Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0040 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0007
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (90/496/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è importante adottare misure atte a realizzare
progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato
interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che la relazione tra alimentazione e salute e la scelta di
un'alimentazione appropriata corrispondente alle esigenze individuali suscitano
un crescente interesse della popolazione; considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986
relativa ad un programma d'azione europeo contro il cancro hanno considerato
prioritario il miglioramento dell'alimentazione; considerando che la conoscenza dei principi basilari della nutrizione ed una
opportuna etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari sarebbero molto
utili al consumatore per fare le sue scelte; considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale dovrebbe
stimolare le azioni svolte nel settore dell'educazione nutrizionale della
popolazione; considerando che, nell'interesse del consumatore e per evitare ostacoli
tecnici agli scambi, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe avere una forma
standardizzata nell'insieme della Comunità; considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura nutrizionale
devono essere conformi alle norme fissate dalla presente direttiva; considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale deve essere
vietata mentre devono poter circolare liberamente i prodotti alimentari che ne
sono privi; considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e per
rispondere allo scopo per cui viene introdotta, tenuto conto del basso livello
di conoscenze in materia di nutrizione attualmente riscontrabile,
l'informazione deve essere semplice e facilmente comprensibile; considerando che l'applicazione della presente direttiva per un determinato
periodo consentirà di acquisire un'utile esperienza in materia e di valutare le
reazioni dei consumatori alla forma di presentazione dell'informazione
nutrizionale dei prodotti alimentari, permettendo così alla Commissione di
rivedere le norme e proporre eventuali opportune modifiche; considerando che, allo scopo di indurre i settori interessati e più
particolarmente le piccole e medie imprese a fornire un'etichettatura
nutrizionale per un numero di prodotti più elevato possibile, l'introduzione di
misure intese a rendere l'informazione più completa e meglio equilibrata deve
effettuarsi in modo progressivo; considerando che le norme di cui alla presente direttiva devono anche tener
conto degli orientamenti del Codex Alimentarius sull'etichettatura nutrizionale; considerando infine che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18
dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (4), modificata
da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (5), stabilisce già le disposizioni
generali e le definizioni sull'etichettatura; che la presente direttiva può per
tale motivo limitarsi alle disposizioni che riguardano l'etichettatura
nutrizionale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore finale. Essa si applica anche ai
prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, mense e altre analoghe
collettività, in seguito denominati Ğ collettività ğ. 2. La presente direttiva non si applica: - alle acque minerali naturali né alle altre acque destinate al consumo
umano; - agli integratori di regime/complementi alimentari. 3. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni relative
all'etichettatura della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), e delle
direttive specifiche previste all'articolo 4 di detta direttiva. 4. Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sull'etichetta e
relativa: i) al valore energetico; ii) ai seguenti nutrienti: - proteine, - carboidrati, - grassi, - fibre alimentari, - sodio, - vitamine e sali minerali, elencati nell'allegato e presenti in quantità
significativa conformemente allo stesso. Le modifiche dell'elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative
razioni giornaliere raccomandate sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 10; b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario
che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari
caratteristiche nutrizionali inerenti all'energia (valore calorico) che esso: - fornisce, - fornisce a tasso ridotto o maggiorato, o - non fornisce, e/o inerenti ai nutrienti che esso: - contiene, - contiene in proporzione ridotta o maggiorata, o - non contiene. Non costituisce informazione nutrizionale la dichiarazione quantitativa o
qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalla legislazione. In taluni casi può venir deciso, secondo la procedura prevista all'articolo
10, se le condizioni di cui alla presente lettera sono soddisfatte; c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula:
proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25; d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i
polialcoli; e) zuccheri: tutti i mono- e disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i
polialcoli; f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi; g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami; h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis; i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppia interruzione cis,
cis-metilenica; j) fibra alimentare: la sostanza definita secondo la procedura prevista
all'articolo 10 e misurata con il metodo di analisi determinato secondo detta
procedura; k) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un
nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute
alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che
possono farne variare il valore effettivo. Articolo 2 1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'etichettatura nutrizionale è facoltativa. 2. Allorché un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella
presentazione o nella pubblicità, eccettuate le campagne pubblicitarie
collettive, l'etichettatura nutrizionale è obbligatoria. Articolo 3 Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore
energetico e ai nutrienti elencati nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a),
punto ii) e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di
tali nutrienti. Disposizioni riguardanti la restrizione o il divieto eventuali
di talune informazioni nutrizionali ai sensi del presente articolo possono
essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10. Articolo 4 1. Nel caso in cui si fornisca un'etichettatura nutrizionale, le
informazioni date saranno quelle del gruppo 1 o del gruppo 2, nell'ordine
indicato qui di seguito: Gruppo 1 a) valore energetico, b) quantità di proteine, carboidrati e grassi; Gruppo 2 a) valore energetico, b) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi,
fibre alimentari e sodio. 2. Nel caso in cui si fornisca un'informazione nutrizionale per zuccheri,
acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio, le informazioni saranno quelle
del gruppo 2. 3. L'etichettatura nutrizionale può anche riportare le quantità di una o più
sostanze fra le seguenti: - amido, - polialcoli, - acidi grassi monoinsaturi, - acidi grassi polinsaturi, - colesterolo, - le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se presenti in
quantità significativa conformemente allo stesso. 4. È obbligatorio dichiarare le sostanze che appartengono o compongono una
delle categorie di nutrienti di cui ai paragrafi 1 e 3 quando esse sono oggetto
di un'informazione nutrizionale. Inoltre, quando si indica la quantità di acidi grassi polinsaturi e/o
monoinsaturi e/o il tasso di colesterolo, è necessario fornire anche la
quantità di acidi grassi saturi; tuttavia la dichiarazione del contenuto di
questi ultimi non rappresenta - in tal caso - una informazione nutrizionale ai
sensi del paragrafo 2. Articolo 5 1. Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i
