Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle unità di misura
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/2000 pag. 0017 - 0019
del 24 gennaio 2000 che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle unità di misura IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 95, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) A livello internazionale, la 19a Conférence Générale des Poids et
Mesures (1991) ha ampliato l'elenco dei prefissi del SI che servono a designare
i multipli e sottomultipli delle unità SI. (2) L'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) ha riveduto i
principi e le regole relative alle quantità e alle unità, conformemente a
quanto stabilito dalla norma internazionale ISO 31; le regole relative
all'impiego pratico del sistema SI sono stabilite dalla norma internazionale
ISO 1000. (3) Il testo della direttiva 80/181/CEE del Consiglio(4) deve conformarsi a
tali accordi e norme internazionali. (4) Taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui
indicazioni sono apposte unicamente nelle unità legali stabilite dalla
direttiva; 80/181/CEE; le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi
si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse
l'apposizione di indicazioni supplementari posteriormente al 31 dicembre 1999;
si dovrebbe pertanto autorizzare dopo tale data l'impiego di indicazioni
supplementari in unità non legali. (5) È necessario riesaminare l'applicazione della direttiva 80/181/CEE e
adottare le misure appropriate ai fini dell'impiego di un sistema globale; si
applica, ove occorra, la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva
71/316/CEE del Consiglio(5). HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 3, paragrafo 2, la data "31 dicembre 1999" è
sostituita dalla data "31 dicembre 2009". 2) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 6 bis Le questioni relative all'applicazione della presente direttiva e, in
particolare la questione relativa alle indicazioni supplementari, saranno
esaminate più in dettaglio e, se del caso, saranno adottate le misure
appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 71/316/CEE
del Consiglio(6)." 3) L'allegato è modificato come segue: a) Al capitolo I, il testo nella tabella riportata al punto 1.1.1 è
sostituito dal testo seguente: "La temperatura Celsius t è definita dalla
differenza t = T - T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 con T0 = 273,15
K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in
kelvin o in gradi Celsius. L'unità 'grado Celsius' è uguale all'unità
'kelvin'." b) Le definizioni delle unità supplementari SI riportate nella tabella al
punto 1.2.1 sono sostituite dal testo seguente: "Unità di angolo piano Il radiante è l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali
delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un arco di lunghezza pari a quella
del raggio. (Norma internazionale ISO 31 - 1: 1992) Unità di angolo solido Lo steradiante è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro
di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un
quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera. (Norma internazionale ISO 31 - 1: 1992)." c) La tabella al punto 1.3 è sostituita dalla seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" d) Il punto 3. è sostituito dal testo seguente: "3. UNITÀ UTILIZZATE
CON IL SI, I CUI VALORI NEL SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE >SPAZIO PER TABELLA> Nota: Unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere
utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3." Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 9 febbraio 2001 e ne informano immediatamente la
Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri. Articolo 3 Fatta salva la direttiva 80/181/CEE, gli Stati membri autorizzano o continuano
ad autorizzare, posteriormente al 31 dicembre 1999, l'impiego delle indicazioni
supplementari previste all'articolo 3 della succitata direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente J. GAMA (1) GU C 89 del 30.3.1999, pag. 8. (2) GU C 169 del 16.6.1999, pag. 1. (3) Parere espresso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1999. (4) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40. Direttiva da ultimo modificata dalla
direttiva 89/617/CEE (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28). (5) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1. (6) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.