31989R3677

Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 09/12/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0235

 

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REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/89 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1989

relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87 i vini originari di un paese terzo diversi dai vini liquorosi e dai vini spumanti e destinati al consumo umano diretto non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol o se il tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, è inferiore a 4,5 grammi per litro; che l'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) dello stesso regolamento prevede tuttavia la possibilità di una deroga nel caso in cui un vino designato con un'indicazione geografica possieda caratteristiche qualitative particolari;

considerando che in certi vini originari dell'Ungheria e della Svizzera, caratterizzati da una qualità propria e prodotti in quantità limitate, i valori limite del titolo alcolometrico totale o dell'acidità totale sono, rispettivamente, superati o non raggiunti in seguito a particolari pratiche di elaborazione tradizionali; che è opportuno permettere la commercializzazione sul mercato comunitario di tali vini; che occorre tuttavia esigere, per garantire il rispetto delle condizioni previste per poter beneficiare di tale facoltà, un attestato di un organismo ufficiale del paese d'origine da inserire nel documento di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti d'uve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2931/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativo a taluni vini di qualità originari della Repubblica d'Austria (5), prevede una deroga, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87, per quanto riguarda taluni vini di qualità originari dell'Austria il cui titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno raggruppare in un solo regolamento tutte le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2931/80, tenendo conto del nuovo accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al controllo ed alla protezione reciproca dei vini di qualità e del vino « retsina » (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Possono essere importati nella Comunità per il consumo umano diretto i vini:

a) originari dell'Austria, con un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol non sottoposti ad arricchimento quando sono designati:

- col nome di una sottoregione viticola indicata nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al controllo e alla reciproca protezione dei vini di qualità e del vino « retsina » ed eventualmente, anche col nome di un'unità geografica più piccola di una sottoregione, e

- con una delle seguenti menzioni: « Auslese » o « Auslesewein », « Beerenauslese » o « Beerenauslesewein », « Ausbruch » o « Ausbruchwein », « Trockenbeerenauslese »;

b) originari dell'Ungheria, con un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol non sottoposti ad arricchimento quando sono designati;

- dai termini « Tokaji Aszu » o « Tokaji Aszu-eszencia » o « Tokaji Eszencia » o « Tokaji Szamorodni », oppure

- dalla dicitura « Kueloenleges Minoeségue bor » (vino di qualità superiore) completata da un'indicazione geografica o da una delle seguenti diciture:

- « késoel szuerolelésue bor ».

- « válogatott szueretelésue bor »,

- « toeppedt-szoeloeboel készuelt bor »,

- « aszubor »;

c) originari della Svizzera, assimilabili ai v. q. p. r. d. ed aventi un tenore di acidità totale, espressa in acido tartarico, inferiore a 4,5 ma superiore a 3 grammi per litro, ottenuti, per l'85 % almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà:

- Chasselas,

- Mueller-Thurgau,

- Sylvaner,

- Pinot noir o

- Merlot,

quando sono obbligatoriamente designati da un'indicazione geografica.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c) l'organismo ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento VI 1 previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 iscrive nella casella n. 15 di detto documento la dicitura seguente:

« Si certifica che questo vino soddisfa le condizioni previste dall'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), primo trattino (*) / secondo trattino (*) del regolamento (CEE) n. 822/87 e dal regolamento (CEE) n. 3677/89.

(*) Cancellare la voce inutile. »

ed autentica tale dicitura mediante apposizione del proprio timbro.

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b) i paragrafi 1 e 2 sono applicabili fino al 31 agosto 1990.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2931/80 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. QUILÈS

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

(4) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29.

(5) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 2.

(6) GU n. L 56 del 27. 2. 1989, pag. 2.