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Legge
e regolamento del peso netto e classi di precisione
(legge
5 agosto 1981 n. 441 DD.MM. 24 febbraio e 15 marzo 1982).
La
legge, generalmente denominata “Peso Netto”,
è stata promulgata il 5 agosto 1981 n. 441 ( G.U. 10/8/81 n. 218).
L’articolo
6 di detta legge delega il Ministero dell’Industria ad emanare
un regolamento di applicazione che stabilisca i criteri di applicazione
della stessa.
Questo
regolamento è stato firmato il 24 febbraio 1982, pubblicato sulla
G.U. del 6 marzo 1982, n. 64, e successivamente modificato negli
articoli 8 e 14 con D.M. 15 marzo 1982 pubblicato sulla G.U. del
20 marzo 1982, n. 78.
Pertanto
la legge ha sua piena applicazione.
La
vendita a peso netto
L’art.
1 della legge impone che la vendita delle merci, il cui prezzo sia
fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al
netto della tara.
L’art.
2 della legge impone che la vendita al minuto ed a peso delle
merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance che
consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto.
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E’
bene ricordare che oggi le bilance commercializzate sono per
la maggiore bilance elettroniche, munite di dispositivo che
annulla la tara.
Alcuni
modelli sono forniti di dispositivi che bloccano la tara annullata:
si ricorda che nella vendita diretta al pubblico è fatto divieto
di utilizzare questo dispositivo.
Ogni
ciclo di pesata deve mettere in condizioni il pubblico acquirente
di vedere la bilancia che segni lo zero sia nel display del
peso che in quello del prezzo e dell’importo.
Dopo
aver applicato la tara sul piatto merci, il display del peso
deve visualizzare il valore della tara. Solo adesso è possibile
mettere in funzione il dispositivo che annulla la tara; dopo
questa operazione, è possibile mettere la merce sul piatto
di pesatura, quindi digitare il relativo prezzo al kg.
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Peso
della carta avvolgente
Il
controllo del peso della carta, per una eventuale contestazione,
deve essere effettuato con una bilancia che abbia la precisione
non inferiore a 1/3 della carta stessa.
Vendita
all'Ingrosso
L’art.
3 della legge non obbliga di munire gli strumenti di sistema per
annullare la tara: impone che si deve vendere al netto.
Gli
imballi debbono portare impresso, o con etichette, il proprio peso
in modo da permettere di sottrarre, a calcolo, il peso della tara
o delle tare dal peso lordo.
Naturalmente
sono previsti pure strumenti muniti di sistema che annulla la tara
e indichi il peso netto come ad esempio: aste tare, dispositivo
PN, sistema elettronico, ecc.
Importante:
La legge del peso netto è entrata in vigore il 25 agosto 1982.
La
pesatura sui ponti in bilico di grandi derrate sfuse su camion continua,
senza innovazioni, agli effetti del peso netto.
Infatti
sui ponti in bilico la tara ed il peso lordo vengono effettuati
in tempi diversi ed il peso netto lo si ottiene con sottrazione
( manuale o automatico effettuato dallo strumento).
Classi
di precisione
La
legge ed il regolamento in questione prevedono che dal 1 gennaio
1983 i dettaglianti devono possedere bilance con le seguenti divisioni:
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·
5 g per i prodotti ortofrutticoli, i cereali, il pane,
gli sfarinati ed i derivati.
·
2 g per i generi di salumerie, i latticini, i formaggi,
le carni di ogni specie
animale,
i prodotti ittici, gli alimenti dolci, il caffè, il thè e
funghi.
·
1 g per la pesatura di tartufi, spezie, erbe officinali
e aromatiche.
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Collocazione
delle bilance
L’articolo
5 della legge prevede che le bilance devono essere collocate nel
locale di vendita in modo da consentire all’acquirente la
visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e
della parte frontale e laterale della bilancia stessa.
Prodotti
prepesati
Per
i prodotti in imballo scatola e con etichetta singola di preconfenzione
l’acquirente può chiedere l’apertura della confezione
per constatare il peso reale, come prescritto nell’art. 3
comma 2 delle norme di esecuzioni della legge 5 agosto 1981, n.
441.
Sanzioni sul peso netto
Riportiamo
integralmente l’articolo 5 della legge:
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Fatta
salva l’applicazione della legge penale, ove i fatti
che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente
legge costituiscano reato, per l’inosservanza delle
norme di cui agli art. 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 150 mila a lire 600
mila.
Per
la vendita all’ingrosso la sanzione amministrativa di
cui al comma precedente è duplicata.
Le
stesse sanzioni amministrative si applicano per l’inosservanza
delle norme di cui al decreto ministeriale previste dall’articolo
6.
Le
sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono
applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed
i relativi proventi devoluti all’erario.
Il
rapporto previsto dall’articolo 7 della predetta legge
24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli uffici
provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
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