Direttiva 78/365/CEE della Commissione, del 31 marzo 1978, recante
secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in
materia di contatori di volume di gas
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 18/04/1978 pag. 0026 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0127 - 132
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0112 - 117
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0127 - 132
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0175 - 180
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0175 - 180
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 1978
recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di volume di gas
( 78/365/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata dall ' atto di adesione , in particolare gli articoli 17 , 18 e 19 ,
vista la direttiva 71/318/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas ( 2 ) , modificata dalla direttiva 74/331/CEE ( 3 ) ,
considerando che è necessario modificare e completare la direttiva 71/318/CEE alla luce del progresso tecnico del settore ;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Nell ' allegato della direttiva 71/318/CEE i punti I B 3 , I B 4.1 , I B 8.2.3 , I B 9 , II 6.3 , III 2 , III 4 e III 5 , sono modificati conformemente ai punti corrispondenti riportati nell ' allegato della presente direttiva .
Sono aggiunti all ' allegato della direttiva 71/318/CEE i punti II 5.2 , II 7.2.7 e III 6.2.3 , che figurano nell ' allegato della presente direttiva .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo che gli effetti decorrano un anno dopo la notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , il 31 marzo 1978 .
Per la Commissione
Etienne DAVIGNON
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 202 del 6 . 9 .
1971 , pag . 21 .
( 3 ) GU n . L 189 del 12 . 7 . 1974 , pag . 9 .
ALLEGATO
CAPITOLO I B
3 . Dispositivi addizionali
3.1 . I contatori di volume di gas possono essere muniti dei seguenti dispositivi :
a ) dispositivi di prepagamento ;
b ) generatori di impulsi incorporati ; sull ' uscita di questi generatori di impulsi deve essere indicato , in una delle forme seguenti , il valore corrispondente ad un impulso ;
" 1 imp * ... m3 ( o dm3 ) "
oppure
" 1 m3 * ... imp " .
Questi dispositivi addizionali sono considerati parte integrante del contatore ; essi devono quindi essere collegati al contatore al momento della verifica prima CEE . Non vengono fissate condizioni speciali in ordine alla loro influenza sulle caratteristiche metrologiche del contatore .
3.2 . I contatori possono essere muniti di comandi di uscita ( prese di movimento ) o di altri dispositivi per l ' azionamento dei dispositivi addizionali amovibili . Il momento torcente che deve essere sviluppato dal contatore per azionare i dispositivi addizionali non deve provocare , nell ' indicazione del contatore , variazioni superiori ai valori indicati ai punti II 5.2.1 e III 5.2.1 .
3.2.1 . Nel caso di unico comando di uscita , devono essere indicati la sua costante , nella forma " 1 tr * ... m3 ( oppure dm3 ) " , il massimo momento torcente ammesso , nella forma " Mmax = ... N.mm " , ed il senso di rotazione .
3.2.2 . Nel caso di pi ù comandi d ' uscita , ciascuno dev ' essere contrassegnato dalla lettera M con indice , nell forma M1 , M2 ... Mn , dalla sua costante , nella forma " 1 tr * ... m3 ( oppure dm3 ) " , e dall ' indicazione del senso di rotazione .
La seguente formula dovrà figurare sul contatore , preferibilmente sulla targhetta segnaletica :
k1 M1 + k2 M2 + ... + kn Mn * A N.mm
dove
A è il massimo valore numerico ammesso per il momento torcente del comando d ' uscita con la costante pi ù alta , quando sia sollecitato soltanto detto comando .
Questo comando dev ' essere contrassegnato con M1 ;
k1 ( i = 1 , 2 , ... , n ) è il valore numerico determinato da k1 = C1/Ci ;
M1 ( i = 1 , 2 , ... , n ) è il momento torcente applicato al comando d ' uscita contrassegnato con Mi ;
Ci ( i = 1 , 2 , ... , n ) è la costante del comando d ' uscita contrassegnato da Mi .
