|
Infine è bene ricordare che con
l’esperienza della Direttiva 90/384/CEE, si è evidenziato come
questo genere di requisiti essenziali necessiti di
un’interpretazione omogenea per quanto riguarda il software, in
modo da evitare un trattamento disuguale dei clienti da parte dei
diversi Enti Certificati Europei.
Il
risultato delle conseguenti discussioni avvenute nel WELMEC
WG2 è stato la
pubblicazione nel 1995 della
Guida di WELMEC “Guida
per esaminare il Software (strumenti per pesare non-automatici)” ;
dal 1997 questa guida è stata applicata anche agli strumenti
automatici.
La guida 2.3 riguarda principalmente
sistemi che contengono computer liberamente programmabili.
Sulla base dell’esperienza col WELMEC
Guide 2.3 per bilance, e vista l’importanza crescente del
software nella metrologia legale, il nuovo Gruppo di Lavoro
WELMEC 7, denominato
“Software”, cominciò
la sua attività nel 1996 come successore del primo WG7
su Equipaggiamento Periferico, Interfacce e Microcomputer.
Lo
scopo del nuovo “WG7 software” è quello di armonizzare la
procedura di approvazione di modello da parte degli Enti
Certificatori Europei per quanto riguarda il software di strumenti
di misura coperti dalla Direttiva MID.
La
Guida attuale è il risultato di 2 anni di lavoro del nuovo
WELMEC WG7. Esso tende
a rendere consapevole del fatto che il semplice test delle
prestazioni metrologiche (testing a scatola nera) di uno strumento
di misura, senza prestare attenzione al software che controlla
questo strumento, non è più in molti casi adeguato per strumenti
di misura con controllo a microprocessore, via modem o addirittura
basati su PC; questo poiché sono sostanzialmente il software e la
sua integrità che determinano le proprietà metrologiche e
l’affidabilità di uno strumento.
Siccome
la Guida copre categorie molto diverse di strumenti di misura, essa
può fornire soltanto le basi per l’esame del software.
Si
pensa che la guida verrà
integrata successivamente con allegati specifici per ciascun genere
di strumento di misura, in modo simile agli allegati contenuti nel
MID.
Lo
scopo della Guida è consentire un esame del Software uniforme in
Europa e rendere il risultato di un esame comprensibile da parte del
fabbricante.
Nella
Guida vengono valutati i seguenti aspetti:
·
grado di protezione del
softwar
·
livello di
approfondimento dell’esame del software durante l’approvazione
del modello
·
grado di conformità
tra il software implementato in uno strumento già verificato ed
il
software approvati
·
caratteristiche
tecniche degli strumenti e dei sistemi di misura
·
esempi di valutazione
del software di strumenti di misura
|
Nota:
Gli strumenti per pesare, realizzati e “Omologati” con le
nuove disposizioni della guida Welmec “Software sulla base
MID” possono
essere collegati ad un PC e da questo emettere una stampa con
i dati relativi alla transazione commerciale, tale documento
è riconosciuto legalmente valido.
Secondo le disposizioni fino ad oggi emanate, la stampa di un
documento doveva avvenire attraverso una stampante collegata
allo strumento pesatore. In caso contrario il
documento non aveva nessuna validità legale.
Oggi, grazie a queste nuove disposizioni, negli strumenti una
memoria “Registratore di eventi” provvederà a registrare
tutte le operazioni effettuate dallo strumento, quindi
“verificabili legalmente”,
in modo da accertare che i dati stampati dal PC siano
gli stessi registrati dallo strumento pesatore “Omologato” |
Data
l’importanza che rivestono le guide WELMEC
nella progettazione e costruzione di strumenti per pesare, si
consiglia agli operatori del settore di visitare il sito del Welmec.
DIRETTIVA
2004/22/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio
(MID)
Relativo
agli strumenti di misura.
La presente direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di
misura di seguito definiti:
- MI-001
Contatori dell’acqua
- MI-002
Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume
- MI-003
Contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di
misura
- MI-004
Contatori di calore
- MI-005
Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica
di quantità di
liquidi diversi dall’acqua
- MI-006
Strumenti per pesare a funzionamento automatico
- MI-007
Tassametri
- MI-008
Misure materializzate
- MI-009
Strumenti di misura della dimensione
- MI-010
Analizzatori di gas di scarico
L’obiettivo della direttiva consiste nel sostituire undici direttive
particolari relative a strumenti di misura.
La nuova direttiva segue il “nuovo approccio”, vale a
dire che prevede una maggiore responsabilità per il fabbricante e
soltanto un ruolo di controllo per gli organismi notificati e le
autorità degli Stati membri. La direttiva chiarisce e semplifica il
quadro giuridico metrologico in quanto essa evita dal prescrivere
programmi di prove specifiche e lascia maggior scelta al costruttore
circa le modalità per adempiere i suoi obblighi specifici in
termini di prestazione. La direttiva contiene gli elementi standard
di controllo del mercato (ad esempio nel caso di strumenti
indebitamente marcati).
La
direttiva stabilisce i requisiti essenziali per dieci tipi di
strumenti oltre ai requisiti di valutazione della conformità, ma
non prevede specifiche tecniche dettagliate che sarebbero troppo
restrittive nella situazione attuale di rapida evoluzione delle
tecnologie della misurazione, poiché il continuo aggiornamento
delle specifiche mediante proposte modificate si è dimostrato poco
pratico sia in termini tecnici che in quelli giuridici.
Con il Decreto
Legislativo 2 Febbraio 2007 n.22 lo Stato
italiano ha recepito la Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti
di misura.
|