Direttiva 82/622/CEE della
Commissione, del 1 luglio 1982, recante secondo adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 73/360/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automaticoa
Gazzetta ufficiale n. L 252 del 27/08/1982 pag. 0002 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0250
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0250
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DIRETTIVA
DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio
1982
recante
secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/360/CEE del
Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(
82/622/CEE )
LA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la
direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli
strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da
ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 17 ,
considerando
che dopo l ' elaborazione e l ' adozione della direttiva 73/360/CEE ( 2 ) ,
modificata da ultimo dalla direttiva 76/696/CEE della Commissione ( 3 ) , sono
stati messi a punto sistemi per pesare nuovi o più raffinati ; che , di
conseguenza , è opportuno modificare la direttiva per tener conto del progresso
tecnico ;
considerando
che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del
comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad
eliminare gli ostacoli tecnici nel settore degli strumenti di misura ,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo
1
Nell '
allegato della direttiva 73/360/CEE sono stati sostituiti i testi dei punti 2 .
4 . 3 , 10 . 4 . 5 , 10 . 4 . 7 , 10 . 4 . 8 , 10 . 4 . 9 , 10 . 8 . 1 . 2 , 10
. 8 . 1 . 5 , 10 . 13 . 2 . 1 . 6 , 10 . 13 . 2 . 3 . 1 e 16 . 4 . 4 e sono
stati aggiunti i punti 10 . 13 . 2 . 1 . 10 e 11 . 5 . 1 . 3 conformemente all
' allegato della presente direttiva . I punti 10 . 13 . 2 . 2 . 3 e 12 . 3 . 1
. 7 . 2 sono soppressi .
Articolo
2
Gli
Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative ,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva .
Essi ne
informano immediatamente la Commissione .
Articolo
3
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a
Bruxelles , il 1° luglio 1982 .
Per la
Commissione
Karl-Heinz
NARJES
Membro
della Commissione
( 1 ) GU
n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU
n . L 335 del 5 . 12 . 1973 , pag . 1 .
( 3 ) GU
n . L 236 del 27 . 8 . 1976 , pag . 26 .
ALLEGATO
2 . 4 . 3
. Fedeltà
Idoneità
di uno strumento per pesare a fornire risultati di misura concordanti fra loro
, meno gli errori sistematici , per uno stesso carico posato più volte sull '
apposito dispositivo ricettore in condizioni praticamente indentiche .
10 . 4 .
5 . Qualità della stampa dei risultati
La
stampa dei risultati deve essere mitida e praticamente indelebile in normali
condizioni di uso .
10 . 4 .
7 . Nomi o simboli delle unità di misura
I
risultati della pesatura forniti dagli strumenti graduati devono comprendere i
nomi o i simboli delle unità di misura , i quali figurano nel capitolo I dell '
allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio , del 20 dicembre 1979 .
In caso
di stampa del risultato della pesatura su documento destinato alle parti
contraenti , anche il nome o il simbolo della corrispondente unità di misura
devono essere stampati dallo strumento . Il nome o il simbolo dell ' unità di
misura devono figurare dopo ciascun risultato di pesatura oppure in testa alla
corrispondente colonna stampata .
10 . 4 .
8 . Limite di indicazione dei risultati
10 . 4 .
8 . 1 . Strumenti ad indicazione continua
Apositi
arresti devono limitare la corsa dell ' organo indicatore , pur permettendone
lo spostamento al di qua dello zero e al di là della portata d ' indicazione
automatica per uno spazio non graduato compreso tra un minimo di 4 ed un
massimo di 9 divisioni .
Questa
prescrizione non si applica agli strumenti muniti di quadranti a scala
circolare con indice a più giri .
10 . 4 .
8 . 2 . Strumenti ad indicazione discontinua
L '
indicazione deve risultare impossibile al di sopra della portata massima ,
aumentata tutt ' al più di 9 divisioni .
10 . 4 .
9 . Limite di stampa dei risultati
La
stampa deve risultare impossibile :
- al di
sopra della portata massima , aumentata tutt ' al più di 9 divisioni ;
- sugli
strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico , quando lo strumento non
si trova in equilibrio stabile o in equilibrio determinato da una media di
oscillazioni .
In
qualsiasi caso i limiti di indicazione e di stampa dei risultati devono essere
identici .
10 . 8 .
1 . 2 . Precisione della messa in funzione
Il
dispositivo di tara deve potersi azionare con un ' approssimazione pari ad
almeno un quatro della più piccola divisione di verifica dello strumento .
Nel caso
, però , di dispositivi di tara non automatici a comando discontinuo , l '
azionamento deve potersi eseguire con un ' approssimazione pari ad almeno metà
divisione .
10 . 8 .
1 . 5 . Visibilità nella messa in funzione
La messa
in funzione dei dispositivi di tara deve essere segnalata visibilmente quando l
' indicazione dello strumento prima della taratura :
- sia di
metà divisione o più , nel caso di strumenti per pesare a indicazione continua
;
- sia
diversa da zero , nel caso di strumenti per pesare ad indicazione discontinua .
10 . 13
. 2 . 1 . 6 . Riproduzione dei simboli
Il
simbolo dell ' unità monetaria deve accompagnare l ' indicazione e la stampa
del prezzo da pagare e del prezzo unitario . Quest ' ultimo deve comprendere
anche il simbolo dell ' unità di massa alla quale si riferisce .
Le cifre
ed i simboli devono essere stampati dallo strumento sui documenti destinati
alle parti contraenti .
I
simboli devono figurare dopo ciascuna indicazione o stampa del prezzo da pagare
e/o del prezzo unitario , oppure in testa alla rispettiva colonna stampata .
10 . 13
. 2 . 1 . 10 . Valore delle divisioni del prezzo da pagare
Si
applicano in materia le normative nazionali .
10 . 13
. 2 . 3 . 1 . Indicazione e stampa discontinue del prezzo da pagare
I
dispositivi indicatori e di stampa del prezzo da pagare devono comportare
almeno quattro posizioni .
Nel caso
di prezzo da pagare inferiore all ' unità davanti alla virgola deve sempre
figurare lo zero .
11 . 5 .
1 . 3 . Strumenti ad equilibrio semiautomatico con dispositivo ricettore dei
pesi
Questi
strumenti sono autorizzati purchù la loro portata d ' indicazione automatica
sia del tipo 1 × 10n kg ( dove « n » è un numero intero , positivo , negativo o
nullo ) .
16 . 4 .
4 . Fedeltà
Le prove
di fedeltà vanno eseguite con almeno tre carichi differenti , compresi tra la
portata minima e la portata massima , ripetendo le pesate 10 volte per ciascun
carico . Dopo ciascuna pesata lo strumento deve essere azzerato . Nel corso di
queste prove lo strumento deve risultare conforme alle condizioni precisate al
punto 5 .