Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica
la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi
preconfezionati
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 04/12/1979 pag. 0025 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0247
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1979 che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di
alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ( 79/1005/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in
particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando le differenze esistenti tra il campo di applicazione della
direttiva 76/211/CEE del Consiglio , del 20 gennaio 1976 , per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi
preconfezionati ( 4 ) , ed il campo di applicazione della direttiva 75/106/CEE
del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi
in imballaggi preconfezionati ( 5 ) ; considerando che è quindi opportuno uniformare il campo d ' applicazione di
queste due direttive per quanto riguarda i volumi degli imballaggi
preconfezionati ai quali si riferiscono ; considerando che all ' atto dell ' adozione della direttiva 75/106/CEE il
Consiglio , per meglio tutelare il consumatore , ha invitato la Commissione a
presentargli entro il 31 dicembre 1980 una nuova proposta che riduca l ' elenco
dei volumi nominali indicati nell ' allegato III , sopprimendo i valori troppo
vicini ; considerando che la direttiva 71/354/CEE del Consiglio del 18 ottobre 1971
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità
di misura ( 6 ) , è stata modificata da ultimo con direttiva 76/770/CEE ( 7 ) ;
considerando che , in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , della
direttiva 75/106/CEE , il Belgio , l ' Irlanda , i Paesi Bassi e il Regno Unito
dispongono di un termine di cinque anni per la sua entrata in vigore , termine
di cui è opportuno tener conto nella presente direttiva ; considerando che per taluni Stati membri questa riduzione del numero dei
volumi nominali presenta alcune difficoltà ; che è necessario pertanto fissare
per questi Stati membri un periodo di transizione che non ostacoli tuttavia il
commercio intracomunitario dei prodotti in questione e non comprometta l '
applicazione della presente direttiva negli altri Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L ' articolo 1 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal testo seguente : « Articolo 1 La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i
prodotti liquidi elencati all ' allegato III , misurati in volume , per la
vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a
10 litri » . Articolo 2 Il secondo paragrafo dell ' articolo 2 della direttiva 75/106/CEE è
sostituito dal seguente testo : « 2 . Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di
qualsiasi tipo chiuso in assenza dell ' acquirente e preparato in modo che la
quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa
essere modificata senza aprire o alterare palesemente l ' imballaggio stesso »
. Articolo 3 Il paragrafo 1 dell ' articolo 3 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal
seguente testo : « 1 . Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con
il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I sono quelli rispondenti
alle prescrizioni dell ' allegato I » . Articolo 4 1 . L ' articolo 4 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente
testo : « Articolo 4 1 . Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all ' articolo 3 devono recare
l ' iscrizione del volume di liquido , denominato volume nominale , che essi
devono contenere , conformemente all ' allegato I . 2 . Fino alla scadenza dei periodi stabiliti nella direttiva 71/354/CEE del Consiglio
, del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle unità di misura ( 8 ) , modificata da ultimo con la
direttiva 76/770/CEE ( 9 ) , l ' indicazione del volume nominale espresso in
unità di misura , del sistema SI , conformemente al punto 3.1 dell ' allegato I
della presente direttiva , deve , qualora il Regno Unito o l ' Irlanda lo
desiderino , essere accompagnato sul loro territorio nazionale dall '
indicazione del volume nominale espresso nelle corrispondenti unità di misura
del sistema imperiale si queste sono contemplate in detto allegato I » . 2 . A piè di pagina sono aggiunte le seguenti note : Articolo 5 L ' articolo 5 della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal seguente testo : « Articolo 5 1 . Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alla determinazione
dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati , o per motivi inerenti
a volumi nominali qualora essi figurino nell ' allegato III , rifiutare ,
vietare o limitare l ' immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che
soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva . 2 . A decorrere dal 1° gennaio 1984 , gli imballaggi preconfezionati
contenenti i prodotti elencati nell ' allegato III , punto 1 , lettera a ) ,
possono essere commercializzati soltanto se presentano i volumi nominali
prescritti nell ' allegato III . Sino al 31 dicembre 1983 gli Stati membri possono ammettere tutti i valori
sino a quel momento ammessi sul loro mercato . 3 . Tuttavia , a ) per gli imballaggi preconfezionati i cui volumi nominali sono indicati
nell ' allegato III , colonna II , il paragrafo 1 è applicabile fino al 31
dicembre 1988 , e soltanto per i paesi che ammettevano gli imballaggi suddetti
alla data del 31 dicembre 1973 : per gli imballaggi preconfezionati della
categoria 1 a ) « Vini » aventi un volume nominale di 0,73 1 la predetta data
limite è spostata al 31 dicembre 1985 ; b ) per i liquidi di cui ai punti 1 , lettera a ) , 1 , lettera b ) , e 4
dell ' allegato III , il paragrafo 1 si applica unicamente quando tali liquidi
vengono presentati in imballaggi aventi un volume nominale previsto nelle
colonne corrispondenti del predetto allegato e conformi alle disposizioni
regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro d ' origine del liquido
, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato
membro d ' origine o in un altro Stato . 4 . Le disposizioni della presente direttiva non creano alcun pregiudizio
per le legislazioni nazionali che , tenendo conto delle esigenze in materia di
ambiente , disciplinano l ' utilizzazione degli imballaggi ed in particolare il
loro riciclo » . Articolo 6 Il punto 2.4 dell ' allegato I della direttiva 75/106/CEE è sostituito dal
testo seguente : « 2.4 . L ' errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla
seguente tabella : Volume nominale Vn in millilitri * Errore massimo tollerato * in % di Vn *
in millilitri * da 5 a 50 * 9 * - * da 50 a 100 * - * 4,5 * da 100 a 200 * 4,5 * - * da 200 a 300 * - * 9 * da 300 a 500 * 3 * - * da 500 a 1 000 * - * 15 * da 1 000 a 10 000 * 1,5 * - * Per l ' applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi
tollerati ( espressi in unità di volume ) , indicati in percentuale , devono
essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro » . Articolo 7 Il secondo comma del punto 3.1 dell ' allegato I della direttiva 75/106/CEE
è sostituito dal testo seguente : « Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE ,
quale è stata modificata dalla direttiva 76/770/CEE , l ' indicazione del
volume nominale espresso in unità SI , conformemente al primo comma , potrà
essere accompagnata dal risultato della sua trasformazione in unità di misura
del sistema imperiale ( UK ) , ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di
conversione : 1 ml = 0,0352 fluid ounce ,
1 l = 1,760 pint o 0,220 gallon » . Articolo 8 L ' allegato III della direttiva 75/106/CEE è sostituito dall ' allegato
della presente direttiva . Articolo 9 1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1981
le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva ; queste entrano in vigore il 1° gennaio
1981 . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 23 novembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . Mac SHARRY ( 1 ) GU n . C 250
del 19 . 10 . 1977 , pag . 7 . ( 2 ) GU n . C 163 del 10 . 7 .
