REGOLAMENTO (CEE) N. 2606/93 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1993 che
modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo
alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'
Ungheria
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 24/09/1993 pag. 0006 - 0006
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare
l'articolo 70, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai
vini spumanti e dai vini liquorosi, destinati al consumo umano diretto, non
possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico
volumico totale supera il 15 % vol; considerando che con il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7
dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità
totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n.
2931/80 (2), è stata prevista una deroga a tale principio per alcuni vini
ungheresi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del
regolamento (CEE) n. 822/87; che tale deroga scade il 31 agosto 1993; che nella
prospettiva della conclusione di un accordo tra la Comunità e l'Ungheria
relativo al settore vitivinicolo, si ravvisa l'opportunità di prorogare di un
anno la scadenza della deroga in questione; considerando che la misura prevista rientra nella politica agricola comune e
che è pertanto necessario che essa sia adottata a livello comunitario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89 la data del 31
agosto 1993 è sostituita dal 31 agosto 1994. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS (1) GU n. L 84 del 27. 3.
1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93
(GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39). (2) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 2795/92 (GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 5).