Metrologia Legale  
Società Bilanciai Pordenonesi


Precondizionamento in massa o in volume di prodotti in imballaggi preconfezionati, ed etichettatura.

I prodotti preconfezionati, secondo criteri di volume o di massa, con lo sviluppo sempre maggiore della grande distribuzione stanno assumendo, ed assumeranno sempre di più un ruolo importante. In quanto merci destinate al consumatore finale devono poter essere acquisiti in modo rapido tutte le informazioni relative alle caratteristiche del prodotto stesso.

In considerazione di ciò il legislatore comunitario, e successivamente quello nazionale, hanno ritenuto di dover imporre alcune regole alle aziende produttrici.

I prodotti preconfezionati, come definizione, sono quei prodotti avvolti da un involucro, anche parzialmente e non necessariamente ermetico, che deve essere manomesso per poter accedere al prodotto.

Può essere considerato una valida alternativa alla sigillatura qualsiasi sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro o del contenitore.

Le principali disposizioni, in vigore per i prodotti (liquidi / non liquidi, alimentari / non alimentari) imballati in quantità determinate in assenza dell'utente, sono contenute principalmente in tre direttive comunitarie ed un norma nazionale:

    • Direttiva 75/106/CEE
    • Direttiva 80/232/CEE

Queste due direttive fissano, per i prodotti liquidi (vino, acqua minerale, ecc.) e per quelli non liquidi, i volumi e le quantità in massa nei quali essi sono preimballati (gamme).

Le direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE disciplinano i controlli sul rispetto dei volumi e delle quantità da parte dei fabbricanti o di chi effettua il riempimento dell'imballaggio, armonizzando i metodi di controllo metrologico.

All'origine queste direttive sono state adottate perché le divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali costituivano un intralcio agli scambi e impedivano la diffusione di informazioni precise sui prodotti a tutela dei consumatori.

La normativa nazionale sui preimballaggi è costituita dal D.P.R. 26 maggio 1980 n. 191 di disciplina metrologica del preconfezionamento, in volume o in massa, dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE.

Gli obblighi principali che le dette normative nazionali e comunitarie prescrivono alle aziende riguardano la fase di confezionamento e comprendono le iscrizioni metrologiche da riportare sul prodotto:

  • Valore della quantità nominale in massa o volume
  • Valori delle gamme fissate di quantità nominali
  • Sigla per l'identificazione del lotto di appartenenza

Tolleranza da applicare e metodi di controllo da eseguire, da parte del fabbricante o di chi effettua il riempimento dell'imballaggio prima di essere immesso sul mercato.

Le iscrizioni metrologiche, da riportare sugli imballaggi preconfezionati, comprendono:

  • Indicazione della massa nominale o del volume nominale dei prodotti
  • Eventuali indicazioni previste da specifiche norme.

Le unità di misura legali, che devono essere utilizzate nella normativa comunitaria, sono quelle del sistema SI (Sistema Internazionale) o loro multipli o sottomultipli; mentre la normativa nazionale prevede l'indicazione delle quantità esclusivamente in litri, centilitri o millilitri, per i volumi, ed in chilogrammi o grammi, per la massa nominale.

Dette indicazioni possono essere accompagnate da unità di altri sistemi di misura, come ad esempio quello inglese (libbre, once, galloni, ecc.).

La doppia indicazione sulla confezione è autorizzata dalla specifica direttiva comunitaria sulle unità di misura fino alla fine del 2009, prescrivendo che l'indicazione supplementare (in unità diverse da quelle del sistema SI) deve essere riportata sulla confezione con caratteri di minor rilievo ed evidenza.

La deroga della doppia indicazione è stata prevista, nella direttiva dell'Unione Europea, per facilitare gli scambi commerciali con i Paesi dell'area americana e asiatica, dove ancora vengono utilizzate altre unità di misura, per non gravare l'industria europea di ulteriori costi, dovuti al mantenimento di differenti linee di produzione dello stesso tipo di prodotto.

I controlli vengono effettuati mediante strumenti di misura legali, adatti alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore; in particolare, detti strumenti devono possedere adeguate caratteristiche metrologiche e tecniche.

Il marchio CEE, rappresentato dalla lettera "e", non è altro che la dichiarazione di conformità delle modalità di confezionamento dei prodotti alle disposizioni previste dalla legge 690/1978, nonché dei controlli effettuati; per cui esso può essere riportato accanto all'indicazione ella quantità di un prodotto corrispondente ad un valore obbligatorio nazionale o ad un valore di libera scelta.

Le gamme obbligatorie nazionali, di cui al D.P.R. 391/1980, diverse da quelle opzionali comunitarie, non possono essere accompagnate dal marchio CEE, anche se il controllo viene effettuato secondo la normativa comunitaria.

Queste norme forniscono un'importante protezione per i consumatori e facilitano le comparazioni tra quantità e prezzo, tra differenti confezioni dello stesso prodotto e differenti misure dell'involucro.

Negli ultimi tempi una nuova definizione si è aggiunta a quella di preconfezionato: "preincartato", non prevista dalla direttiva 79/112/CEE; tale nuova definizione ha lo scopo di individuare e precisare gli adempimenti di etichettatura conseguenti all'attività di preconfezionamento negli esercizi di vendita, per la consegna diretta all'acquirente o per la vendita a libero servizio.

I prodotti confezionati a tali condizioni, siano essi ermeticamente chiusi o sigillati o semplicemente avvolti dall'involucro, sono considerati non preconfezionati ai fini dell'etichettatura e, pertanto, non ricadenti nel campo d'applicazione delle norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Anche in tale tipo di prodotti rimane la competenza della metrologia legale per i controlli di volume e peso riportati sulle confezioni.

Strumenti per pesare utilizzati nel preconfenzionamento e nel preincartato

Tutti gli strumenti per pesare utilizzati nell’ambito della determinazione del prezzo in funzione della massa, di prodotti confezionati e preimballati utilizzati nella vendita diretta al pubblico, devono soddisfare i requisiti della direttiva 90/384/CEE, e del Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517. ( v.di cap. ) “ Determinazione del prezzo in funzione del peso per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

 

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