3.2.3 . L ' estremità di ciascun comando d ' uscita deve essere protetta mediante un tappo sigillato , oppure mediante un raccordo sigillato tra il dispositivo addizionale ed il contatore .
3.2.4 . L ' accoppiamento fra il dispositivo di misurazione ed il meccanismo di trasmissione non deve interrompersi né venire modificato dall ' applicazione di un momento torcente triplo del momento ammesso definito ai punti I B 3.2.1 e I B 3.2.2 .
4 . Indicazioni
4.1 . Ogni contatore deve recare sulla targa del dispositivo indicatore oppure su una targa speciale , o ripartire su ambedue queste targhe , le seguenti indicazioni :
a ) contrassegno dell ' approvazione CEE del modello ;
b ) marchio di identificazione o ragione sociale del costruttore ;
c ) numero del contatore ed anno di fabbricazione ;
d ) designazione della classe del contatore mediante la lettera maiuscola G seguita da un numero fissato ai capitoli II oppure III ;
e ) portata massima del contatore , espressa con la formula : Qmax ... m3/h ;
f ) portata minima del contatore , espressa con la formula : Qmin ... m3/h ( oppure dm3/h ) ;
g ) pressione massima di funzionamento , espressa con la formula : Pmax ... MPa ( oppure kPa , Pa , bar , mbar ) ;
h ) per i contatori volumetrici , il valore nominale del volume ciclico , con la formula : V ... m3 ( oppure dm3 ) ;
i ) se del caso , le indicazioni di cui ai punti I B 3.1 e I B 3.2 ; queste indicazioni possono comunque essere riportate su altre targhe o sul contatore stesso .
Queste indicazioni devono essere direttamente visibili , scritte in caratteri indelebili facilmente leggibili e nelle condizioni usuali di impiego di contatori .
8.2.3 . Devono essere predisposte zone destinate ai marchi di verifica o ai sigilli :
a ) su tutte le targhe che recano un ' indicazione prescritta dal presente allegato ;
b ) su tutte le parti del contatore che non possono essere diversamente protette contro manomissioni volte ai seguenti scopi :
_ influenzare o modificare l ' indicazione del dispositivo indicatore del contatore ;
_ modificare od interrompere il collegamento fra il dispositivo misuratore ed il dispositivo indicatore ;
_ rimuovere o spostare elementi metrologicamente importanti del contatore .
9 . Approvazione CEE del modello e verifica prima CEE
L ' approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE dei contatori di volume di gas vengono effettuate a norma della direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico .
9.1 . Approvazione CEE del modello
9.1.1 . La domanda di approvazione di un modello di contatore deve essere corredata dei seguenti documenti :
_ una descrizione nella quale siano indicate le caratteristiche tecniche del contatore ed il principio di funzionamento ,
_ un disegno in prospettiva o una fotografia del contatore ,
_ una nomenclatura delle parti con l ' indicazione della natura dei loro materiali costitutivi ,
_ un disegno complessivo con l ' indicazione delle parti costituenti indicate nella nomenclatura ,
_ un disegno di ingombro quotato ,
_ un disegno che indichi le posizioni dei marchi di verifica e dei sigilli ,
_ un disegno del dispositivo indicatore con i suoi elementi di regolazione ,
_ un disegno quotato degli elementi metrologicamente importanti ,
_ un disegno della targa del dispositivo indicatore e dell ' esecuzione delle iscrizioni ,
_ se del caso , un disegno dei dispositivi addizionali di cui al punto I B 3.1 ,
_ all ' occorrenza , una tabella delle caretteristiche dei comandi di uscita ( punto I B 3.2 ) ,
_ un elenco dei documenti presentati ,
_ una dichiarazione in cui sia precisato che i contatori che verranno fabbricati in conformità al modello risponderanno alle condizioni regolamentari di sicurezza , in particolare per quanto concerne la pressione massima di funzionamento indicata sulla targa segnaletica .
