Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri
e densimetri per alcole
Gazzetta ufficiale n. L 252 del 27/08/1982 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0256
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0110
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0256
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1982
che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole
( 82/624/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 17 ,
considerando che , dopo l ' adozione della direttiva 76/765/CEE ( 2 ) , sono state messe a punto nuovo tecniche nel settore dei termometri usati per la determinazione del titolo alcolometrico e che , di conseguenza , è necessario modificare detta direttiva ;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Il testo del punto 9 dell ' allegato della direttiva 76/765/CEE è sostituito conformemente all ' allegato della presente direttiva .
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .
Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1982 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 143 .
ALLEGATO
9 . TERMOMETRI USATI PER LA DETERMINAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO
9.1 . Termometri incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico
Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , esso può avere incorporato un termometro del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro .
9.1.1 . Il termometro è graduato in 0,1° C , 0,2° C o 0,5° C e può non recare il tratto corrispondente a 0° C .
9.1.2 . La lunghezza minima della divisione è di :
0,8 mm per i termometri graduati in 0,1° C e 0,2° C ;
1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .
9.1.3 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza delle divisione .
9.1.4 . L ' errore massimo tollerato in più o in meno è di :
0,10° C se il termometro è graduato in 0,1° C ;
0,20° C se il termometro è graduato in 0,2° C o 0,5° C .
9.1.5 . Alla verifica prima CEE l ' errore dal termometro incorporato è determinato in almeno tre punti scelti su tutta l ' estensione della scala .
9.2 . Termometri non incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico
9.2.1 . Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I , il termometro usato con questo strumento è :
- del tipo a resistenza metallica che consente di determinare la temperatura della miscela idroalcolica rispettando gli errori massimi tollerati in più o in meno di 0,10° C , oppure
- del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro graduato in 0,1° C o 0,05° C .
I termometri a mercurio devono recare il tratto corripondente a 0° C , avere una lunghezza minima della divisione di 0,8 mm e uno spessore dei tratti non superiore al quinto della lunghezza della divisione .
L ' errore massimo tollerato in più o in meno è pari a una divisione .
9.2.2 . Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , il termometro usato con questi strumenti è del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di votro .
9.2.2.1 . Il termometro è graduato in 0,1° C , 0,2° C o 0,5° C .
Esso reca il tratto corrispondente a 0° C .
9.2.2.2 . La lunghezza minima della divisione e di :
0,8 mm per i termometri graduati in 0,1° C o 0,2° C ;
1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .
9.2.2.3 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza di una divisione .
9.2.2.4 . L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di :
0,10° C se il termometro è graduato in 0,1° C ;
0,20° C se il termometro è graduato in 0,2° C o 0,5° C .