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Questa pagina è dedicata agli Operatori che vogliono intraprendere l'attività di "Verifica Periodica" degli strumenti di misura, così come previsto dal Decreto 10 dicembre 2001 |
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LABORATORI
ACCREDITATI: |
| Con
il D.M. 28 marzo 2000, n. 182 del
Ministero dell'Industria e Commercio, all'art. 4 prevede che: La Verificazione Periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. |
| Principio di personalità dell'Accreditamento del Laboratorio (1) |
| Il
D.M. 10 dicembre 2001
avente titolo "Condizioni e modalità di riconoscimento
dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della Verificazione Periodica
degli strumenti di misura" all'art. 2 stabilisce le
condizioni giuridico-amministrative, secondo cui: a) il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; b) se il laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verificazione periodica deve essere distinta, autonoma e separata sopratutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione; c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale. Il legislatore quindi, se da un lato non ha richiesto che il Laboratorio debba avere una propria autonoma personalità giuridica, che avrebbe realizzato la fattispecie dei c.d. laboratori di "terza parte", dall'altro ha comunque voluto tenere ben distinte le attività di manutenzione/riparazione da quelle di taratura e relativa certificazione. In base ai principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di concessioni e devoluzione di funzioni pubbliche, solo il Soggetto giuridico che consegue un particolare riconoscimento può farlo valere: in base ed alle condizioni dalla Legge previste. Ne discende quindi che la capacità certificatoria dei Laboratori è indelegabile: Pertanto è solo il laboratorio accreditato, ovvero il personale dipendente incaricato, del quale sono state accertate dall'Ente Camerale accreditante i requisiti prescritti ed incluso nel relativo elenco, che può svolgere le operazioni di verificazione periodica presso gli Utenti metrici. L'eventuale conferimento a terzi da parte di un Laboratorio accreditato di tale funzione (pubblica), importa il promovimento della misura della sospensione e/o revoca da parte della CCIAA accreditante, non escludendosi che tale fattispecie possa integrare elemento di reato. (1) dalla relazione del
Capo del Servizio Ispettivo della Camera di Commercio di Milano
Ispettore Metrico Claudio Capozza |
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Il Laboratorio può essere Accreditato solamente dalla Camera di Commercio competente per territorio. Il
Laboratorio Accreditato
può eseguire la
verifica periodica secondo quanto descritto nella Determina
rilasciata dalla Camera di Commercio. a)
Con il personale autorizzato dalla C.C.I.A.A. competente per territorio di
cui sono state |
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DOMANDA:
"Possono
esserci dei casi in cui un
laboratorio regolarmente abilitato dalla Camera di Commercio all’esecuzione
della
RISPOSTA:
SI, solamente
nel seguente caso:
"Il
Cap. 4.5 della norma UNI CEI EN 17025: 2005 consente la possibilità di
subappaltare a terzi competenti, i
servizi di prova e taratura.
La stessa norma, inoltre, definisce un ente competente:
"un ente che è conforme alla norma internazionale UNI CEI EN 17025 per i
lavori in questione".
Ne consegue, che solamente a un ente in possesso
dei requisiti generali richiesti dalla norma internazionale per la competenza
dei laboratori di prova e di taratura, può essere trasferito il servizio di
verifica periodica in subappalto".
In pratica: al laboratorio che viene trasferito in subappalto la possibilità di eseguire la verifica periodica, deve possedere gli stessi requisiti del laboratorio che subappalta il servizio (Requisiti gestionali e Requisiti tecnici previsti dal Cap. 4 e 5 della Norma Internazionale UNI CEI EN 17025).
L'eventuale conferimento a terzi "NON COMPETENTI" da parte di un Laboratorio accreditato di tale funzione (pubblica), importa il promovimento della misura della sospensione e/o revoca da parte della CCIAA accreditante, non escludendosi che tale fattispecie possa integrare elemento di reato.
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Innanzitutto è bene ricordare: gli operatori che svolgono attività di vendita e riparazione di strumenti per pesare e misurare, dovranno scegliere se continuare ad esercitare la vecchia attività oppure intraprendere l'attività di "Verificatore" Per
coloro che vogliono mantenere le due attività, dovranno avere nuovi
locali e ulteriore personale L'accertamento che
l'attività del laboratorio risulti distinta, autonoma e separata rispetto
a quella dell'organizzazione "avente un interesse diretto o indiretto
nel settore degli strumenti di misura" può avvenire sulla base dei
requisiti gestionali previsti al punto 4 della norma UNI CEI EN 17025 con
riferimento ai "laboratori di terza parte". - (Circolare del
Ministero delle Attività Produttive D.G.A.T.M.C.- Ufficio D2, n. 1296732
del 07/02/03). |
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L'Articolo 3 del Decreto 10 dicembre 2001, descrive le condizioni tecnico operative che i laboratori devono possedere. Si ricorda che il Manuale della Qualità deve essere implementato facendo riferimento alla Norma UNI CEI EN 17025 ponendo la massima attenzione ai punti 4 e 5 della Norma. Il Comma 3 descrive che i laboratori devono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica:
Il Comma 4 descrive che
i laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con
riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di
taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle
caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare. Laboratorio che deve eseguire verifiche periodiche su bilance in Classe III fino a 300 kg, lo stesso dovrà possedere:
(1) CONFERMA METROLOGICA: |
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Non è ipotizzabile che nel laboratorio si venga a manifestare una carenza di tali campioni e apparecchiature. Non è possibile in tal senso utilizzare campioni noleggiati da altri soggetti. Il comma 1
dell'art. 4 della direttiva 4 aprile 2003 riflette la norma europea EN ISO/IEC
17025 inerente i "Requisiti generali per le competenze dei laboratori
di prova e taratura" che al punto 4.1.5. tra l'altro, dispone che : "il
laboratorio deve avere personale direttivo e tecnico il quale possieda
l'autorità e le risorse necessarie" "per
l'esecuzione delle prove e delle tarature" |
DOCUMENTI DA INVIARE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO
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I documenti da inviare alla Camera di Commercio competente per territorio sono:
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FORMAZIONE TECNICA
Il Comma 6 dell'Art. 3 descrive: " Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controllo. Il Responsabile del Servizio Metrico della Camera di Commercio competente del procedimento di idoneità richiesto dal laboratorio, dovrà verificare la competenza tecnica e professionale del personale. Si consiglia di partecipare a specifici corsi di formazione specialistica in modo da dimostrare la competenza tecnica richiesta e la conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli. Il
Laboratorio Metrologico Blandino della LABCERT sponsor di questo
sito, |
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KIT
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FORNITURA |
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Per la fornitura delle masse campioni
e dei comparatori di massa, potete richiedere un preventivo gratuito alla |