9.1.2 . Il certificato di approvazione CEE del modello deve recare le seguenti indicazioni :
_ nome e domicilio del titolare del certificato di approvazione CEE del modello ,
_ denominazione del modello e / o designazione commerciale ,
_ principali caratteristiche tecniche e metrologiche , quali portata minima e portata massima , pressione massima di funzionamento , diametro nominale interno dei pezzi di accoppiamento e , nel caso di contatori volumetrici , valore nominale del volume ciclico ,
_ contrassegno di approvazione CEE del modello ,
_ durata di validità dell ' approvazione CEE del modello ,
_ per i contatori muniti di comandi d ' uscita :
a ) se esiste un solo comando d ' uscita , le sue caratteristiche , quali sono specificate al punto I B 3.2.1 ,
b ) se esistono pi ù comandi d ' uscita , le caratteristich di ciascuno e la formula riportata al punto I B 3.2.2 ,
_ indicazione delle posizione del contrassegno di approvazione CEE del modello , dei marchi di verifica prima CEE e dei sigilli , all ' occorrenza su fotografia o disegno ,
_ elenco dei documenti che accompagnano il certificato di approvazione CEE del modello ;
_ osservazioni speciali .
9.2 . Verifica prima CEE
9.2.1 . I contatori presentati per la verifica prima CEE devono essere in stato di funzionamento . La verifica prima CEE non garantisce il buon funzionamento né l ' esattezza delle indicazioni relative ai dispositivi addizionali eventualmente collegati conformemente ai punti I B 3.1 e I B 3.2 . Nessun marchio di verifica o sigillo CEE puo essere apposto su tali dispositivi .
CAPITOLO II
5.2 . Disposizioni speciali
5.2.1 . Se i comandi di uscita sono sollecitati con i momenti torcenti massimi indicati sul contatore conformemente ai punti I B 3.2.1 o I B 3.2.2 l ' indicazione del contatore puo variare al massimo dello 0,5 % per Qmin .
6.3 . Disposizioni speciali
6.3.1 . Per i contatori con pressione di funzionamento superiore a 0,1 MPa ( 1 bar ) si applica il punto II 6.2 relativo all ' assorbimento meccanico di pressione , non essendo preso in considerazione per questi contatori l ' assorbimento totale di pressione di cui al punto II 6.1 .
6.3.2 . L ' assorbimento meccanico di pressione dei contator non deve aumentare di oltre 20 Pa ( 0,2 mbar ) in seguito al collegamento di dispositivi addizionali .
7.2.7 . Nel caso di contatori con uno o più comandi di uscita , devono essere collaudati almeno tre contatori per ogni classe con aria a massa volumica di 1,2 kg / m3 ( vedi punto I B 6.2 ) per accertarne la conformità ai punti I B 3.2.4 , nonché II 5.2.1 e II 6.3.2 .
Nel caso di contatori con più comandi di uscita , la prova deve essere effettuata sul comando che dà il valore più sfavorevole .
Per i contatori delle stessa classe si assume come valore del momento torcente massimo ammesso il più basso dei risultati ottenuti . Se un modello comprende contatori di classe diversa , è sufficiente procedere al collaudo del momento torcente sui contatori della classe inferiore , qualora lo stesso momento torcente debba essere applicato ai contatori di una classe superiore e se il comando di uscita di questi ultimi è caratterizzato delle stessa costante o da una costante superiore .
