Verificazione Periodica degli Strumenti di Misura

VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

DECRETO 21 aprile 2017, n° 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

perché, quando, e come occorre eseguire la verificazione periodica?

 

1. Cos'è la verifica periodica:

La verificazione periodica degli strumenti di misura, è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantire l’integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica.

2. Chi esegue la verifica periodica degli strumenti di misura?

La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli Organismi in possesso dei requisiti dell’artico 2 e dell’Allegato I del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

3. Per quali attività devono essere usati strumenti di misura conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla verifica   periodica?

Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti con “funzione di misura legale”, la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico nell’ambito delle seguenti categorie:

  • Sanità pubblica;
  • Sicurezza pubblica;
  • Ordine pubblico;
  • Protezione dell’ambiente;
  • Tutela dei consumatori;
  • Imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

4. Quali sono i controlli previsti per la verificazione periodica di uno strumento di misura?

Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

  1. Verificazione periodica;
  2. Controlli causali o a richiesta;
  3. Vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per la funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione Internazionale di Metrologia Legale OIML.

5. Chi deve richiedere la verificazione periodica?

La verificazione periodica degli strumenti per pesare e misurare deve essere richiesta dall'utente metrico.

Per gli strumenti di prima installazione:

  • entro due anni, in ogni caso non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marchiatura CE e della marchiatura metrologica supplementare

Per gli strumenti in servizio:

  • secondo la periodicità fissata di seguito a decorrere dalla data dell’ultima verificazione

Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica da parte dell’Organismo entro 45 giorni dalla data di dall'inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito secondo la seguente periodicità con decorrenza dalla data dell'ultima verificazione effettuata.

6. Contrassegni da applicare sugli strumenti di misura

Nel caso in cui il contrassegno sopra specificato non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.

7. Libretto metrologico:

Ogni strumenti di misura deve essere dotato di un “Libretto Metrologico”, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’Organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello strumento, di un libretto metrologico contenente le informazioni secondo quanto previsto dall’Allegato V del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93.

Periodicità della verificazione periodica degli strumenti
in funzione della categoria di appartenenza

Categoria degli strumenti

Periodicità
della verificazione

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la  determinazione di  prodotti preconfezionati  ed etichettatrici di peso e di  peso/prezzo:
  1 anno

 Altre tipologie di strumenti:
2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

2 anni

Misuratori massicci di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell'acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16  m3/h compresi:
10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3)maggiore di 16m3/h:
13 anni

 Contatori del gas  A pareti deformabili:            16 anni
 A turbina e rotoidi:                10 anni
 Altre tecnologie:                     8 anni
 Dispositivi di conversione del volume

 Sensori di pressione e temperatura sostituibili:
2 anni

Sensori di pressione e temperatura parti integranti:
4 anni

Approvati insieme ai contatori:
8 anni

 Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici:
18 anni
Statici:

-bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di  classe di precisione A, B, o C:
15 anni
-media e alta tensione (MT – AT >1000V):
10anni

 Contatore di calore  

Portata Qp fino a 3m3/h
 -   con sensore di flusso meccanico: 6 anni
 -   con sensore di flusso statico:      9 anni

Portata Qp superiore a 3m3/h
 -    con sensore di flusso meccanico:5 anni
 -    con sensore di flusso statico:     8 anni

 Indicatori di livello 2 anni 
 Tassametri 2 anni 
Strumenti di misura della dimensione 3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati 3 anni

Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costruiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.

8. Vigilanza sugli strumenti di misura:

La vigilanza degli strumenti di misura è demandata alla Camera di Commercio.

Per l’effettuazione dei controlli, le Camere di Commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l’effettuazione di prove, di Laboratori di Taratura Accreditati (LAT).

9. Riparazione degli strumenti:

Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni, come previsto dall’Articolo 4, comma 8 del DECRETO 21 aprile 2017, n.93.

