Direttiva 83/575/CEE del Consiglio
del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli
strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0043 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0237
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DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO
del 26
ottobre 1983
che
modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai
metodi di controllo metrologico
(
83/575/CEE )
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l '
articolo 100 ,
vista la
proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il
parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il
parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando
che la direttiva 71/316/CEE ( 4 ) ha lo scopo di realizzare la libera
circolazione degli strumenti di misura all ' interno della Comunità mediante l
' armonizzazione delle legislazioni nazionali divergenti relative ai controlli
metrologici e con l ' istituzione a tal fine di procedure adeguate di
approvazione CEE del modello di controllo metrologico CEE ;
considerando
che l ' esperienza acquista negli ultimi anni nel settore degli strumenti di
misura rende necessaria la modifica di taluni articoli della direttiva
71/316/CEE ;
considerando
che i metodi di controllo attualmente applicati consentono di procedere alla
verifica prima CEE in modo diverso da quello di un controllo all ' unità degli
strumenti ;
considerando
che , quando è stata adottata , la direttiva 71/316/CEE non poteva tener conto
di detta evoluzione ; che taluni Stati membri hanno adottato nelle loro
legislazioni nazionali prescrizioni che tengono conto di detta evoluzione ;
considerando
che di conseguenza che è opportuno , onde armonizzare le legislazioni nazionali
adottate a questo scopo , modificare e completare le disposizioni comunitarie
in questione ,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo
1
La
direttiva 71/316/CEE è modifica nel modo seguente :
1 . l '
articolo 1 è sostituito dal testo seguente :
«
Articolo 1
1 . a )
La presente direttiva contempla , con la designazione " strumenti " ,
gli strumenti di misura , i dispositivi complementari nonchù gli impianti di
misurazione .
b ) Sono
del pari contemplate le unità di misura , l ' armonizzazione dei metodi di
misurazione e di controllo metrologico e , se del caso , dei mezzi necessari
alla loro applicazione .
c ) Sono
del pari contemplate la fissazione , il metodo di misurazione , il controllo
metrologico , nonchù la marcatura dei quantitativi precondizionati .
2 . Gli
Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare , per i motivi
contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo
riguardano , l ' immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno
strumento di misura o di un prodotto di cui al paragrafo 1 , munito dei marchi
e/o dei contrassegni CEE alle condizioni previste dalla presente direttiva e
dalle direttive particolari che lo riguardano .
3 . Gli
Stati membri attribuiscono all ' approvazione CEE del modello ed alla verifica
prima CEE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali .
4 . Le
direttive particolari concernenti le materie di cui al paragrafo l preciseranno
:
- in
particolare le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni
tecniche in materia di costruzione e di funzionamento , relativamente alle
materie di cui al paragrafo 1 , lettera a )
- le
prescrizioni concernenti il paragrafo 1 , lettere b ) e c ) .
2 . l '
articolo 2 è sostituito dal testo seguente :
«
Articolo 2
1 . L '
approvazione CEE del modello costituisce l ' ammissione di strumenti alla
verifica prima CEE e , qualora non sia richiesta una verifica prima , l '
autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio . Se la ( le
) direttiva ( direttive ) particolare ( particolari ) che la ( le ) riguarda (
riguardano ) dispensa ( dispensano ) una categoria di strumenti dall '
approvazione CEE del modello , gli strumenti di questa categoria sono ammessi
direttamente alla verifica prima CEE .
2 . Se
me attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono , gli Stati membri
concedono l ' approvazione CEE del modello a qualsiasi strumento conforme alle
prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo
riguardano .
3 . Una
domanda di approvazione CEE del modello può essere presentata dal fabbricante o
dal suo mandatario stabilito nella Comunità . Per uno stesso strumento la
domanda va fatta in un Stato membro .
4 . Lo
Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE del modello prende le misure
necessarie per essere informato di qualunque modifica od aggiunta apportata al
modello approvato . Esso ne informa gli altri Stati membri .
Le
modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un '
approvazione CEE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha
concesso l ' approvazione CEE qualora esse influenzino o possano influenzare il
risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello
strumento .
