DIRETTIVA
4 APRILE 2003 "Verificazione periodica degli strumenti di
misura"
La direttiva 4
aprile 2003 descrive l’indirizzo e il coordinamento tecnico in
materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di
misura ( Strumenti per pesare, Strumenti per misuratori di
carburanti ), secondo quanto stabilito dal D.M. 28/03/2000, n. 182.
La direttiva 4 aprile 2003 si applica ai seguenti strumenti:
a)
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
b)
Complessi i misurazione di carburante per autotrazione presso
distributori stradali
Le
procedure tecniche per la verificazione sono riportate negli
Allegati I e II della Direttiva.
Tutti i campioni di riferimento devono essere tarati con riferibilità
ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura
accreditati da organismi aderenti al EA (European Cooperation for
Accreditation) e devono essere inseriti in un sistema pianificato di
controllo periodico con cadenza almeno quinquennale.
VERIFICAZIONE
PERIODICA degli strumenti di misura
E’
la procedura avente il fine di accertare che gli strumenti di misura
abbiano mantenuto, nonostante l’uso, le caratteristiche
metrologiche originarie. Essa viene svolta con cadenza periodica
prescritta per ciascun tipo di strumento, la periodicità di tale
verifica è riportata nel Decreto Ministeriale 28/03/2000, n. 182 .
La
“Verificazione Periodica” viene effettuata dalle “Camere di Commercio” competenti territorialmente o eseguita da
un “
laboratorio privato” che
sia in possesso di idoneità alla verificazione periodica, tale
concessione viene rilasciata dalla Camera di Commercio competente
per territorio.
La verificazione periodica è obbligatoria per tutti
quegli strumenti utilizzati in transazioni commerciali, compresi gli
strumenti metrici usati per determinare una massa per prodotti
confezionati e preimballati, nonché tutte le altre categorie
riportate nel cap. 9
.
In conformità delle disposizione del citato D.M.
28/03/2000, n. 182 per la regolazione di alcuni aspetti della
verificazione periodica, le Camere di Commercio competenti per
territorio hanno emesso appositi “Regolamenti”.
PERIODICITA'
DELLA VERIFICA PERIODICA
Secondo le disposizioni del decreto 28 marzo
2000 n. 182, Allegato
I, la periodicità della verificazione viene fissata secondo la
seguente tabella:
Periodicità della verificazione degli strumenti in funzione della
categoria di appartenenza
|
Categoria
degli strumenti
|
Periodicità
della verificazione
|
|
Masse
e misure campione;
Misure
di capacità, comprese quelle montate su autocisterna
|
5
anni
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Strumenti
per pesare
|
3
anni
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Complessi
di misura per carburanti
|
2
anni
|
|
Misuratori
di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua
|
4
anni
|
|
Misuratori
massicci di gas metano per autotrazione
|
2
anni
|
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Strumenti
per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello
dei serbatoi strumenti diversi da quelli di cui alle righe
precedenti
|
4
anni
|
NOTE:
Le masse che sono di ausilio agli strumenti per
pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verificazione con la
stessa periodicità degli strumenti di cui sono ai fini metrologici,
parte funzionalmente essenziale ed integrante.
Le masse di ausilio agli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico delle classi di precisione I e II sono
esenti dal bollo periodico.
Verificazione
Periodica strumenti per pesare
Gli strumenti in attività, utilizzati nelle
transazioni commerciali secondo quanto disposto
dall’art. 2 del D.L. 517
comma 2 ( vedi cap.9
), vengono verificati secondo quanto previsto dalla Direttiva
4 aprile 2003, Allegato I, secondo il seguente protocollo:
Un
controllo visivo, al fine di verificare l’integrità delle
marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima o
CE, dell’esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari,
dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli
elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra
l’indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo
i casi in occasione dell’ultima verificazione periodica, della
verificazione prima o CE oppure dell’ultima rilegalizzazione.
