Direttiva 82/623/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, recante
terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del
Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative
ai contatori di volume di gas
Gazzetta ufficiale n. L 252 del 27/08/1982 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0107
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0253
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0253
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1982
recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas
( 82/623/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 17 ,
considerando che , alla luce del progresso tecnico del settore , è necessario modificare la direttiva 71/318/CEE ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/365/CEE della Commissione ( 3 ) ;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive riguardanti l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
I testi di cui ai punti I.B . 3.2.3 , I.B . 8 , I.B . 9.2.1 , I.B . 10 , II . 5.2.1 , III . 3.1.1 , III . 3.3 , III . 7.1 dell ' allegato della direttiva 71/318/CEE sono sostituiti conformemente all ' allegato della presente direttiva .
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .
Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1982 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 202 del 6 . 9 .
1971 , pag . 21 .
( 3 ) GU n . L 104 del 18 . 4 . 1978 , pag . 26 .
ALLEGATO
I.B . 3.2.3 . Gli assi di uscita degli alberi motori devono essere opportunamente protetti quanto non sono raccordati ad un dispositivo addizionale amovibile .
I.B . 8 . Ubicazione dei marchi di verifica e dei sigilli
8.1 . L ' ubicazione dei marchi deve essere scelta in modo che non sia possibile smontare la parte sigillata senza danneggiare i marchi stessi .
8.2 . Quando le indicazioni di cui al punto I.B . 4.1 sono apposte su una targa segnaletica speciale , e che quest ' ultima non è fissata in modo durevole , l ' ubicazione di uno dei marchi deve essere scelta in modo che questo si deteriori se la targa segnaletica speciale viene rimossa ; lo scopo è di evitare la rimozione della targa .
8.3 . Si devono prevedere ubicazioni per i marchi di verifica o i sigilli :
a ) su tutte le targhe che recano un ' indicazione prescritta dal presente allegato , ad eccezione dei casi in cui queste ultime sono fissate in modo durevole ;
b ) su tutte le parti del contatore che non possono essere diversamente protette contro manomissioni atte a :
- influenzare o modificare l ' indicazione del dispositivo indicatore del contatore ,
- modificare o interrompere l ' accoppiamento tra il dispositivo di misura e il dispositivo indicatore ,
- togliere o spostare elementi importanti dal punto di vista metrologico ;
c ) sul raccordo dei dispositivi addizionali amovibili o sulle protezioni di cui al punto I.B . 3.2.3 .
I.B . 9.2.1 . I contatori presentati per la verifica prima CEE devono essere in stato di funzionamento . La verifica prima CEE non garantisce il buon funzionamento nù l ' esattezza delle indicazioni relative ai dispositivi addizionali eventualmente collegati conformemente ai punti I.B . 3.1 e I.B . 3.2 . Nessun marchio di verifica o sigillo CEE deve essere apposto su questi dispositivi addizionali , fatti salvi i raccordi di cui al punto I.B . 8.3 , lettera c ) .
I.B . 10 . Marchi di verifica e sigilli
10.1 . Apposizione
Sui contatori che hanno superato le prove di verifica vengono apposti :
- i marchi di verifica prima CEE ,
- i sigilli CEE nei posti indicati al punto I.B . 8.3 .
10.2 . Portata
L ' apposizione dei marchi di verifica prima CEE e dei sigilli CEE su un contatore di gas certifica esclusivamente che tale contatore risponde alle disposizioni della presente direttiva .
II . 5.2.1 . Se agli alberi motori vengono applicate le coppie massime indicate sui contatori ai punti I.B . 3.2.1 o I.B . 3.2.2 , l ' indicazione del contatore può variare al massimo di 1,5 % a Qmin' fatto salvo quanto disposto al punto II . 6.3.2 .
III . 3.1.1 . Per misurare la perdita di pressione , i contatori devono avere a monte ed a valle del circuito del gas una presa di pressione statica ; la pressione misurata a monte costituisce la pressione di riferimento .
III . 3.3 . Prese di pressione
3.3.1 . Gli alesaggi delle prese di pressione devono avere un diametro di almeno 3 mm . Le prese di pressione a forma di scanalatura devono avere in direzione del flusso una larghezza di almeno 2 mm e una sezione trasversale di almeno 10 mm2 .
3.3.2 . Le prese di pressione devone essere munite di un dispositivo di chiusura ermetica .
3.3.3 . La presa di pressione per la pressione di riferimento deve recare , ben visibile ed indelebile , l ' indicazione « Pr » , e l ' altra presa l ' indicazione « P » .
III . 7.1 . Prove di esattezza
Un contatore è considerato conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate :
Qmin , 0,10 Qmax ( se questo valore è superiore a Qmin ) , 0,25 Qmax , 0,40 Qmax , 0,70 Qmax e Qmax .
Se le prove sono effettuate in condizioni differenti , le garanzie devono essere almeno equivalenti a quelle ottenute con le prove di cui sopra .