Direttiva 96/21/CE del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la
direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di
determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle
previste dalla direttiva 79/112/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 05/04/1996 pag. 0005 - 0006
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa
pubblicità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
giugno 1994, relativa agli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei
prodotti alimentari (2), in particolare l'articolo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che la direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre
1994, relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti
alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla
direttiva 79/112/CEE del Consiglio (3) contiene un allegato con l'elenco dei
prodotti alimentari la cui etichettatura deve contenere una o più informazioni
complementari obbligatorie; considerando che la presente direttiva ha lo scopo di completare il suddetto
allegato relativamente ai prodotti alimentari contenenti edulcoranti; considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le
misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono, oltre che
necessarie, indispensabili al raggiungimento degli obiettivi previsti; che tali
obiettivi non possono essere conseguiti a livello dei singoli Stati membri;
che, d'altra parte, la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista
dalla direttiva 94/35/CE; considerando che, per garantire un'informazione adeguata del consumatore, è
necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che
contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale
caratteristica; considerando che è opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta
dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti; considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della
direttiva 79/112/CEE e all'articolo 7 della direttiva 94/35/CE, il progetto
della presente direttiva è stato sottoposto al Comitato permanente dei prodotti
alimentari che non è stato in grado di mettere un parere; che, in base alla
suddetta procedura la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta
relativa alle misure da adottare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 94/54/CE è completato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Ove necessario, gli Stati membri modificano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative entro il 1° luglio 1996 in modo da: - autorizzare la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva non
oltre il 1° luglio 1996; - vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a
partire dal 1° luglio 1997. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o
etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono
essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente T. TREU (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 93/102/CE (GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14). (2) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3. (3) GU n. L 300 del 23. 11. 1994, pag. 14.