Decreto 28 marzo 2000 N° 182

Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio.

Il 28 Marzo 2000 con il decreto ministeriale n. 182/2000 pubblicato in G.U. il 4/07/2000, in attuazione della Legge n. 77/97, vengono emanate le direttive di attuazione del “NUOVO SERVIZIO METROLOGICO” effettuato dalle Camere di Commercio.

Il decreto specifica:

· “Verificazione periodica”:

Gli strumenti per pesare devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione e in seguito, ogni 3 anni a decorrere dalla data dell’ultima verificazione effettuata;

· “Verificazione eseguita dalle camere di commercio”

1) La verificazione periodica è effettuata dalle camere di commercio competenti territorialmente presso la loro sede o , su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalità stabilite dalle stesse camere di commercio.

2) L’esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario della camera di commercio responsabile dell’operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione.

· “Verificazione eseguita da laboratori accreditati”

La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

· “Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici”

La verificazione periodica degli strumenti per pesare verificati e marchiati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita, soltanto per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso.

· Strumenti difettosi – strumenti riparati”

1) Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente (vedi Errori Massimi tollerati in servizio), o che presentano difetti tali da pregiudicare l’affidabilità metrologica, per i quali il funzionario responsabile ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall’utente nel luogo dell'attività purchè non utilizzati . Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, una volta eseguito l’ordine di aggiustamento.

2) L’utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modificazione o riparazione dei propri strumenti che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

· Obblighi degli utenti:

1) Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica devono:

a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;

b) mantenere l’integrità della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di riparazione dello strumento che richiede una nuova verificazione;

c) Non utilizzare strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;

2) Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto a), b), c) è equiparata ad inadempienza all’obbligo della verificazione periodica.

E’ chiaro che queste disposizioni portano una semplificazione nella verificazione periodica:

1) Gli strumenti di nuova acquisizione devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro utilizzazione.

2) La 1° verificazione periodica può essere eseguita anche dal fabbricante dello strumento di pesatura, purchè esso sia in possesso del Certificato di Approvazione della garanzia di qualità della produzione.

3) Viene stabilito che gli strumenti vengono verificati ogni 3 anni, e ogni qual volta che lo strumento subisce una riparazione o la manomissione dei sigilli.

4) La verificazione periodica viene eseguita dalla camera di commercio o da laboratori accreditati.

5) Lo strumento che non supera l’esame di verificazione NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO, dopo l’esecuzione della riparazione deve essere sottoposto a nuova verificazione.

6) E’ obbligo dell’utente utilizzatore, garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando i documenti che certificato la loro funzionalità; nonché mantenere l’integrità di tutti i sigilli di garanzia dello strumento e dell’etichetta di verificazione.