Packaging

La sezione Packaging si sviluppa su tre tematiche fondamentali:

 

Precondizionamento in massa o in volume di prodotti in imballaggi preconfezionati ed etichettatura,
distinzione tra prodotti preincartati e prodotti preconfezionati (o preimballati).

Prodotti preincartati:
Sono prodotti confezionati nel punto di vendita (supermercati) o piccolo esercizio alimentare. Questi possono rifornirsi di prodotti per poi tagliarli (es. salumi, carni, pesce ecc.) o effettuare porzioni (es. verdure, prodotti secchi ecc.) e venderle al consumatore. In questo caso, queste confezioni vengono definiti "PREINCARTATI", e per legge, devono riportare la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti se necessario (1), e la data di confezionamento e/o quella di scadenza (2).

Il preincartato può essere realizzato solo dal venditore nel suo esercizio o nel punto vendita del supermercato. Non può essere realizzato da aziende commerciali che trasportano i loro prodotti i diversi punti vendita.
L'obbligo di etichettatura sui prodotti preincartati sono quelli previsti dall'articolo 16 del Decreto Leg.vo n. 109/1992.

(1) Se il prodotto viene realizzato e confezionato alla presenza dell'acquirente, il preincartato può anche non riportarte nessuna indicazione, in quanto l'acquirente riceve le informazioni prescritte direttamente attraverso i cartelli informativi posti in evidenza del banco di vendita, per quanto riguarda la quantità del prodotto questa viene indicata direttamente dallo strumento di pesatura (bilancia).
Se lo stesso prodotto viene esposto per la vendita nel libero esercizio, in quanto realizzato in assenza dell'acquirente, sull'involucro del prodotto devono figurare le indicazioni prescritte dall’articolo 16 del D.L.vo n. 109 qualora queste indicazioni non sono riportate sul cartello delle informazioni, infatti, se sul cartello figurano già la denominazione di vendita del prodotto, l’elenco degli ingredienti dove previsto, il prezzo unitario, nonché eventuali altre indicazioni previste per casi specifici , non rimane che riportare sul prodotto preincarto la quantità netta ed il prezzo di vendita.

(2) Secondo il Decreto Legislativo n. 109/1992 questi prodotti non devono riportare sull’etichetta la data di scadenza. Rimane obbligatoria invece per i prodotti “preconfezionati” dal produttore.

In una nota dell'’Unione Nazionale Consumatori viene sottolineato che il prodotto “preincartato” non è previsto dalle norme comunitarie; nella circolare del ministero dell’Industria n. 165/2000 si legge che la definizione è stata introdotta in Italia “allo scopo di precisare gli adempimenti di etichettatura conseguenti all’attività di confezionamento negli esercizi di vendita per la consegna diretta all’acquirente o per la vendita a libero servizio”.

Dalla stessa circolare (che anticipa alcune novità contenute nel decreto legislativo che introdurrà il “testo unico” sull’etichettatura alimentare, in attuazione della Direttiva 2000/13/CE ), non emerge alcuna modifica della disciplina del prodotto “preincartato”, anzi si ribadisce che non viene considerato prodotto “preconfezionato” anche se è ermeticamente chiuso e sigillato, quindi non deve riportare la data di scadenza in quanto non prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/1992.

Sempre secondo la nota dell’Unione Nazionale Consumatori viene considera quella del prodotto “preincartato” una “stranezza normativa” e cita la sentenza n. 13412/2002 della Corte di Cassazione, con cui è stata confermata la sanzione che l’UPICA di Lodi aveva inflitto ad un ipermercato che vendeva carne macinata confezionata presso lo stesso punto di vendita in vassoi ricoperti da pellicola trasparente.

Si trattava quindi di un prodotto “preincartato” e non riportava la data di scadenza, ma l’UPICA aveva inflitto ugualmente la multa. La sanzione era stata impugnata dall’ipermercato ed è arrivata fino alla Corte di cassazione, che l’ha confermata, sostenendo che la differenza tra prodotto alimentare preconfezionato e preincartato, ai fini dei conseguenti obblighi di etichettatura, va individuata in relazione alle caratteristiche dell’imballaggio e non in ragione del luogo (punto di vendita) nel quale avviene il confezionamento.

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, l’emanando “testo unico” sull’etichettatura alimentare non potrà ignorare la sentenza, ma la definizione di prodotto “preincartato” certamente diventa più complicata.

 

I prodotti preconfezionati:
Gli imballaggi preconfezionati, devono indicare sull’etichetta in maniera armonizzata: Massa e Volume che essi contengono, tenendo conto di alcune caratteristiche metrologiche.
Se il prodotto preconfezionato viene certificato conforme, vi figura il marchio «CEE» apposto sull’etichetta.

In particolare gli imballaggi preconfezionati e i prodotti preimballati devono indicare sull’etichetta una serie di informazioni rivolte ai consumatori: il produttore o chi confeziona il prodotto è tenuto a indicare la massa o il volume contenuto, tenendo conto dell'errore massimo della misurazione consentita.

