D.L. 29 dicembre 1992 n. 517 - Direttiva 90/384/CEE

Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Il D.L. 29/12/1992 n. 517, si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Art. 2 del D.L. 517:

1. Agli effetti del presente decreto vengono dati le seguenti definizioni:

“Strumento per pesare”: uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Può inoltre, servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche, correlati con la massa;

“Strumento per pesare a funzionamento non automatico” : uno strumento per pesare che richiede l’intervento di un operatore durante la pesatura;

“Organismo notificato”: un organismo che figura in un elenco stabilito in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 20 giugno 1990, n. 90/384 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

2. Nell’utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere a) e b) seguenti:

a)

1)   Determinazione della massa per le transazioni commerciali;

2)   Determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, 
    un premio, un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo 
    analogo;

3)   Determinazione del peso per l’applicazione di disposizioni legislative o 
    regolamentari; perizie giudiziarie;

4)   Determinazione di peso nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti 
    per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

5)   Determinazione del peso per la fabbricazione di medicine su prescrizione in 
    farmacia e determinazione dei pesi in occasione delle analisi effettuate in 
    laboratori medici e farmaceutici;

6)   Determinazione del prezzo in funzione del peso per la vendita diretta al pubblico e 
    la confezione di preimballaggi;

b) Tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).

L’art. 3 del D.L. 29/12/1992 n. 517 prescrive:

· Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il marchio di conformità CE.

· Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all’art. 2. Comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti essenziali di cui all’allegato I. e che in conformità alle disposizioni del presente decreto recano il marchio di conformità CE di cui all’allegato II.

Gli strumenti per pesare che vengono utilizzati in rapporto con terzi, per soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 2 comma 2 lettera a) devono possedere i seguenti requisiti:

ALLEGATO II del D.L. 29/12/1992 n. 517:

Comma 2: - Dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della produzione)

L'allegato II al comma 2 prevede la possibilità di certificare il sistema di garanzia della qualità della produzione di un fabbricante di strumenti per pesare.

Il fabbricante in possesso del " Certificato di Approvazione del Sistema di Garanzia della qualità" oppone il marchio CE su ciascuno strumento e le iscrizioni previste nell'allegato IV.

L’ALLEGATO IV del D.L. 29/12/1992 n. 517 prescrive:

1.1. Strumenti sottoposti alla procedura CE di valutazione della conformità CE

Questi strumenti devono recare:

a) Il marchio di conformità CE seguito dalle ultime cifre dell’anno in cui è stato apposto;

Il simbolo di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verificazione CE.

Il marchio e le iscrizioni sopra indicate sono apposti sullo strumento, raggruppati in modo distinto.

b) Un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero;

c) le seguenti iscrizioni; se del caso:

· numero del certificato di approvazione del tipo

· Marchio o nome del fabbricante

· Classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizontali unite da due semicerchi,

· Portata massima, nella forma di Max…

· Portata minima, nella forma di Min…

· Divisione di verifica, nella forma e =

· Numero di serie,

Esempio di etichetta “ Dati Metrologici

Per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate: marchio di identificazione su ciascuna unità,

· Divisione, se diversa da “e” nella forma di d =…
· Effetto massimo sottrattivo di tara nella forma T = + …
· Effetto massimo additivo di tara se è diverso da “Max” nella forma T = - …
· Divisione di tara, se è diversa da “d” nella forma dT = …
· Carico limite, se è diverso da “Max” nella forma Lim….
· Valori limite di temperature nella forma …°C/…°C
· Rapporto tra ricettore di peso e di carico

2.2.   Gli strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l’apposizione del 
      marchio CE di conformità e/o delle iscrizioni. Questi devono essere tali da rendere 
      impossibile l’asportazione del marchio e delle iscrizioni senza danneggiarli nonché 
      tali che il marchio e le iscrizioni siano, chiaramente visibili quando lo strumento è 
      installato nella sua regolare posizione di funzionamento.

2.3.  Se si utilizza una targhetta di dati questa deve poter essere sigillata, a meno che 
      la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della 
      medesima. Se la targhetta è sigillabile, deve essere possibile apporvi un marchio 
      di controllo.

2.4.  Le iscrizioni Max, Min, e, d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di 
      visualizzazione del risultato della pesata, se già non vi si trovano.

2.5.  Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere collegato 
      ad uno o più ricettori del carico devono essere riportate le iscrizioni relative ai 
      suddetti ricettori.

3. Altri strumenti

Gli altri strumenti ( per usi diversi all’art. 2 comma 2 lettera b) descritto al capitolo precedente) devono recare:

· Il marchio o il nome del fabbricante,

· La portata massima, nella forma Max….

Questi strumenti non possono avere il contrassegno verde con la lettera M di cui al punto 1.1.b).

3. Simbolo restrittivo d’uso previsto all’art. 1

Questo simbolo è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.

Simbolo previsto per strumenti OMOLOGATI


Simbolo restrittivo previsto per strumenti     NON omologati

Si ricorda agli utilizzatori che gli strumenti per pesare utilizzati in rapporto con terzi devono possedere una targhetta riportante tutti i dati metrologici, il marchio CE, il quadratino VERDE con la lettera M, e i marchi degli organismi notificati per come descritto al precedente cap. ALLEGATO IV.

All’acquisto di uno strumento di pesatura, utilizzato in rapporto con terzi, “ comunemente dette bilance OMOLOGATE “ come specificato al cap. 1.1 . , fare attenzione che lo strumento sia accompagnato dalla “Dichiarazione di Conformità” dove viene dichiarato che lo strumento per pesare è conforme alla direttiva 90/384/CEE; con rif. alla norma EN 45501,

Tutti gli strumenti per pesare sprovvisti di tale dichiarazione, non possono essere utilizzati nelle transazioni commerciali.

Tutti gli strumenti che non vengono utilizzati in rapporto con terzi, possono essere anche del tipo NON Omologato, pertanto saranno in possesso del simbolo restrittivo : quadratino ROSSO 25x25mm con lettera M nera , il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato

Anche questi strumenti sono in possesso della dichiarazione di conformità CE, ma essa riguarda solamente i requisiti di compatibilità elettromagnetica richiesti dalla direttiva 89/336/CEE.

Quindi fare attenzione a non confondere una marchiatura CE secondo la direttiva 89/336/CEE, con una marchiatura CE secondo la direttiva 90/384/CEE. (Vedi)

CONSIGLI PER L'UTENTE: nell'interpretazione del D.L. 29/12/1992 n. 517.

E' bene ricordare che tutte le attività commerciali e industriali, che determinano una massa in funzione di un prezzo o di una prestazione, lo strumento per pesare utilizzato deve essere del tipo OMOLOGATO.

es. attività commerciali per la vendita al minuto o all'ingrosso dei seguenti prodotti:

prodotti ortofrutticoli, cereali, pane, sfarinati e derivati - generi di salumerie, latticini, formaggi - le carni di ogni specie animale, i prodotti ittici - gli alimenti dolci, il caffè, il thè, funghi, tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche ecc.

Si ricorda inoltre, che le attività di bar e ristorazione, devono utilizzare strumenti per pesare del tipo omologato; determinare il prezzo di un "panino" o di una "fiorentina" viene effettuata secondo quantità e qualità.

Per le attività industriali è bene ricordare che la determinazione di una massa, o di un quantitativo di pezzi, nel contesto di una prestazione ( es. conto lavorazione) deve essere effettuata con uno strumento del tipo OMOLOGATO.