Direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che
introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva
79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti
alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 069 del 16/03/1999 pag. 0022 - 0023
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo
dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in
particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4, considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva
79/112/CEE precisa che la quantità di un ingrediente deve essere indicata
nell'etichettatura di un prodotto alimentare qualora tale ingrediente figuri
nella denominazione di vendita o sia posto in rilievo nell'etichettatura; considerando che, da un lato, la direttiva 94/54/CE della Commissione (3),
modificata dalla direttiva 96/21/CE del Consiglio (4), rende obbligatoria
l'indicazione «con edulcorante/i» o «con zucchero/i ed edulcorante/i»
sull'etichettatura dei prodotti contenenti detti ingredienti; che tali
indicazioni devono accompagnare la denominazione di vendita; considerando che per effetto dell'apposizione di tali indicazioni imposte
dalla direttiva diviene obbligatoria l'indicazione della quantità del suddetto
o dei suddetti ingredienti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettere
a) e b), della direttiva 79/112/CEE; considerando che l'indicazione della quantità di edulcoranti non influisce
sulla scelta del consumatore al momento dell'acquisto di un prodotto
alimentare; considerando d'altra parte che le indicazioni relative all'aggiunta di
vitamine e minerali rendono obbligatoria l'etichettatura nutrizionale in
conformità della direttiva 90/496/CEE del Consiglio (5); considerando che tali indicazioni sono considerate come parte integrante
della denominazione di vendita o sono equiparate a quelle intese a porre
rilievo un ingrediente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
della direttiva 79/112/CEE, rendendo quindi obbligatoria l'indicazione della
quantità delle vitamine e dei minerali; considerando che questa duplice informazione non è di utilità alcuna per il
consumatore e che potrebbe persino indurlo in errore nella misura in cui,
conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE, la quantità
è espressa in percentuale, mentre nell'etichettatura nutrizionale è espressa in
milligrammi; considerando che è quindi opportuno prevedere ulteriori deroghe alla regola
di indicazione della quantità degli ingredienti; considerando inoltre che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva
79/112/CEE, fissa il principio che la quantità indicata, espressa in
percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al
momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto; che il
medesimo paragrafo prevede tuttavia la possibilità di derogare a tale
principio; considerando che la composizione di taluni prodotti alimentari subisce, con
la cottura o con altri trattamenti, importanti modifiche che causano la
disidratazione degli ingredienti; considerando che per tali prodotti è necessario introdurre una deroga al
metodo di calcolo della quantità degli ingredienti previsto all'articolo 7,
paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE per poterne meglio riflettere la reale
composizione ed evitare quindi di indurre in errore il consumatore; considerando che l'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della direttiva
79/112/CEE applica lo stesso principio per l'ordine degli ingredienti
dell'elenco; considerando che lo stesso articolo 6 prevede tuttavia deroghe per taluni
prodotti o ingredienti alimentari e che pertanto, per motivi di coerenza,
occorre prevedere deroghe identiche per il metodo di calcolo della quantità; considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di
proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi
dell'azione prevista, che consistono nel garantire un'efficace attuazione del
principio di indicazione della quantità degli ingredienti, non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri essendo le norme di base
disposizioni di diritto comunitario; che la presente direttiva si limita a
disciplinare gli aspetti minimi necessari per raggiungere tali obiettivi, senza
oltrepassare quanto necessario; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi
al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. L'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE
non si applica nei casi in cui le indicazioni «edulcorante/i» o «contenente
zucchero/i ed edulcorante» accompagnino la denominazione di vendita di un
prodotto alimentare, conformemente a quanto previsto nella direttiva 94/54/CE. 2. L'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE
non si applica alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali,
nei casi in cui tali sostanze siano indicate nell'etichettatura nutrizionale. Articolo 2 1. In deroga al principio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della
direttiva 79/112/CEE, l'indicazione della quantità degli ingredienti è
effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del
presente articolo. 2. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di
un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità
dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella
preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è
espressa in percentuale. Quando però la quantità di un ingrediente, o la quantità totale di tutti gli
ingredienti indicata nell'etichettatura supera il 100 %, l'indicazione della
percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli
ingredienti usati per la preparazione di 100 gr di prodotto finito. 3. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro
peso nel prodotto finito. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata
e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata in funzione del
loro peso prima della concentrazione o disidratazione. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua la
quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso
rispetto al prodotto ricostituito. Articolo 3 Entro il 31 agosto 1999 gli Stati membri adottano, se del caso, le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie: - per consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva
al più tardi a decorrere dal 1° settembre 1999, - per vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi a
decorrere dal 14 febbraio 2000. La commercializzazione dei prodotti non
conformi alla presente direttiva, immessi sul mercato o etichettati
anteriormente a tale data, è tuttavia consentita fino ad esaurimento delle
scorte. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise
dagli Stati membri. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1999. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (2) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21. (3) GU L 300 del 23. 11. 1994, pag. 14. (4) GU L 88 del 5. 4. 1996, pag. 5. (5) GU L 276 del 6. 10. 1990, pag. 40.