Metrologia Legale  
Società Bilanciai Pordenonesi

 

DIRETTIVA 4 APRILE 2003 "Verificazione periodica degli strumenti di misura"

La direttiva 4 aprile 2003 descrive l’indirizzo e il coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura ( Strumenti per pesare, Strumenti per misuratori di carburanti ), secondo quanto stabilito dal D.M. 28/03/2000, n. 182.

Campo di applicazione

La direttiva 4 aprile 2003 si applica ai seguenti strumenti:

a)                 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

b)                 Complessi i misurazione di carburante per autotrazione presso distributori stradali

Le procedure tecniche per la verificazione sono riportate negli Allegati I e II della Direttiva.

Campioni di riferimento

Tutti i campioni di riferimento devono essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European Cooperation for Accreditation) e devono essere inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale.

VERIFICAZIONE PERIODICA degli strumenti di misura

E’ la procedura avente il fine di accertare che gli strumenti di misura abbiano mantenuto, nonostante l’uso, le caratteristiche metrologiche originarie. Essa viene svolta con cadenza periodica prescritta per ciascun tipo di strumento, la periodicità di tale verifica è riportata nel Decreto Ministeriale 28/03/2000, n. 182 .

La “Verificazione Periodica” viene effettuata dalle “Camere di Commercio” competenti territorialmente o eseguita da  un  “ laboratorio privato”  che sia in possesso di idoneità alla verificazione periodica, tale concessione viene rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio.

La verificazione periodica è obbligatoria per tutti quegli strumenti utilizzati in transazioni commerciali, compresi gli strumenti metrici usati per determinare una massa per prodotti confezionati e preimballati, nonché tutte le altre categorie riportate nel cap. 9 .

In conformità delle disposizione del citato  D.M. 28/03/2000, n. 182 per la regolazione di alcuni aspetti della verificazione periodica, le Camere di Commercio competenti per territorio hanno emesso appositi “Regolamenti”.

PERIODICITA' DELLA VERIFICA PERIODICA

Secondo le disposizioni del decreto 28 marzo 2000 n. 182,  Allegato I, la periodicità della verificazione viene fissata secondo la seguente tabella:

Periodicità della verificazione degli strumenti in funzione della categoria di appartenenza

Categoria degli strumenti

Periodicità della verificazione

Masse e misure campione;   Misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna

5 anni

Strumenti per pesare

3 anni

Complessi di misura per carburanti

2 anni

Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua

4 anni

Misuratori massicci di gas metano per autotrazione

2 anni

Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti

4 anni

  NOTE:

Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verificazione con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.
Le masse di ausilio agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico delle classi di precisione I e II sono esenti dal bollo periodico.

Verificazione Periodica strumenti per pesare

Gli strumenti in attività, utilizzati nelle transazioni commerciali secondo quanto disposto  dall’art. 2 del D.L. 517  comma 2 ( vedi cap.9 ), vengono verificati secondo quanto previsto dalla Direttiva 4 aprile 2003, Allegato I, secondo il seguente protocollo:

La Verificazione Periodica  Prevede:

Un controllo visivo, al fine di verificare l’integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima o CE, dell’esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l’indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell’ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell’ultima rilegalizzazione.

PROVE METROLOGICHE su strumenti per pesare

Le prove da effettuare per verificare la conformità sono le seguenti:

      ·         Prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico;
·         Prova della Ripetibilità
·         Prova di decentramento ( Eccentricità)
·        Prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a max 
     (Linearità)

·        Prova di mobilità o di  sensibilità

Altre prove possono essere eseguite in casi speciali, ad esempio per tipi di costruzione molto particolari o risultati dubbi.
In questi particolari casi sarà cura dell’Organo competente valutare le opportune prove da effettuare.

Pesi e Masse da utilizzare per strumenti con  Max  > 1 t.

Durante la “Verificazione Periodica” degli strumenti per pesare con Max > 1 t, al posto dei pesi o delle masse campione può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che vengano utilizzati pesi o masse campione corrispondenti almeno al maggiore dei seguenti due valori:  1 t oppure 50% di Max. In luogo del 50% di Max, la porzione dei pesi o delle masse campione può essere ridotta a:

·      35% di Max se l’errore di fedeltà non supera 0,3 e;
·      20% di Max se l’errore di fedeltà non supera 0,2 e.


Esito Positivo della Verificazione Periodica:

L’esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario della camera di commercio o dal funzionario del laboratorio accreditato, responsabile dell’operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione.

Contrassegno di Verificazione:

Esempio di Etichetta, autoadesiva che al distacco si distrugge per la conferma positiva della Verificazione Periodica


Strumenti di 1° utilizzo - Strumenti riparati

Uno strumento di "nuova utilizzazione" deve essere sottoposto a verifica periodica (salvo il caso previsto dall'art.5 del D.M. 182/2000) entro 60 giorni dal suo utilizzo. Ciò vale, naturalmente, anche per strumenti non nuovi, qualora privi di contrassegno di verifica periodica.

Nel caso di messa in servizio di uno strumento già munito di contrassegno di verifica periodica (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 182/2000), invece, l'utente (o il venditore dello strumento) dovrà comunicare all'Ufficio Metrico Camerale, oltre ai dati dell'utente stesso, gli estremi di identificazione dello strumento e la scadenza di validità della verifica, e ciò entro il termine di cui al precedente capoverso.

Gli strumenti nei quali sono stati riscontrati errori al di fuori delle tolleranze ammesse dalla normativa vigente o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purchè non utilizzati; essi possono essere rimessi in servizio, previa richiesta di una nuova verifica periodica, solo una volta eseguita la riparazione.

Dopo ogni intervento o riparazione che comporti la rimozione di etichette o sigilli di competenza dell'Ufficio Metrico Camerale o da laboratorio privato accreditato, dovrà essere sottoposto ad una nuova verifica periodica. In questo caso, qualora venga richiesta una nuova verifica, il modulo di presentazione dovrà contenere anche la prescritta dichiarazione di responsabilità del riparatore autorizzato che ha effettuato l'intervento.

Lo strumento riparato può essere utilizzato, prima della visita dell'Ispettore Metrico oppure del Responsabile verificatore di un laboratorio privato autorizzato, solo nel caso in cui il riparatore abbia la qualifica di fabbricante metrico ed abbia apposto il sigillo con il proprio marchio ovunque previsto.

La verifica periodica fatta eseguire , in alternativa , da un laboratorio accreditato dalle Camere di Commercio, in tal caso i dati relativi alla verifica effettuata e al suo esito dovranno essere comunicati alla Camera di Commercio competente per territorio entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la verifica dallo stesso laboratorio.

La presentazione alla verifica periodica degli strumenti di misura è un adempimento obbligatorio; l'inottemperanza a tale prescrizione e a quelle ad essa legate costituisce violazione amministrativa, che comporta sanzioni e, nei casi più gravi, il sequestro degli strumenti.

         
Strumento per la verificazione dei dinamometri        Verifica periodica di distributori di benzina


Verifica periodica di una pesa a ponte

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