Precondizionamento
in massa o in volume di prodotti in imballaggi preconfezionati,
ed etichettatura.
I
prodotti preconfezionati, secondo criteri di volume o di massa,
con lo sviluppo sempre maggiore della grande distribuzione stanno
assumendo, ed assumeranno sempre di più un ruolo importante. In
quanto merci destinate al consumatore finale devono poter essere
acquisiti in modo rapido tutte le informazioni relative alle caratteristiche
del prodotto stesso.
In
considerazione di ciò il legislatore comunitario, e successivamente
quello nazionale, hanno ritenuto di dover imporre alcune regole
alle aziende produttrici.
I
prodotti preconfezionati, come definizione, sono quei prodotti avvolti
da un involucro, anche parzialmente e non necessariamente ermetico,
che deve essere manomesso per poter accedere al prodotto.
Può
essere considerato una valida alternativa alla sigillatura qualsiasi
sistema di chiusura autodistruggente all'atto dell'apertura dell'involucro
o del contenitore.
Le
principali disposizioni, in vigore per i prodotti (liquidi / non
liquidi, alimentari / non alimentari) imballati in quantità determinate
in assenza dell'utente, sono contenute principalmente in tre direttive
comunitarie ed un norma nazionale:
- Direttiva
75/106/CEE
- Direttiva
80/232/CEE
Queste
due direttive fissano, per i prodotti liquidi (vino, acqua minerale,
ecc.) e per quelli non liquidi, i volumi e le quantità in massa
nei quali essi sono preimballati (gamme).
Le
direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE disciplinano i controlli sul rispetto
dei volumi e delle quantità da parte dei fabbricanti o di chi effettua
il riempimento dell'imballaggio, armonizzando i metodi di controllo
metrologico.
All'origine
queste direttive sono state adottate perché le divergenze esistenti
tra le legislazioni nazionali costituivano un intralcio agli scambi
e impedivano la diffusione di informazioni precise sui prodotti
a tutela dei consumatori.
La
normativa nazionale sui preimballaggi è costituita dal D.P.R. 26
maggio 1980 n. 191 di disciplina metrologica del preconfezionamento,
in volume o in massa, dei preimballaggi di tipo diverso da quello
CEE.
Gli
obblighi principali che le dette normative nazionali e comunitarie
prescrivono alle aziende riguardano la fase di confezionamento e
comprendono le iscrizioni metrologiche da riportare sul prodotto:
- Valore
della quantità nominale in massa o volume
- Valori
delle gamme fissate di quantità nominali
- Sigla
per l'identificazione del lotto di appartenenza
Tolleranza
da applicare e metodi di controllo da eseguire, da parte del fabbricante
o di chi effettua il riempimento dell'imballaggio prima di essere
immesso sul mercato.
Le
iscrizioni metrologiche, da riportare sugli imballaggi preconfezionati,
comprendono:
- Indicazione
della massa nominale o del volume nominale dei prodotti
- Eventuali
indicazioni previste da specifiche norme.
Le
unità di misura legali, che devono essere utilizzate nella normativa
comunitaria, sono quelle del sistema SI (Sistema Internazionale)
o loro multipli o sottomultipli; mentre la normativa nazionale prevede
l'indicazione delle quantità esclusivamente in litri, centilitri
o millilitri, per i volumi, ed in chilogrammi o grammi, per la massa
nominale.
Dette
indicazioni possono essere accompagnate da unità di altri sistemi
di misura, come ad esempio quello inglese (libbre, once, galloni,
ecc.).
La
doppia indicazione sulla confezione è autorizzata dalla specifica
direttiva comunitaria sulle unità di misura fino alla fine del 2009,
prescrivendo che l'indicazione supplementare (in unità diverse da
quelle del sistema SI) deve essere riportata sulla confezione con
caratteri di minor rilievo ed evidenza.
La
deroga della doppia indicazione è stata prevista, nella direttiva
dell'Unione Europea, per facilitare gli scambi commerciali con i
Paesi dell'area americana e asiatica, dove ancora vengono utilizzate
altre unità di misura, per non gravare l'industria europea di ulteriori
costi, dovuti al mantenimento di differenti linee di produzione
dello stesso tipo di prodotto.
I
controlli vengono effettuati mediante strumenti di misura legali,
adatti alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con
le disposizioni metriche in vigore; in particolare, detti strumenti
devono possedere adeguate caratteristiche metrologiche e tecniche.
Il
marchio CEE, rappresentato dalla lettera "e", non è altro
che la dichiarazione di conformità delle modalità di confezionamento
dei prodotti alle disposizioni previste dalla legge 690/1978, nonché
dei controlli effettuati; per cui esso può essere riportato accanto
all'indicazione ella quantità di un prodotto corrispondente ad un
valore obbligatorio nazionale o ad un valore di libera scelta.
Le
gamme obbligatorie nazionali, di cui al D.P.R. 391/1980, diverse
da quelle opzionali comunitarie, non possono essere accompagnate
dal marchio CEE, anche se il controllo viene effettuato secondo
la normativa comunitaria.
Queste
norme forniscono un'importante protezione per i consumatori e facilitano
le comparazioni tra quantità e prezzo, tra differenti confezioni
dello stesso prodotto e differenti misure dell'involucro.
Negli
ultimi tempi una nuova definizione si è aggiunta a quella di preconfezionato:
"preincartato", non prevista dalla direttiva 79/112/CEE;
tale nuova definizione ha lo scopo di individuare e precisare gli
adempimenti di etichettatura conseguenti all'attività di preconfezionamento
negli esercizi di vendita, per la consegna diretta all'acquirente
o per la vendita a libero servizio.
I
prodotti confezionati a tali condizioni, siano essi ermeticamente
chiusi o sigillati o semplicemente avvolti dall'involucro, sono
considerati non preconfezionati ai fini dell'etichettatura e, pertanto,
non ricadenti nel campo d'applicazione delle norme concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Anche
in tale tipo di prodotti rimane la competenza della metrologia legale
per i controlli di volume e peso riportati sulle confezioni.
Strumenti
per pesare utilizzati nel preconfenzionamento e nel preincartato
Tutti
gli strumenti per pesare utilizzati nell’ambito della determinazione
del prezzo in funzione della massa, di prodotti confezionati e preimballati
utilizzati nella vendita diretta al pubblico, devono soddisfare
i requisiti della direttiva 90/384/CEE, e del Decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 517. ( v.di cap. ) “ Determinazione del
prezzo in funzione del peso per la vendita diretta al pubblico e
la confezione di preimballaggi.
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