10. Obblighi dei titolari degli strumenti:

I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:

  1. Comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di riferimento dell’azienda (ragione sociale, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento, identificazione e caratteristiche metrologiche dello strumento);
  2. Mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  3. Curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  4. Conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  5. Curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;

11. Obblighi degli Organismi che eseguono la verificazione periodica:

Oltre agli obblighi previsti dal Capo II – “Organismi”  e dall’Allegato I – “Requisiti degli Organismi”  del DECRETO 21 aprile 2017, n.93, i Campioni utilizzati per l’esecuzione della verificazione periodica, devono essere tarati e certificati con una periodicità secondo la seguente tabella:

Tipo di Strumento

Periodicità della Certificazione

Pesi

2 anni

Misure di capacità 2 anni
Manometri 2 anni
Termometri 2 anni
Igrometri 3 anni
Campana gasometrica 4 anni

Banco di prova con ugelli sonici per contatori del gas:

  • Ugelli sonici
  • Trasduttori di pressione e temperatura

 

5 anni

2 anni

Banco manometrico <<a pesi diretti>> o a     <<pistone cilindrico>> 3 anni
Strumenti di controllo della misura della dimensione 2 anni
Contatori di controllo (Master Meters) 2 anni
Strumento per pesare a funzionamento non automatico 2 anni
Strumento per pesare a funzionamento non automatico utilizzato per il controllo dei distributori stradali di metano 2 anni
Strumenti diversi da quelli sopra riportati 2 anni

 

Prove obbligatorie da eseguire sugli strumenti per pesare NAWI di tipo elettronico

Prova di Ripetibilità a 50% e 100% della portata massima della bilancia (può essere fatta anche all' 80% di max)
Prova di Eccentricità a un 1/3 della portata massima della bilancia
Prova di Linearità da zero fino alla portata massima della bilancia e da max a zero

Esempi:
bilancia della portata massima di 30 kg, l’incaricato deve utilizzare nelle prove pesi campione per un totale di 30 kg.

Prova di eccentricità su bilancia elettronica da 12kg

Prova di linearità su bilancia meccanica di 60kg

Sugli strumenti per pesare con portata massima superiore a 1000kg, l’incaricato deve utilizzare pesi campione pari al 50% del carico massimo dello strumento, o, qualora le prove accreditino un’idonea ripetibilità, è consentito utilizzare pesi campione con un minimo del 20% della portata massima dello strumento, da integrare con zavorra per raggiungere la portata massima.

Il quantitativo di masse campione utilizzate per le prove possono essere diminuite, se lo strumento nella prova di ripetibilità risulta avere le seguenti caratteristiche:

  • Se l’errore di Ripetibilità non supera 0,3 e, la quantità di masse campione viene ridotta al 35% della portata massima
  • Se l’errore di Ripetibilità non supera 0,2 e, la quantità di masse campione viene ridotta al 20% della portata massima

Esempio:
Per una pesa a ponte della portata massima di 60 tonnellate, qualora le prove accreditino un'idonea ripetibilià (0,2 e), è consentito utilizzare pesi campione per un totale di 12t, da integrare con zavorra per raggiungere la portata massima di 60t.

Prova di linearità su una pesa a ponte

Prova di eccentricità con 12t su una pesa a ponte da 80t

Movimentazione masse con carrello elevatore

verifica periodica su un distributore di carburanti

Masse campione

 

L’uso di quantitativi inferiori è insieme una truffa all’utente che ha richiesto la verificazione periodica, una gravissima violazione delle leggi metriche e un potenziale danno per l’utente che dallo scorretto controllo può derivare sensibili danni economici, se la bilancia pesa a suo danno.

