *
6 * -8,829 278 388 . 104 *
7 * 3,062 874 042 . 105 *
8 * -6,138 381 234 . 105 *
9 * 7,470 172 998 . 105 *
10 * -5,478 461 354 . 105 *
11 * 2,234 460 334 . 105 *
12 * -3,903 285 426 . 104 *
Bk
-2,061 851 3 . 10-1 kg/(m3 . °C )
-5,268 254 2 . 10-3 kg/(m3 . °C2
)
3,613 001 3 . 10-5 kg/(m3 . °C3 )
-3,895 770 2 . 10-7 kg/(m3 . °C4
)
7,169 354 0 . 10-9 kg/(m3 . °C5 )
-9,973 923 1 . 10-11 kg/(m3 . °C6
)
C1,k
kg/(m3 . °C )
1 * 1,693 443 461 530 087 . 10-1
*
2 * -1,046 914 743 455 169 . 101
*
3 * 7,196 353 469 546 523 . 101 *
4 * -7,047 478 054 272 792 . 102
*
5 * 3,924 090 430 035 045 . 103 *
6 * -1,210 164 659 068 747 . 104
*
7 * 2,248 646 550 400 788 . 104 *
8 * -2,605 562 982 188 164 . 104
*
9 * 1,852 373 922 069 467 . 104 *
10 * -7,420 201 433 430 137 . 103
*
11 * 1,285 617 841 998 974 . 103
*
C2,k
kg /( m3 . °C2 )
-1,193 013 005 057 010 . 10-2
2,517 399 633 803 461 . 10-1
-2,170 575 700 536 993
1,353 034 988 843 029 . 101
-5,029 988 758 547 014 . 101
1 096 355 666 577 570 . 102
-1,422 753 946 421 155 . 102
1,080 435 942 856 230 . 102
-4,414 153 236 817 392 . 101
7,442 971 530 188 783
C3,k
k * kg /( m3 . °C3 )
1 * -6,802 995 733 503 803 . 10-4
*
2 * 1,876 837 790 289 664 . 10-2
*
3 * -2,002 561 813 734 156 . 10-1
*
4 * 1,022 992 966 719 220 *
5 * -2,895 696 483 903 638 *
6 * 4,810 060 584 300 675 *
7 * -4,672 147 440 794 683 *
8 * 2,458 043 105 903 461 *
9 * -5,411 227 621 436 812 . 10-1
*
C4,k
kg /( m3 . °C4 )
4,075 376 675 622 027 . 10-6
-8,763 058 573 471 110 . 10-6
6,515 031 360 099 368 . 10-6
-1,515 784 836 987 210 . 10-6
C5,k
kg /( m3 . °C5 )
-2,788 074 354 782 409 . 10-8
1,345 612 883 493 354 . 10-8