Regolamento (CEE) n. 2795/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992,
che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo
alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'
Ungheria
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/09/1992 pag. 0005 - 0005
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare
l'articolo 70, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento
(CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e
dai vini liquorosi, destinati al consumo umano diretto, non possono essere
importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera
il 15 % vol; considerando che con il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7
dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità
totale di alcuni vini di qualità importati (2), è stata prevista una deroga a
tale principio per alcuni vini ungheresi, conformemente all'articolo 70,
paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che tale deroga scade
il 31 agosto 1992; che, nella prospettiva della conclusione di un accordo tra
la Comunità e l'Ungheria relativo al settore vitivinicolo, si ravvisa
l'opportunità di prorogare di un anno la scadenza della deroga in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89, la data del 31
agosto 1992 è sostituita dal 31 agosto 1993. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1992. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1576/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27). (2) GU n.
L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n.
2201/91 (GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 3).