Decreto
28 marzo 2000 N° 182
Regolamento
recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere
di commercio.
Il
28 Marzo 2000 con il decreto ministeriale n. 182/2000 pubblicato
in G.U. il 4/07/2000, in attuazione della Legge n. 77/97, vengono
emanate le direttive di attuazione del “NUOVO SERVIZIO
METROLOGICO” effettuato dalle Camere di Commercio.
Il
decreto specifica:
·
“Verificazione periodica”:
Gli
strumenti per pesare devono essere sottoposti a verificazione periodica
entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione
e in seguito, ogni 3 anni a decorrere dalla data dell’ultima
verificazione effettuata;
·
“Verificazione eseguita dalle camere di commercio”
1)
La verificazione periodica è effettuata dalle camere di commercio
competenti territorialmente presso la loro sede o , su richiesta
degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti
secondo modalità stabilite dalle stesse camere di commercio.
2)
L’esito positivo della verificazione periodica è attestato
dal funzionario della camera di commercio responsabile dell’operazione,
mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando
etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione.
·
“Verificazione eseguita da laboratori accreditati”
La
verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori
accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse,
i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
·
“Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici”
La
verificazione periodica degli strumenti per pesare verificati e
marchiati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia
della qualità della produzione, può essere eseguita, soltanto per
la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da
parte del fabbricante stesso.
·
Strumenti difettosi – strumenti riparati”
1)
Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori
del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa
vigente (vedi Errori Massimi tollerati
in servizio), o che presentano difetti tali da pregiudicare
l’affidabilità metrologica, per i quali il funzionario responsabile
ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti
dall’utente nel luogo dell'attività purchè non utilizzati
. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta
di una nuova verificazione periodica, una volta eseguito l’ordine
di aggiustamento.
2)
L’utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica
qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento,
alla modificazione o riparazione dei propri strumenti che comporti
la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche
di tipo elettronico.
·
Obblighi degli utenti:
1) Gli utenti metrici soggetti all’obbligo
della verificazione periodica devono:
a) garantire il corretto funzionamento
dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
b) mantenere l’integrità della
etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio,
sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione,
tranne nel caso di riparazione dello strumento che richiede una
nuova verificazione;
c) Non utilizzare strumenti non conformi,
difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;
2) Il mancato rispetto delle prescrizioni
di cui al punto a), b), c) è equiparata ad inadempienza all’obbligo
della verificazione periodica.
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E’
chiaro che queste disposizioni portano una semplificazione
nella verificazione periodica:
1)
Gli strumenti di nuova acquisizione devono
essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni
dall’inizio della loro utilizzazione.
2)
La 1° verificazione periodica può essere eseguita
anche dal fabbricante dello strumento di pesatura, purchè
esso sia in possesso del Certificato di Approvazione della
garanzia di qualità della produzione.
3)
Viene stabilito che gli strumenti vengono verificati
ogni 3 anni, e ogni qual volta che lo strumento subisce
una riparazione o la manomissione dei sigilli.
4)
La verificazione periodica viene eseguita dalla
camera di commercio o da laboratori accreditati.
5)
Lo strumento che non supera l’esame di
verificazione NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO, dopo
l’esecuzione della riparazione deve essere sottoposto
a nuova verificazione.
6)
E’ obbligo dell’utente utilizzatore,
garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando
i documenti che certificato la loro funzionalità; nonché mantenere
l’integrità di tutti i sigilli di garanzia dello strumento
e dell’etichetta di verificazione.
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