La conformità è rispettata solo se sono condotte tutte le prove prescritte, indispensabili per assicurare il funzionamento regolamentare della bilancia in esame. Devono essere effettuati puntuali controlli, oltre che dell'esattezza, anche degli eventuali errori di eccentricità, di ripetibilità e di mobilità.

di seguito, un esempio di relazione di prova di una bilancia elettronica da 1500kg, eseguita con esito positivo

Le prove di verifica periodica eseguite sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono regolamentate dalle seguenti Norme Legali:

Direttiva 21 aprile 2017 N°93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

Norma Europea UNI CEI EN 45501:2015 Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici

 

12. NOTA PER I LABORATORI CHE ESEGUONO VERIFICAZIONI PERIODICHE:

In data 18 settembre 2017, tutti i Campioni di 1° linea devono riportare una data di taratura non antecedente alla data di periodicità riportata nella precedente tabella. 

Esempio:

Massa da 1000kg che riporta la seguente data di taratura: 14 febbraio 2015 risulta SCADUTA. 

Pertanto si consiglia di verificare lo stato di taratura di tutti i propri campioni.

Verificare che tutti i campioni di 2 linea (o di lavoro), abbiano una data di taratura non antecedente di un anno dalla data del 18 settembre 2017.

 13. DEROGHE PREVISTE DAL DECRETO 2017/93 SCHEDA A – STRUMENTI PER PESARE:
In applicazione dell’Articolo 1.3 dell’Allegato II del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, la taratura dei campioni è eseguita da laboratori accreditati (Laboratori LAT) da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nella tabella sopra descritta.

In deroga al punto 1.3 dell’Allegato II del Decreto 2017/93, i pesi utilizzati per la verifica periodica degli strumenti NAWI e AWI, di classe III e IV con divisione di verifica (e) ≥1g, possono essere tarati dall’Organismo che svolge la verificazione periodica, purchè dispongano di sistemi di trasferimento (Comparatori di Massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

l’errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova;

l’incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015).

In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50% della portata massima (punto 3.7.3 EN45501:2015).

In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi può essere ridotta a:

  1. a) 35% della portata massima se l’errore di ripetibilità non supera 0,3 e (e = divisione di verifica);
  2. 20% della portata massima se l’errore di ripetibilità non supera 0,2 e (e = divisione di verifica).

L’errore di ripetibilità deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verrà effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato tre volte sul ricettore del carico.

 13a. Nota
Per poter essere accreditati in qualità di Organismi, occorre possedere un quantitativo di Masse Campioni pari al 50% della portata massima dello strumento che si vuole sottoporre a verificazione periodica.

Il Legislatore dà la possibilità all’Organismo di poter eseguire la verificazione anche con una quantità inferiore, solamente se lo strumento sottoposto a prove di ripetibilità risulta avere un errore massimo come previsto ai punti a) e b).

E’ logico che se lo strumento risulta avere un errore di ripetibilità superiore a 0,3 e, l’Organismo deve eseguire la verifica periodica con un quantitativo di Masse Campione pari al 50% della portata massima dello strumento.

14. SCHEDA B – DISTRIBUTORI DI BENZINA
  1. Strumenti di controllo

1.1 In deroga al punto 1.3 dell’allegato II del Decreto 2017/93, le misure di capacità utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall’organismo che svolge la verificazione, purché l’organismo disponga di sistemi di trasferimento (Comparatori di massa + masse campione per il metodo gravimetrico, Serbatoi campioni per il metodo volumetrico)  e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

  • l’errore massimo tollerato della misura di capacità non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica.
  • l’incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata.

1.2 La capacità dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

1.3 Il volume dei predetti serbatoi utilizzati è determinato alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da vuoto» bagnato e sgocciolato.

15. LIBRETTO METROLOGICO

Il Decreto 2017/93 prevede che ogni strumento di misura sia in possesso di un Libretto Metrologico che riportano le seguenti minime informazioni:

  • Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ;   
  • Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;   
  • codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto; 
  • Tipo dello strumento; 
  • Marca e modello; 
  • Numero di serie;   
  • Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;   
  • Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;   
  • Data di messa in servizio;   
  • Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;   
  • Data e descrizione delle riparazioni;   
  • Data della verificazione periodica e data di scadenza;   
  • Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»; 
  • Controlli casuali, esito e data.    