Tali prodotti preconfezionati vengono venduti per unità con un peso o un volume costante deciso in precedenza dal produttore che ha provveduto al confezionamento del prodotto.

 

Le frodi nei prodotti preincartati o preconfezionati

Moltissimi consumatori segnalano che nei reparti alimentari di molti supermercati le confezioni poste in vendita contenenti prodotti secchi e umidi quali per esempio: legumi, cereali, funghi secchi, ortaggi, carne, pesce ecc., spesso recano un peso dichiarato che non corrisponde a quello effettivo. A volte alcuni prodotti pesano oltre 20/50 g in più, ma molto spesso pesano diversi grammi in meno. Il Consumatore ci chiede: "una confezione con un quantitativo di prodotto inferiore a quanto dichiarato in etichetta costituisce frode in commercio?".

La norma che sanziona questo tipo di condotta è l’art 515 del Codice Penale che testualmente recita: “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.”

Si deve porre attenzione che tra le cause di frode nell’esercizio del commercio si parla, tra l’altro, di “quantità diversa da quella dichiarata o pattuita”; i due termini utilizzati potrebbero equipararsi, ma nella realtà occorre fare molta attenzione perché, di fatto, evocano situazioni e considerazioni differenti.

Prodotti preincartati: Ipotizzando in fase di acquisto di un prodotto preincartato che abbia un peso non rispondente a quello pattuito, si può parlare tranquillamente di “frode in commercio”, visto che al cliente viene fornito un prodotto la cui quantità è inferiore a quella pattuita a fronte del pagamento di una quantità richiesta e non fornita.

La modalità della frode può avere molteplici cause: bilance mal funzionanti, (per esempio livella con bolla non centrata, piatto spostato non inserito nell'apposita sede), precisa volontà del commerciante di raggirare il cliente. In ogni caso è difficile per l'acquirente rendersi conto dell'inganno, bisognerebbe avere sempre a portata di mano una bilancia (difficilmente un consumatore si porta una bilancia personale). Inoltre, la “contestazione” deve essere fatta “sul posto” con tutte le difficoltà che è facile immaginare. La normativa metrologico/legale in vigore in Italia è una delle più restrittive in ambito europeo proprio perché il nostro legislatore, da decenni, ha inteso tutelare i consumatori da questo genere di abusi. La legge 441/81, meglio conosciuta come “legge sul peso netto”, ha infatti disciplinato la materia stabilendo delle regole ben precise: tutti i prodotti venduti al minuto devono essere venduti a peso netto (art. 1). Inoltre l'indicatore del peso della bilancia deve essere ben visibile (art. 2). Nonostante questo, purtroppo capita di incontrare il commerciante “furbo” che, volutamente, non rispetta queste norme per un vantaggio economico personale. In questi casi, il Consumatore deve avere il coraggio di denunciare la “frode".

Prodotti preconfezionati:
Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

La normativa in vigore per i prodotti preconfezionati è la: "Legge 25 ottobre 1978, n. 690" In attuazione della direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati), Modificata con la Direttiva 2007/45/CE.

 

I prodotti preconfezionati devono avere le seguenti tolleranze:
Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella seguente tabella:

Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati, ivi indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

La Legge 25 ottobre 1978, n. 690 stabilisce che il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

La percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II della "Legge 25 ottobre 1978, n. 690".

Nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.

Occorre precisare: nella fase di confezionamento di un prodotto, il suo dosaggio avviene mediante sistema di riempimento e/o pesatura automatica che nonostante l'alta tecnologia odierna e le specifiche normative in vigore per la loro certificazione (Direttiva 2004/22/CE comunemente chiamata Direttiva MID) spesso, non sono sempre perfetti, visto che vengono influenzati da molteplici fattori, come le caratteristiche del prodotto, le oscillazioni degli impianti di dosaggio e pesatura, le condizioni climatiche e i disturbi elettromagnetici, in pratica disturbi e condizioni superiori a quelli permessi dallo strumento, questi fattori fanno sì che all’uscita dall’impianto, nonostante il peso impostato dal fabbricante, ci possano essere confezioni più pesanti o “leggere” rispetto al peso prestabilito che "forse" inavvertitamente sono state immesse nel mercato.

Normalmente il fabbricante del prodotto preconfezionato predispone lo strumento in modo che la quantità del prodotto dosato sia superiore a quella dichiarata. E' comunque da precisare che non tutti si comportano allo stesso modo e a volte capita di trovare confezioni con un peso inferiore da quello dichiarato.

Come sopra specificato la Normativa in vigore prevede il divieto di immettere nel mercato, quindi in vendita prodotti preconfezionati con un errore relativo alla quantità nominale dichiarata superiore a due volte l'errore di tolleranza prestabilito per legge.
Per il venditore, il rischio è la denuncia per frode in commercio, che in caso di condanna comporta la perdita dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2, D. Leg.vo 114/1998.

 

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