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La
sezione Packaging si sviluppa su tre tematiche fondamentali:
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Precondizionamento in massa o in volume di prodotti in imballaggi preconfezionati, ed etichettatura. |
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distinzione tra prodotti preincartati e prodotti preconfezionati (o preimballati). |
Prodotti preincartati: Sono prodotti confezionati nel punto di vendita (supermercati) o piccolo esercizio alimentare. Questi possono rifornirsi di prodotti per poi tagliarli (es. salumi, carni, pesce ecc.) o effettuare porzioni (es. verdure, prodotti secchi ecc.) e venderle al consumatore. In questo caso, queste confezioni vengono definiti "PREINCARTATI", e per legge, devono riportare la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti se necessario (1), e la data di confezionamento e/o quella di scadenza (2). Il preincartato può essere realizzato solo dal venditore nel suo esercizio o nel punto vendita del supermercato. Non può essere realizzato da aziende commerciali che trasportano i loro prodotti i diversi punti vendita. L'obbligo di etichettatura sui prodotti preincartati sono quelli previsti dall'articolo 16 del Decreto Leg.vo n. 109/1992. (1) Se il prodotto viene realizzato e confezionato alla presenza dell'acquirente, il preincartato può anche non riportarte nessuna indicazione, in quanto l'acquirente riceve le informazioni prescritte direttamente attraverso i cartelli informativi posti in evidenza del banco di vendita, per quanto riguarda la quantità del prodotto questa viene indicata direttamente dallo strumento di pesatura (bilancia). Se lo stesso prodotto viene esposto per la vendita nel libero esercizio, in quanto realizzato in assenza dell'acquirente, sull'involucro del prodotto devono figurare le indicazioni prescritte dall’articolo 16 del D.L.vo n. 109 qualora queste indicazioni non sono riportate sul cartello delle informazioni, infatti, se sul cartello figurano già la denominazione di vendita del prodotto, l’elenco degli ingredienti dove previsto, il prezzo unitario, nonché eventuali altre indicazioni previste per casi specifici , non rimane che riportare sul prodotto preincarto la quantità netta ed il prezzo di vendita. (2)
Secondo il Decreto Legislativo n. 109/1992 questi prodotti non devono
riportare sull’etichetta la data di scadenza. Rimane obbligatoria invece per i
prodotti “preconfezionati” dal produttore. Secondo l’Unione
Nazionale Consumatori, l’emanando “testo unico” sull’etichettatura
alimentare non potrà ignorare la sentenza, ma la definizione
di prodotto “preincartato” certamente diventa più complicata. |
| I
prodotti preconfezionati: Gli imballaggi preconfezionati, devono indicare sull’etichetta in maniera armonizzata: Massa e Volume che essi contengono, tenendo conto di alcune caratteristiche metrologiche. Se il prodotto preconfezionato viene certificato conforme, vi figura il marchio «CEE» apposto sull’etichetta. In particolare gli imballaggi preconfezionati e i prodotti preimballati devono indicare sull’etichetta una serie di informazioni rivolte ai consumatori: il produttore o chi confeziona il prodotto è tenuto a indicare la massa o il volume contenuto, tenendo conto dell'errore massimo della misurazione consentita. Tali prodotti preconfezionati vengono venduti per
unità con un peso o un volume costante deciso in precedenza dal
produttore che ha provveduto al confezionamento del prodotto. |
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Le frodi nei prodotti preincartati o preconfezionati |
Moltissimi consumatori segnalano che nei reparti alimentari di molti supermercati le confezioni poste in vendita contenenti prodotti secchi e umidi quali per esempio: legumi, cereali, funghi secchi, ortaggi, carne, pesce ecc., spesso recano un peso dichiarato che non corrisponde a quello effettivo. A volte alcuni prodotti pesano oltre 20/50 g in più, ma molto spesso pesano diversi grammi in meno. Il Consumatore ci chiede: "una confezione con un quantitativo di prodotto inferiore a quanto dichiarato in etichetta costituisce frode in commercio?". La norma che sanziona questo tipo di condotta è
l’art 515 del Codice Penale che testualmente recita: Si deve porre attenzione che tra le cause di frode nell’esercizio del commercio si parla, tra l’altro, di “quantità diversa da quella dichiarata o pattuita”; i due termini utilizzati potrebbero equipararsi, ma nella realtà occorre fare molta attenzione perché, di fatto, evocano situazioni e considerazioni differenti. Prodotti preincartati: La modalità della frode può avere molteplici
cause: bilance mal funzionanti, (per esempio livella con bolla non
centrata, piatto spostato non inserito nell'apposita sede), precisa volontà
del commerciante di raggirare il cliente. |
Prodotti preconfezionati: Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso. La normativa in vigore per i prodotti
preconfezionati è la: "Legge
25 ottobre 1978, n. 690" In
attuazione della direttiva 76/211/CEE relativa al
precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi
preconfezionati), Modificata con la Direttiva
2007/45/CE, |
| I
prodotti preconfezionati devono avere le seguenti tolleranze: Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella seguente tabella: |

Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati, ivi indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.
La Legge 25 ottobre 1978, n. 690
stabilisce che il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve
essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
La percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno
superiore all'errore massimo tollerato deve
essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai
controlli definiti all'allegato II
della "Legge
25 ottobre 1978, n. 690" .
Nessun
preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore
massimo tollerato può essere posto in
commercio.
Occorre precisare: nella fase di confezionamento di un prodotto, il suo dosaggio avviene mediante sistema di riempimento e/o pesatura automatica che nonostante l'alta tecnologia odierna e le specifiche normative in vigore per la loro certificazione (Direttiva 2004/22/CE comunemente chiamata Direttiva MID) spesso, non sono sempre perfetti, visto che vengono influenzati da molteplici fattori, come le caratteristiche del prodotto, le oscillazioni degli impianti di dosaggio e pesatura, le condizioni climatiche e i disturbi elettromagnetici, in pratica disturbi e condizioni superiori a quelli permessi dallo strumento, questi fattori fanno sì che all’uscita dall’impianto, nonostante il peso impostato dal fabbricante, ci possano essere confezioni più pesanti o “leggere” rispetto al peso prestabilito che "forse" inavvertitamente sono state immesse nel mercato.
Normalmente il fabbricante del prodotto preconfezionato
predispone lo strumento in modo che la quantità del prodotto dosato sia
superiore a quella dichiarata. E' comunque da
precisare che non tutti si comportano allo stesso modo e a volte capita di
trovare confezioni con un peso inferiore da quello dichiarato.
Come sopra specificato la Normativa in vigore prevede il divieto di immettere
nel mercato, quindi in vendita prodotti preconfezionati con un errore relativo
alla quantità nominale dichiarata superiore a due volte l'errore di tolleranza
prestabilito per legge.
Per il venditore, il rischio è la denuncia per frode in commercio, che in caso
di condanna comporta la perdita dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma
2, D. Leg.vo 114/1998.
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