Metrologia Legale  
Società Bilanciai Pordenonesi


Legge e regolamento del peso netto e classi di precisione

(legge 5 agosto 1981 n. 441 DD.MM. 24 febbraio e 15 marzo 1982).

La legge, generalmente denominata “Peso Netto”, è stata promulgata il 5 agosto 1981 n. 441 ( G.U. 10/8/81 n. 218).

L’articolo 6 di detta legge delega il Ministero dell’Industria ad emanare un regolamento di applicazione che stabilisca i criteri di applicazione della stessa.

Questo regolamento è stato firmato il 24 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. del 6 marzo 1982, n. 64, e successivamente modificato negli articoli 8 e 14 con D.M. 15 marzo 1982 pubblicato sulla G.U. del 20 marzo 1982, n. 78.

Pertanto la legge ha sua piena applicazione.

La vendita a peso netto

L’art. 1 della legge impone che la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

L’art. 2 della legge impone che la vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto.

E’ bene ricordare che oggi le bilance commercializzate sono per la maggiore bilance elettroniche, munite di dispositivo che annulla la tara.

Alcuni modelli sono forniti di dispositivi che bloccano la tara annullata: si ricorda che nella vendita diretta al pubblico è fatto divieto di utilizzare questo dispositivo.

Ogni ciclo di pesata deve mettere in condizioni il pubblico acquirente di vedere la bilancia che segni lo zero sia nel display del peso che in quello del prezzo e dell’importo.

Dopo aver applicato la tara sul piatto merci, il display del peso deve visualizzare il valore della tara. Solo adesso è possibile mettere in funzione il dispositivo che annulla la tara; dopo questa operazione, è possibile mettere la merce sul piatto di pesatura, quindi digitare il relativo prezzo al kg.

Peso della carta avvolgente

Il controllo del peso della carta, per una eventuale contestazione, deve essere effettuato con una bilancia che abbia la precisione non inferiore a 1/3 della carta stessa.

Vendita all'Ingrosso

L’art. 3 della legge non obbliga di munire gli strumenti di sistema per annullare la tara: impone che si deve vendere al netto.

Gli imballi debbono portare impresso, o con etichette, il proprio peso in modo da permettere di sottrarre, a calcolo, il peso della tara o delle tare dal peso lordo.

Naturalmente sono previsti pure strumenti muniti di sistema che annulla la tara e indichi il peso netto come ad esempio: aste tare, dispositivo PN, sistema elettronico, ecc.

Importante: La legge del peso netto è entrata in vigore il 25 agosto 1982.

La pesatura sui ponti in bilico di grandi derrate sfuse su camion continua, senza innovazioni, agli effetti del peso netto.

Infatti sui ponti in bilico la tara ed il peso lordo vengono effettuati in tempi diversi ed il peso netto lo si ottiene con sottrazione ( manuale o automatico effettuato dallo strumento).

Classi di precisione

La legge ed il regolamento in questione prevedono che dal 1 gennaio 1983 i dettaglianti devono possedere bilance con le seguenti divisioni:

· 5 g per i prodotti ortofrutticoli, i cereali, il pane, gli sfarinati ed i derivati.

· 2 g per i generi di salumerie, i latticini, i formaggi, le carni di ogni specie

animale, i prodotti ittici, gli alimenti dolci, il caffè, il thè e funghi.

· 1 g per la pesatura di tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche.

Collocazione delle bilance

L’articolo 5 della legge prevede che le bilance devono essere collocate nel locale di vendita in modo da consentire all’acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e della parte frontale e laterale della bilancia stessa.

Prodotti prepesati

Per i prodotti in imballo scatola e con etichetta singola di preconfenzione l’acquirente può chiedere l’apertura della confezione per constatare il peso reale, come prescritto nell’art. 3 comma 2 delle norme di esecuzioni della legge 5 agosto 1981, n. 441.

Sanzioni sul peso netto

Riportiamo integralmente l’articolo 5 della legge:

Fatta salva l’applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l’inosservanza delle norme di cui agli art. 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150 mila a lire 600 mila.

Per la vendita all’ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.

Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l’inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previste dall’articolo 6.

Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi devoluti all’erario.

Il rapporto previsto dall’articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

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