Sul sito web di: www.metrologia-legale.it  può essere scaricato il “MANUALE DI METROLOGIA”,  al CAP. 14.11 viene riportato un esempio del libretto metrologico con i dati da registrare, conforme al Decreto 21 aprile 2014, n. 93.

Su richiesta, LABCERT fornisce il Word di ogni libretto metrologico per ogni categoria di strumenti di misura.

16. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE

(Articolo 13 del Decreto 2017/93)

  1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
  1. a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
  2. b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
  3. c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e
    qualora previsto;
  1. d) tipo dello strumento;
  2. e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
  3. f) numero di serie dello strumento;
  4. g) specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento;
  5. h) data dell’intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
  6. i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
  7. l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
  8. m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
  1. L’organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
  2. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.
 17. SCHEDA DI PROCEDURA DI VERIFICAZIONE PERIODICA
Nell’Allegato III del Decreto 2017/93, sono presenti le schede tecniche per eseguire la verificazione periodica di 6 tipologie di strumenti di misura, essi sono:
  1. A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. (NAWI);    
  2. B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) - Riempitrici gravimetriche automatiche.
  3. C) Distributori di carburante.     
  4. D) Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di installazione.     
  5. E) Convertitori di volume di gas.    
  6. F) Contatori di energia elettrica attiva.

Le schede tecniche riportano le modalità operative per eseguire correttamente l’intera attività operativa.

Sul sito web di: www.metrologia-legale.it  può essere scaricato il “MANUALE DI METROLOGIA”.  

Al CAP. 14.12 viene riportato un esempio di “Rapporto di verificazione periodica” di uno strumento NAWI elettronico.

Al CAP: 14.13 viene riportato un esempio di “Rapporto di verificazione periodica” di un distributore di benzina.

18. La conferma metrologica degli strumenti di misura, utilizzati da Aziende certificate UNI ISO 9001 sostituisce la verificazione periodica?

NO. Trattasi di due diverse procedure, non equipollenti sia per la fonte impositiva, sia per le modalità esecutive ai fini perseguiti.

La verificazione periodica è prescritta dalle leggi metriche, la conferma metrologica è un istituto che riguarda solo coloro che fanno certificare il proprio sistema di gestione della qualità.

19. Quali sanzioni per la violazione delle leggi metriche?

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge molti uffici metrici camerali nei loro verbali applicano la sanzione del pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

20. Perché affidarsi a operatori affidabili e competenti?

La regolare manutenzione e l'uso delle bilance in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, insieme con l'esecuzione della verificazione periodica prevista dalla legge costituiscono condizioni essenziali perchè lo strumento di misura mantenga e garantisca nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali. L'affidabilità degli strumenti di misura utilizzati nell'ambito di attività commerciali è essenziale per la correttezza delle transazioni economiche e per la tutela della buona fede, tutelata come dall'ordinamento giuridico sia tra gli operatori professionali sia tra operatori professionali e consumatori. La correttezza degli strumenti di misura garantisce la correttezza delle attività commerciali, e può essere presentata quale garanzia della correttezza delle transazioni nei confronti dei clienti finali dei prodotti commercializzati.

Tenuto conto delle sanzioni applicabili per l’inosservanza, anche involontaria, delle disposizioni in materia di strumenti per pesare e misurare, la corretta gestione del proprio parco strumenti può divenire talora per l'Utente metrico, pur intenzionato al rispetto delle regole, un impegno non lieve e una fonte di reale preoccupazione.

Poiché, come abbiamo appena ricordato, in taluni casi un’irregolarità può causare anche il sequestro o la confisca dello strumento (evidente il danno che può derivare, ad esempio, dal blocco di una linea di produzione, dal fermo di una pesa a ponte, o dal sequestro di strumenti in un supermercato o in qualsiasi attività commerciale), è immediato rilevare che è consigliabile sempre incaricare aziende affidabili e competenti, quali ad esempio:

· Il Laboratorio Metrologico di LABCERT snc (www.labcert.it)

 

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