CAPITOLO III
2 . Campi di portata
2.1 . I contatori di volume di gas sono ammessi soltanto con uno dei campi di portata risultanti dalla tabella seguente in funzione della loro classe G :
* * Campo di portata
G * Qmax ( m3/h ) * piccolo * medio * grande
* * Qmin ( m3/h )
16 * 25 * 5 * 2,5 * 1,3
25 * 40 * 8 * 4 * 2
40 * 65 * 13 * 6 * 3
65 * 100 * 20 * 10 * 5
100 * 160 * 32 * 16 * 8
160 * 250 * 50 * 25 * 13
250 * 400 * 80 * 40 * 20
400 * 650 * 130 * 65 * 32
650 * 1 000 * 200 * 100 * 50
1 000 * 1 600 * 320 * 160 * 80
e con i multipli decimali delle ultime cinque righe .
4 . Elemento di controllo
4.1 . In applicazione del punto I B 5.2.2 a ) e b ) , il valore massimo di ogni divisione della scala dell ' elemento di controllo deve essere il seguente :
per le classi da G 16 a G 65 incluse : 0,002 m3 ,
per le classi da G 100 a G 650 incluse : 0,02 m3 ,
per le classi da G 1 000 a G 6 500 incluse : 0,2 m3 ,
e per le classi G 10 000 ed oltre : 2,0 m3 .
4.2 . La scala dell ' elemento di controllo deve essere numerata almeno come segue :
classi da G 16 a G 65 incluse , ogni 0,01 m3 ,
classi da G 100 a G 650 incluse , ogni 0,1 m3 ,
classi da G 1 000 a G 6 500 incluse , ogni 1,0 m3 ,
classi G 10 000 ed oltre , ogni 10,0 m3 .
5 . Tolleranze
5.1 . Disposizioni generali
5.1.1 . Le tolleranze sono indicate nella seguente tabella :
* Tolleranze in verifica
Portata Q
* prima CEE
Qmin * Q < 0,2 Qmax * 2 %
0,2 Qmax * Q * Qmax * 1 %
5.1.2 . Se gli errori sono tutti dello stesso segno , ciascuno di essi non deve superare la metà della tolleranza .
5.2 . Disposizioni speciali
5.2.1 . Se si applicano ai comandi di uscita i momenti torcenti massimi indicati sul contatore conformemente ai punti I B 3.2.1 o I B 3.2.2 , le variazioni dell ' indicazion del contatore non devono superare pet Qmin i valori seguenti :
* Variazioni dell ' indicazione
Qmin * per Qmin
0,05 Qmax * 1 %
0,1 Qmax * 0,5 %
0,2 Qmax * 0,25 %
6.2.3 . Contatori muniti di comandi di uscita .
6.2.3.1 . Nel caso di contatori con uno o più comandi di uscita , devono essere collaudati almeno tre contatori per ogni classe con aria a massa volumica di 1,2 kg / m3 ( vedi punto I B 6.2 ) , per accertarne la conformità con i punti I B 3.2.4 e III 5.2.1 .
Nel caso di contatori con più comandi di uscita , la prova deve essere effettuata sul comando che dà il valore più sfavorevole .
Per i contatori della stessa classe si assume come valore del momento torcente massimo ammesso il più basso dei risultati ottenuti .
Se un modello comprende contatori di classe diversa , è sufficiente procedere al collaudo del momento torcente sui contatori della classe inferiore qualora lo stesso momento torcente debba essere applicato ai contatori di una classe superiore e se il comando di uscita di questi ultimi è caratterizzato dalla stessa costante o da una costante superiore .
6.2.3.2 . Nel caso di contatori aventi più valori Qmin , è sufficiente effettuare la prova descritta al punto III 6.2.3.1 per il valore più basso di Qmin .
I momenti torcenti ammessi per le altre gamme de portata possono essere calcolati ééé sul risultato di questa prova .
Per la conversione in altri valori di Qmin , verranno applicate le seguenti regole :
a ) a portala costante , la variazione dell ' errore è proporzionale al momento torcente ;
b ) a momento torcente costante , la variazione dell ' errore nel caso di contatori di gas a pistoni rotanti è inversamente proporzionale alla portata , e nel caso di contatori a turbina è inversamente proporzionale al quadrato della portata .