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L’art. 3 del D.L. 29/12/1992 n. 517 prescrive: · Possono essere immessi sul mercato soltanto gli strumenti che recano il nome del fabbricante e la portata massima, ovvero il marchio di conformità CE. · Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all’art. 2. Comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti essenziali di cui all’allegato I. e che in conformità alle disposizioni del presente decreto recano il marchio di conformità CE di cui all’allegato II. Gli strumenti per pesare che vengono utilizzati in rapporto con terzi, per soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 2 comma 2 lettera a) devono possedere i seguenti requisiti: ALLEGATO II del D.L. 29/12/1992 n. 517: Comma 2: - Dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della produzione) L'allegato II al comma 2 prevede la possibilità di certificare il sistema di garanzia della qualità della produzione di un fabbricante di strumenti per pesare. Il fabbricante in possesso del " Certificato di Approvazione del Sistema di Garanzia della qualità" oppone il marchio CE su ciascuno strumento e le iscrizioni previste nell'allegato IV. L’ALLEGATO IV del D.L. 29/12/1992 n. 517 prescrive: 1.1. Strumenti sottoposti alla procedura CE di valutazione della conformità CE Questi strumenti devono recare: a) Il marchio di conformità CE seguito dalle ultime cifre dell’anno in cui è stato apposto; Il simbolo di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verificazione CE. Il marchio e le iscrizioni sopra indicate sono apposti sullo strumento, raggruppati in modo distinto. b) Un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero; c) le seguenti iscrizioni; se del caso: · numero del certificato di approvazione del tipo · Marchio o nome del fabbricante · Classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizontali unite da due semicerchi, · Portata massima, nella forma di Max… · Portata minima, nella forma di Min… · Divisione di verifica, nella forma e = · Numero di serie, Esempio di etichetta “ Dati Metrologici
Per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate: marchio di identificazione su ciascuna unità, ·
Divisione, se diversa da “e” nella forma di d =…
2.2. Gli strumenti devono essere muniti
di opportuni spazi per l’apposizione del
2.3. Se si utilizza una targhetta di
dati questa deve poter essere sigillata, a meno che
2.4. Le iscrizioni Max, Min, e, d, devono
essere ripetute vicino al dispositivo di
2.5. Su ciascun dispositivo di misurazione
del carico che sia o possa essere collegato 3. Altri strumenti Gli altri strumenti ( per usi diversi all’art. 2 comma 2 lettera b) descritto al capitolo precedente) devono recare: · Il marchio o il nome del fabbricante, · La portata massima, nella forma Max…. Questi strumenti non possono avere il contrassegno verde con la lettera M di cui al punto 1.1.b). 3. Simbolo restrittivo d’uso previsto all’art. 1 Questo simbolo è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.
CONSIGLI PER L'UTENTE: nell'interpretazione del D.L. 29/12/1992 n. 517. E' bene ricordare che tutte le attività commerciali e industriali, che determinano una massa in funzione di un prezzo o di una prestazione, lo strumento per pesare utilizzato deve essere del tipo OMOLOGATO. es. attività commerciali per la vendita al minuto o all'ingrosso dei seguenti prodotti: prodotti ortofrutticoli, cereali, pane, sfarinati e derivati - generi di salumerie, latticini, formaggi - le carni di ogni specie animale, i prodotti ittici - gli alimenti dolci, il caffè, il thè, funghi, tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche ecc. Si ricorda inoltre, che le attività di bar e ristorazione, devono utilizzare strumenti per pesare del tipo omologato; determinare il prezzo di un "panino" o di una "fiorentina" viene effettuata secondo quantità e qualità. Per le attività industriali è bene ricordare che la determinazione di una massa, o di un quantitativo di pezzi, nel contesto di una prestazione ( es. conto lavorazione) deve essere effettuata con uno strumento del tipo OMOLOGATO.
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