1978 , pag . 72 . ( 3 ) GU n . C 283 del 27
. 11 . 1978 , pag . 40 . ( 4 ) GU n . L 46 del 21 . 2 .
1976 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 42 del 15 .
2 . 1975 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 243 del 29 . 10 .
1971 , pag . 29 . ( 7 ) GU n . L 262 del 27
. 9 . 1976 , pag . 204 . « ( 8 ) GU n . L 243 del 29 . 10
. 1971 , pag . 29 . ( 9 ) GU n . L 262 del 27
. 9 . 1976 , pag . 204 » . ALLEGATO « ALLEGATO III Liquidi * Volumi nominali in litri * I ammesi a titolo definitivo * II
ammessi a titolo transitorio * 1 . a ) Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ,
comprese le mistelle , ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B
della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) ; mosti
di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall '
aggiunta di alcole ( TDC : 22.04 ) * 0,10 - 0,25 - 0,375 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5
- 2 - 3 - 5 * 0,35 -0,70 - 0,73 - 1,25 * b ) Vini paglierini , che hanno diritto alle seguenti denominazioni d '
origine : « Côtes du Jura » , « Arbois » , « L ' Étoile » e « Château-Chalon »
* 0,62 * * c ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , non
spumanti ( TDC : 22.07 B II ) * 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2
- 5 * 0,35 - 0,70 * d ) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con
sostanze aromatiche ( TDC : 22.06 ) ; vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) *
0,05 fino a 0,10 - 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 * * 2 . a ) - Vini spumanti ( TDC : 22.05 A ) * 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 -
1,5 - 3 * 0,10 - 0,25 - 0,70 * - Vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di « fungo » tenuto
da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione
uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar , misurata alla temperatura di
20° C ( TDC : 22.05 B ) * * * b ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , spumanti
( TDC : 22.07 B I ) * 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 - 1,5 - 3 * 0,125 * 3 . a ) Birra ( TDC : 22.03 ) , ad eccezione della birra a fermentazione
spontanea * 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 3 - 4 - 5 * 0,35 * b ) Birra a fermentazione spontanea , gueuze * 0,25 - 0,375 - 0,75 * * 4 . Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80
% vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche , preparazioni alcoliche
composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande
( TDC : 22.09 ) * 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,10 ( * ) - 0,20 - 0,50 - 1 -
1,5 - 2 - 2,5 - 3 * 0,35 - 0,375 - 0,70 - 0,75 * 5 . Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ( TDC : 22.10 ) * 0,25
- 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5 * * 6 . Olio d ' oliva ( TDC : 15.17 A ) e altri oli commestibili ( TDC : 15.07
D II ) * 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 * * 7 . - Latte fresco , non concentrato nù zuccherato ( TDC : 04.01 ) , esclusi
iogurt , kephir , latte cagliato , siero di latte , e altri tipi di latte
fermentati o acidificati * 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 * 0,10 * - bevande provenienti dal latte ( TDC : 22.02 B ) * * * 8 . a ) Acqua , acque minerali , acque gassose ( TDC : 22.01 ) * 0,125 -
0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 -1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,20
- 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,70 - 0,90 - 0,92 - 1,25 * b ) Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali
aromatizzate ) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze
grasse provenienti dal latte ( TDC : 22.02 A ) , esclusi i succhi di frutta o
di ortaggi , di cui alla voce 20.07 della tariffa doganale comune e i
concentrati . * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 1 - 1,5 - 2 * Tutti i
volumi inferiori a 0,20 - 0,70 * c ) Bevande etichettate come aperitivi analcolici * 0,10 * * 9 . Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non
fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri di cui
alla sottovoce 20.07 B della tariffa doganale comune , nettari di frutta (
direttiva 75/726/CEE del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concorrenti i succhi di
frutta e taluni prodotti simili ( 1 ) * 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -
0,75 - 1 - 1,5 - 2 * Tutti i volumi inferiori a 0,125 - 0,70 - 0,18 - 0,35 (
unicamente in lattine ) * ( * ) per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda ,
tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo . ( 1 ) GU n . L 311 dell ' 1 . 12 . 1975 , pag . 40 . » RETTIFICHE Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 1195/79 del Consiglio , del 12 giugno
1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione
delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei
paesi e territori in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 154 del 21 giugno 1979 ) Pagina 9 , nota ( 2 ) : anzichù : « ... maggiorata di 111,08 tonnellate . » , leggi : « ... maggiorata di 116,08 tonnellate . »