Per il
modello modificato viene tuttavia concessa una nuova approvazione CEE del
modello anzichù un complemento al certificato di approvazione CEE del modello
originale se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un
adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare ,
tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l '
applicazione delle nuove disposizioni .
5 . Gli
Stati membri procedono all ' approvazione CEE del modello a norma delle
disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari» ;
3 . l '
articolo 4 è sostituito dal testo seguente :
«
Articolo 4
Se uno
strumento ha superato l ' esame di approvazione CEE del modello di cui alla
presente direttiva e alle direttive particolari che lo riguardano , lo Stato
membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CEE
del modello e tale certificato viene notificato al richiedente . Nei casi
previsti all ' articolo 11 o da una direttiva particolare , il richiedente deve
, e negli altri casi può , apporre o fare apporre su ciascuno strumento
conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CEE indicato in
detto certificato » ;
4 . l '
articolo 5 è sotituito dal testo seguente :
«
Articolo 5
1 . La
durata di validità dell ' approvazione CEE del modello è di dieci anni . Essa
può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni ; il numero
degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è
illimitato .
Le
approvazioni CEE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della
presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate
oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali
prescrizioni comunitarie , ove non sia stato possibile rilasciare le
approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni .
Se l '
approvazione CEE del modello non è prorogata , essa resta comunque d '
applicazione per gli strumenti CEE in servizio .
2 . Ove
siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare , può
essere concessa un ' approvazione CEE del modello di effetto limitato , previa
consultazione degli altri Stati membri .
Essa può
comportare le seguenti restrizioni :
-
limitazione del numero di strumenti beneficiari dell ' approvazione ,
-
obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione ,
-
limitazione dell ' uso ,
-
disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata .
Può
tuttavia venire concessa soltanto :
- se la
direttiva particolare per tale categoria strumenti è già entrata in vigore ,
- se non
vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari .
La
validità di tale approvazione è limitata a due anni al massimo e può venir
prorogata di tre anni al massimo .
3 . Lo
Stato membro che ha concesso l ' approvazione CEE del modello de effetto
limitato , di cui al paragrafo 2 , presenta una domanda volta ad adattare al
progresso tecnico gli allegati della presente direttiva , se del caso , e le
direttive particolari conformemente alla procedura di cui all ' articolo 18 ,
non appena esso ritenga che l ' esperienza sia stata positiva » ;
5 . nell
' allegato I il testo dei punti 3.3 e 6.3 è sostituito dal testo seguente :
« 3.3 .
Il contrassegno di cui all ' articolo 6 della presente direttiva è analogo al
contrassegno CEE nel quale la lettera È stilizzata è sostituita da un '
immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra
indicazione salvo deroga nelle direttive particolari .
Un
modello di questo contrassegno figura al punto 6.3 » ;
« 6.3 .
Contrassegno dell ' esonero dall ' approvazione CEE del modello ( vedi punto
3.3 ) .
Esempio
3 » ;
6 . a )
nell ' articolo 7 , paragrafo I , lettera b ) , i termini « articolo 5 ,
paragrafi 2 e 3 » sono sostituiti da « articolo 5 , paragrafo 2 » ;
b ) all
' articolo 7 , paragrafo 1 , è aggiunto il testo seguente :
« c ) se
costata che essa è stata concessa indebitamente » ;
7 . a )
l ' articolo 8 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :
« I . a
) La verifica prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno
strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le
disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo
riguardano ; essa si materializza nel marchio di verifica prima CEE .
b )
Questa verifica prima CEE degli strumenti può essere effettuata diversamente
che con una verifica all ' unità nei casi previsti dalle direttive particolari
ed in base alle modalità considerate » ;
b ) all
' articolo 8 , paragrafo 3 , il riferimento « articolo 1 , paragrafo 1 » è
sostituito da « articolo 1 , paragrafo 2 » ;
8 . l '
articolo 9 è sostituito dal testo seguente :
«
Articolo 9
I . Se
uno strumento appartiene ad una categoria esonerata dall ' approvazione CEE del
modello e , in caso affermativo , se esso è conforme alle prescrizioni di
realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari
relative a detto strumento ;
b ) se
lo strumento è stato oggetto di un ' approvazione CEE del modello e , in caso
affermativo , se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive
particolari relative a questo strumento , in vigore al momento del rilascio di
tale approvazione CEE del modello .