Le
prove da effettuare per verificare la conformità sono le seguenti:
·
Prova
di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia
elettronico;
·
Prova
della Ripetibilità
·
Prova
di decentramento ( Eccentricità)
·
Prove
atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a max
(Linearità)
·
Prova
di mobilità o di sensibilità
Altre
prove possono essere eseguite in casi speciali, ad esempio per tipi
di costruzione molto particolari o risultati dubbi.
In questi particolari casi sarà cura dell’Organo competente valutare
le opportune prove da effettuare.
Durante
la “Verificazione Periodica” degli strumenti per pesare con Max >
1 t, al posto dei pesi o delle masse campione può essere utilizzato
un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che vengano
utilizzati pesi o masse campione corrispondenti almeno al maggiore
dei seguenti due valori: 1
t oppure 50% di Max. In luogo del 50% di Max, la porzione dei pesi o
delle masse campione può essere ridotta a:
·
35% di Max se l’errore di fedeltà non supera 0,3 e;
·
20% di Max se l’errore di fedeltà non supera 0,2 e.
L’esito
positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario
della camera di commercio o dal funzionario del laboratorio
accreditato, responsabile dell’operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta
autoadesiva distruttibile con la rimozione.
Contrassegno di Verificazione:
Esempio di Etichetta, autoadesiva che al distacco si distrugge per la conferma
positiva della Verificazione Periodica
Strumenti
di 1° utilizzo - Strumenti riparati
Uno strumento di "nuova
utilizzazione" deve essere sottoposto a verifica periodica
(salvo il caso previsto dall'art.5 del D.M. 182/2000) entro 60
giorni dal suo utilizzo. Ciò vale, naturalmente, anche per
strumenti non nuovi, qualora privi di contrassegno di verifica
periodica.
Nel caso di messa in servizio di
uno strumento già munito di contrassegno di verifica periodica (ai
sensi dell'art. 5 del D.M. 182/2000), invece, l'utente (o il
venditore dello strumento) dovrà comunicare all'Ufficio Metrico
Camerale, oltre ai dati dell'utente stesso, gli estremi di
identificazione dello strumento e la scadenza di validità della
verifica, e ciò entro il termine di cui al precedente capoverso.
Gli strumenti nei quali sono stati
riscontrati errori al di fuori delle tolleranze ammesse dalla
normativa vigente o che presentano difetti tali da pregiudicare
l'affidabilità metrologica, possono essere detenuti dall'utente nel
luogo dell'attività purchè non utilizzati; essi possono essere
rimessi in servizio, previa richiesta di una nuova verifica
periodica, solo una volta eseguita la riparazione.
Dopo ogni intervento o riparazione
che comporti la rimozione di etichette o sigilli di competenza
dell'Ufficio Metrico Camerale o da laboratorio privato accreditato,
dovrà essere sottoposto ad una nuova verifica periodica. In questo
caso, qualora venga richiesta una nuova verifica, il modulo di
presentazione dovrà contenere anche la prescritta dichiarazione di
responsabilità del riparatore autorizzato che ha effettuato
l'intervento.
Lo strumento riparato può essere
utilizzato, prima della visita dell'Ispettore Metrico oppure del
Responsabile verificatore di un laboratorio privato autorizzato,
solo nel caso in cui il riparatore abbia la qualifica di fabbricante
metrico ed abbia apposto il sigillo con il proprio marchio ovunque
previsto.
La verifica periodica fatta
eseguire , in alternativa , da un laboratorio accreditato dalle
Camere di Commercio, in tal caso i dati relativi alla verifica
effettuata e al suo esito dovranno essere comunicati alla Camera di
Commercio competente per territorio entro il mese successivo a
quello in cui è avvenuta la verifica dallo stesso laboratorio.
La presentazione alla verifica
periodica degli strumenti di misura è un adempimento obbligatorio;
l'inottemperanza a tale prescrizione e a quelle ad essa legate
costituisce violazione amministrativa, che comporta sanzioni e, nei
casi più gravi, il sequestro degli strumenti.
Strumento per la verificazione dei
dinamometri Verifica
periodica di distributori di benzina

Verifica periodica di una pesa a ponte
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