Direttiva 89/617/CEE del Consiglio
del 27 novembre 1989 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 07/12/1989 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0118
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DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO
del 27
novembre 1989
che
modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle unità di misura
(89/617/CEE)
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100 A,
vista la
proposta della Commissione (1),
in
cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il
parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando
che la direttiva 80/181/CEE (4), modificata dalla direttiva 85/1/CEE (5),
prevede che sia fissato un termine definitivo per l'uso delle unità di misura
legali del « sistema imperiale » elencante nel capitolo III dell'allegato; che
per alcune singole unità imperiali e per usi specifici è parso necessario
consentire agli Stati membri interessati di fissare la data appropriata fino a
cui queste unità di misura sono legali;
considerando
che l'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 80/181/CEE prevede che sia
fissata una nuova scadenza per l'uso delle indicazioni aggiuntive,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
La
direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:
1)
nell'articolo 1, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal testo
seguente:
« b)
quelle che figurano nel capitolo II dell'allegato soltanto negli Stati membri
in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da
tali Stati;
c)
quelle che figurano nel capitolo III dell'allegato soltanto negli Stati membri
in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da
tali Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1994;
d)
quelle che figurano nel capitolo IV dell'allegato soltanto negli Stati membri
in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da
detti Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1999. »
2)
L'articolo 3 è modificato come segue:
- al
paragrafo 2, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita da « 31 dicembre 1999 »;
- il
paragrafo 5 è soppresso.
3)
Nell'articolo 5, la data « 1o marzo 1974 » è sostituita da « 15 maggio 1983 ».
4)
L'articolo 6, secondo comma è soppresso.
5) Il testo
dell'allegato è modificato nel modo seguente:
(1) GU
n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 7.
(2) GU
n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 73, e
GU n. C
291 del 20. 11. 1989.
(3) GU
n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 3.
(4) GU
n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40.
(5) GU
n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 11.
a) Il
testo del capitolo II è sostituito dal testo seguente:
«
CAPITOLO II
UNITÀ DI
MISURA LEGALI DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 1, LETTERA B) AUTORIZZATE UNICAMENTE
PER IMPIEGHI SPECIALIZZATI
1.2,5 //
// // Campo di applicazione // Unità 1.2.3.4 // // Nome // Valore approssimato
// Simbolo // // // // 1.2.3.4.5 // Cartelli stradali e misurazione di distanze
e velocità // Mile Yard Foot Inch // 1 mile = 1 yd = 1 ft = 1 in = // 1 609 m
0,9144 m 0,3048 m 2,54 × 10-2m // mile yd ft in // Birra e sidro alla spina;
latte in recipienti a rendere // Pint // 1 pt = // 0,5683 × 10-3m3 // pt //
Catasto // Acre // 1 ac = // 4 047 m2 // ac // Transazioni in metalli preziosi
// Troy ounce // 1 oz tr = // 31,10 × 10-3 kg // oz tr // // // // //
Fino
alla data indicata all'articolo 1, lettera b), le unità di cui al presente
capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per
costituire unità composte »;
b) nel
capitolo III sopprimere l'unità « fathom »;
c) è aggiunto
il capitolo seguente:
«
CAPITOLO IV
UNITÀ DI
MISURA LEGALI DISPLINATE DALL'ARTICOLO 1, LETTERA D) AUTORIZZATE UNICAMENTE IN
SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI
1.2,5 //
// // Campo di applicazione // Unità 1.2.3.4 // // Nome // Valore approssimato
// Simbolo // // // // 1.2.3.4.5 // Navigazione marittima // Fathom // 1 fm =
// 1,829 m // fm // Birra, sidro, acqua, limonate e succhi di frutta in
recipienti a rendere // Pint Fluid ounce // 1 pt = 1 fl oz = // 0,5683 × 10-3m3
28,41 × 10-6m3 // pt fl. oz // Bevande alcoliche // Gill // 1 gill = // 0,142 ×
10-3m3 // gill // Merci vendute alla rinfusa // Ounce (avoir dupois) Pound // 1
oz = 1 lb= // 28,35 × 10-3 kg 0,4536 kf // oz 1b // Forniture di gas // Therm
// 1 therm = // 105,506 × 106J // therm // // // // //
Fino
alla data indicata all'articolo 1, lettera d) le unità di cui al presente
capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per
costituire unità composte. »
Articolo
2
Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi
ventiquattro mesi dopo la sua notifica (1).
Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Articolo
3
In
deroga alla direttiva 80/181/CEE, gli Stati membri autorizzano o continuano a
tollerare l'uso, oltre il 31 dicembre 1989, delle indicazioni supplementari
disciplinate dall'articolo 3 di tale direttiva.
Articolo
4
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Bruxelles, addì 27 novembre 1989.
Per il
Consiglio
Il
Presidente
R. DUMAS
(1) La
presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 30 novembre 1989.