2 . L '
esame effettuato durante la verifica prima CEE riguarda in particolare , in
conformità delle direttive particolari , quanto segue :
-
qualità metrologiche ,
- errori
massimi tollerati ,
-
costruzione , per appurare se quest ' ultima garantisce che le proprietà
metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell ' uso normale dello
strumento ,
-
esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di
punzonatura o spazio che consenta l ' apposizione dei marchi di verifica CEE »
;
9 . l '
articolo 10 è sostituito dal testo seguente :
«
Articolo 10
Se uno
strumento ha superato la verifica prima CEE conformemente alle prescrizioni
della presente direttiva e delle direttive particolari , i marchi di verifica
parziale o definitiva CEE descritti all ' allegato II della presente direttiva
vengono apposti su detto strumento sotto la responsabilità dello Stato membro
secondo le modalità previste da detto allegato » ;
10 . l '
articolo 13 è sostituito dal testo seguente :
«
Articolo 13
Ciascuno
Stato membro notifica agli Stati membri ed alla Commissione i servizi , gli
organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti
dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i
certificati di approvazione CEE del modello nonchù ad apporre il marchio di
verifica prima CEE » ;
11 . l '
articolo 15 è sostituito dal testo seguente :
«
Articolo 15
Le
direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in
servizio muniti di marchi e contrassegni CEE , in particolare gli errori
massimi tollerati in servizio . Se le disposizioni nazionali relative agli
strumenti non muniti di marchi e contrassegni CEE prevedono requisiti inferiori
, essi possono servire come criteri per i controlli » ;
12 . il
capitolo VI è soppresso . Il capitolo VIII diventa capitolo VI ed il suo testo
è sotituito dal testo seguente :
« CAPITOLO
VI
Adattamento
delle direttive al progresso tecnico
Articolo
16
Le
modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati della
presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all '
articolo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 18
. Tuttavia questa procedura non si applica al capitolo relativo alle unità di
misura del sistema imperiale dell ' allegato della direttiva relativa alle
unità di misura nù agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in
imballaggi preconfezionati , figuranti nelle direttive relative ai prodotti in
imballaggi preconfezionati .
Articolo
17
1 . È
istituito un comitato per l ' adozione delle direttive di cui all ' articolo 16
, qui di seguito denominato " comitato " , composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
2 . Il
comitato stabilisce il proprio regolamento interno .
Articolo
18
1 . Nei
casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo ,
il comitato viene adito della questione dal suo presidente , su iniziativa di
questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .
2 . Il
rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure
da prendere . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel
termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi
in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata , conformemente
all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa
al voto .
3 . a )
La Commissione adotta le misure prospettate se esse sono conformi al parere del
comitato .
b ) Se
le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di
parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta
relativa alle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata .
c ) Se
il Consiglio non ha deliberato entro i tre mesi successivi al momento in cui è
stato adito , la Commissione adotta le misure prospettate » ;
13 . il
titolo « Capitolo VIII » della direttiva 71/316/CEE è sostituito da « Capitolo
VII » . Gli articoli 20 , 21 e 22 della direttiva 71/316/CEE diventano gli
articoli 19 , 20 e 21 ;
14 .
nell ' articolo 19 le parole « divieto di vendita o d ' uso » sono sostituite
da « divieto di immissione sul mercato o in servizio » .
Articolo
2
Gli
Stati membri mettono in vigore , il 1° gennaio 1985 , le disposizioni
legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva . Essi ne danno comunicazione immediata alla Commissione .
Articolo
3
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a
Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 .
Per il
Consiglio
Il Presidente
G . MORAITIS
( 1 ) GU n . C 42 del 15 . 2 . 1979 , pag . 9 .
( 2 ) GU
n . C 127 del 21 . 5 . 1979 , pag . 80 .
( 3 ) GU
n . C 247 dell ' 1 . 10 . 1979 , pag . 22 .
( 4 ) GU
n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .