31982L0622

Direttiva 82/622/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/360/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automaticoa

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 27/08/1982 pag. 0002 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0250
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0250

 

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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1982

recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/360/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

( 82/622/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 17 ,

considerando che dopo l ' elaborazione e l ' adozione della direttiva 73/360/CEE ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/696/CEE della Commissione ( 3 ) , sono stati messi a punto sistemi per pesare nuovi o più raffinati ; che , di conseguenza , è opportuno modificare la direttiva per tener conto del progresso tecnico ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici nel settore degli strumenti di misura ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell ' allegato della direttiva 73/360/CEE sono stati sostituiti i testi dei punti 2 . 4 . 3 , 10 . 4 . 5 , 10 . 4 . 7 , 10 . 4 . 8 , 10 . 4 . 9 , 10 . 8 . 1 . 2 , 10 . 8 . 1 . 5 , 10 . 13 . 2 . 1 . 6 , 10 . 13 . 2 . 3 . 1 e 16 . 4 . 4 e sono stati aggiunti i punti 10 . 13 . 2 . 1 . 10 e 11 . 5 . 1 . 3 conformemente all ' allegato della presente direttiva . I punti 10 . 13 . 2 . 2 . 3 e 12 . 3 . 1 . 7 . 2 sono soppressi .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1982 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 335 del 5 . 12 . 1973 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 236 del 27 . 8 . 1976 , pag . 26 .

ALLEGATO

2 . 4 . 3 . Fedeltà

Idoneità di uno strumento per pesare a fornire risultati di misura concordanti fra loro , meno gli errori sistematici , per uno stesso carico posato più volte sull ' apposito dispositivo ricettore in condizioni praticamente indentiche .

10 . 4 . 5 . Qualità della stampa dei risultati

La stampa dei risultati deve essere mitida e praticamente indelebile in normali condizioni di uso .

10 . 4 . 7 . Nomi o simboli delle unità di misura

I risultati della pesatura forniti dagli strumenti graduati devono comprendere i nomi o i simboli delle unità di misura , i quali figurano nel capitolo I dell ' allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio , del 20 dicembre 1979 .

In caso di stampa del risultato della pesatura su documento destinato alle parti contraenti , anche il nome o il simbolo della corrispondente unità di misura devono essere stampati dallo strumento . Il nome o il simbolo dell ' unità di misura devono figurare dopo ciascun risultato di pesatura oppure in testa alla corrispondente colonna stampata .

10 . 4 . 8 . Limite di indicazione dei risultati

10 . 4 . 8 . 1 . Strumenti ad indicazione continua

Apositi arresti devono limitare la corsa dell ' organo indicatore , pur permettendone lo spostamento al di qua dello zero e al di là della portata d ' indicazione automatica per uno spazio non graduato compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 9 divisioni .

Questa prescrizione non si applica agli strumenti muniti di quadranti a scala circolare con indice a più giri .

10 . 4 . 8 . 2 . Strumenti ad indicazione discontinua

L ' indicazione deve risultare impossibile al di sopra della portata massima , aumentata tutt ' al più di 9 divisioni .

10 . 4 . 9 . Limite di stampa dei risultati

La stampa deve risultare impossibile :

- al di sopra della portata massima , aumentata tutt ' al più di 9 divisioni ;

- sugli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico , quando lo strumento non si trova in equilibrio stabile o in equilibrio determinato da una media di oscillazioni .

In qualsiasi caso i limiti di indicazione e di stampa dei risultati devono essere identici .

10 . 8 . 1 . 2 . Precisione della messa in funzione

Il dispositivo di tara deve potersi azionare con un ' approssimazione pari ad almeno un quatro della più piccola divisione di verifica dello strumento .

Nel caso , però , di dispositivi di tara non automatici a comando discontinuo , l ' azionamento deve potersi eseguire con un ' approssimazione pari ad almeno metà divisione .

10 . 8 . 1 . 5 . Visibilità nella messa in funzione

La messa in funzione dei dispositivi di tara deve essere segnalata visibilmente quando l ' indicazione dello strumento prima della taratura :

- sia di metà divisione o più , nel caso di strumenti per pesare a indicazione continua ;

- sia diversa da zero , nel caso di strumenti per pesare ad indicazione discontinua .

10 . 13 . 2 . 1 . 6 . Riproduzione dei simboli

Il simbolo dell ' unità monetaria deve accompagnare l ' indicazione e la stampa del prezzo da pagare e del prezzo unitario . Quest ' ultimo deve comprendere anche il simbolo dell ' unità di massa alla quale si riferisce .

Le cifre ed i simboli devono essere stampati dallo strumento sui documenti destinati alle parti contraenti .

I simboli devono figurare dopo ciascuna indicazione o stampa del prezzo da pagare e/o del prezzo unitario , oppure in testa alla rispettiva colonna stampata .

10 . 13 . 2 . 1 . 10 . Valore delle divisioni del prezzo da pagare

Si applicano in materia le normative nazionali .

10 . 13 . 2 . 3 . 1 . Indicazione e stampa discontinue del prezzo da pagare

I dispositivi indicatori e di stampa del prezzo da pagare devono comportare almeno quattro posizioni .

Nel caso di prezzo da pagare inferiore all ' unità davanti alla virgola deve sempre figurare lo zero .

11 . 5 . 1 . 3 . Strumenti ad equilibrio semiautomatico con dispositivo ricettore dei pesi

Questi strumenti sono autorizzati purchù la loro portata d ' indicazione automatica sia del tipo 1 × 10n kg ( dove « n » è un numero intero , positivo , negativo o nullo ) .

16 . 4 . 4 . Fedeltà

Le prove di fedeltà vanno eseguite con almeno tre carichi differenti , compresi tra la portata minima e la portata massima , ripetendo le pesate 10 volte per ciascun carico . Dopo ciascuna pesata lo strumento deve essere azzerato . Nel corso di queste prove lo strumento deve risultare conforme alle condizioni precisate al punto 5 .