seguenti coefficienti di conversione: - carboidrati (ad esclusione dei polialcoli) 4 kcal/g - 17 kJ/g - polialcoli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g - proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g - grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g - alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29
kJ/g - acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g 2. Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 10,
disposizioni riguardanti: - le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1; - l'aggiunta, nell'allegato del paragrafo 1, di sostanze che appartengono o
compongono una delle categorie nutrienti di cui allo stesso paragrafo e dei
loro coefficienti di conversione, per calcolare in modo più preciso il valore
energetico dei prodotti alimentari. Articolo 6 1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o loro componenti devono
essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti: 1.2 // - valore energetico // kJ e kcal // - proteine // // - carboidrati //
// - grassi (eccettuato il colesterolo) // grammi (g) // - fibre alimentari //
// - sodio // // - colesterolo // milligrammi (mg) // - vitamine e sali
minerali // le unità di misura specificate nell'allegato 2. Tali valori devono essere espressi su 100 g o su 100 ml. Inoltre, questi
dati possono essere espressi per razione, se questa è quantificata
sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di
porzioni contenute nella confezione. 3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 10, che i
dati di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere forniti anche mediante
rappresentazione grafica secondo modelli da determinarsi. 4. Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento al momento della
vendita. Eventualmente, si possono dare anche informazioni sul prodotto
preparato, a condizione che vengano forniti sufficienti dettagli sulle modalità
di preparazione e che le informazioni si riferiscano all'alimento pronto per il
consumo. 5. a) I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere
espressi ugualmente come percentuale della razione giornaliera raccomandata
(RDA) riportata nell'allegato per le quantità specificate al paragrafo 2. b) La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDA) per vitamine e
sali minerali può essere fornita parimenti mediante rappresentazione grafica.
Le modalità di applicazione della presente lettera possono venir adottate
secondo la procedura prevista all'articolo 10. 6. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli e/o l'amido,
tale dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di
carboidrati nella seguente maniera: 1.2 // - carboidrati // g // di cui: // // - zuccheri // g // - polialcoli
// g // - amido // g 7. Nel caso in cui vengano dichiarati la quantità e/o il tipo di acidi
grassi e/o la quantità di colesterolo, tale dichiarazione deve seguire
immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali nella seguente
maniera: 1.2 // - grassi // g // di cui: // // - saturi // g // - monoinsaturi // g
// - polinsaturi // g // - colesterolo // mg all'articolo 8. I valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a seconda dei
casi, in base: a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore; b) al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli ingredienti
impiegati; c) ai codici in base a dati generalmente fissati e accettati. Sono decise, secondo la procedura prevista all'articolo 10, modalità
d'applicazione del primo comma segnatamente per quanto riguarda i divari fra i
valori dichiarati e quelli constatati nei controlli ufficiali. Articolo 7 1. Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva devono
essere tabulate in un'unica tabella, con le cifre incolonnate se lo spazio o
consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati possono essere disposti su una
o più righe. Tali informazioni saranno opportunamente evidenziate, in modo da renderle
ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. 2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni riprese nella presente
direttiva figurino in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno
che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente
disposizione non impedisce che dette indicazioni siano fornite in più lingue. 3. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre requisiti più
particolareggiati di quelli già contenuti nella presente direttiva in materia
di etichettatura nutrizionale. Articolo 8 Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al
consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati o i prodotti
alimentari confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell'acquirente o
confezionati per essere venduti immediatamente, la portata delle informazioni
di cui all'articolo 4 e le modalità secondo cui dette informazioni sono fornite
possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino all'eventuale
adozione di misure comunitarie secondo la procedura prevista all'articolo 10. Articolo 9 Qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica
dev'essere adottato previa consultazione del comitato scientifico per
l'alimentazione umana istituito con la decisione 74/234/CEE (1). Articolo 10 1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il
comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione
69/414/CEE (2), di seguito denominato Ğ comitato ğ, è investito della questione
dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di
uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro
un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista
dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che
il Consiglio, deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al
comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la
ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al
voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al
parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in
mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una
proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata. c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a
decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione
adotta le misure proposte. Articolo 11 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla
presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Dette misure
saranno applicate in modo che: - sia consentito il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva
entro il 1o aprile 1992; - sia vietato il commercio dei prodotti non conformi alla presente
direttiva, a partire dal 1o ottobre 1993. 2. Fino al 1o ottobre 1995 l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale,
volontaria o a seguito di un'informazione nutrizionale, di uno o più dei
seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grani saturi, fibre alimentari, sodio, non
comporta l'obbligo, di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di menzionare
l'insieme di questi nutrienti. 3. Il 1o ottobre 1998 la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al
Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Se del
caso, essa trasmette contestualmente al Consiglio appropriate proposte di modifica. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. C 282 del 5. 11. 1988, pag. 8, e GU n. C 296 del 24. 11. 1989,
pag. 3. (2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 250 e GU n. C 175 del 16. 7. 1990,
pag. 76. (3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 41. (4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17. (1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27. (1) GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1. (2) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9. ALLEGATO Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni
giornaliere raccomandate (RDA) Vitamina A µg 800 Vitamina D µg 5 Vitamina E mg 10 Vitamina C mg 60 Tiammina mg 1,4 Riboflavina mg 1,6 Niacina mg 18 Vitamina B 6 mg 2 Folacina µg 200 Vitamina B 12 µg 1 Biotina mg 0,15 Acido pantotenico mg 6 Calcio mg 800 Fosforo mg 800 Ferro mg 14 Magnesio mg 300 Zinco mg 15 Iodio µg 150 Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100
ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come
riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato.