Verificazione Periodica degli Strumenti di Misura
VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURARegolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. |
perché, quando, e come occorre eseguire la verificazione periodica? |
1. Cos'è la verifica periodica: |
La verificazione periodica degli strumenti di misura, è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantire l’integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica. |
2. Chi esegue la verifica periodica degli strumenti di misura? |
La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli Organismi in possesso dei requisiti dell’artico 2 e dell’Allegato I del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. |
3. Per quali attività devono essere usati strumenti di misura conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla verifica periodica? |
Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti con “funzione di misura legale”, la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico nell’ambito delle seguenti categorie:
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4. Quali sono i controlli previsti per la verificazione periodica di uno strumento di misura? |
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per la funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione Internazionale di Metrologia Legale OIML. |
5. Chi deve richiedere la verificazione periodica? |
La verificazione periodica degli strumenti per pesare e misurare deve essere richiesta dall'utente metrico. Per gli strumenti di prima installazione:
Per gli strumenti in servizio:
Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica da parte dell’Organismo entro 45 giorni dalla data di dall'inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito secondo la seguente periodicità con decorrenza dalla data dell'ultima verificazione effettuata. |
6. Contrassegni da applicare sugli strumenti di misura |
Nel caso in cui il contrassegno sopra specificato non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico. |
7. Libretto metrologico: |
Ogni strumenti di misura deve essere dotato di un “Libretto Metrologico”, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’Organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello strumento, di un libretto metrologico contenente le informazioni secondo quanto previsto dall’Allegato V del DECRETO 21 aprile 2017, n. 93. |
Periodicità della verificazione periodica degli strumenti |
Categoria degli strumenti |
Periodicità |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico |
3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico |
Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: |
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua |
2 anni |
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione |
2 anni |
Misure di capacità |
4 anni |
Pesi |
4 anni |
Contatori dell'acqua |
Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: |
Contatori del gas | A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni |
Dispositivi di conversione del volume |
Sensori di pressione e temperatura sostituibili: |
Contatori di energia elettrica attiva |
Elettromeccanici: |
Contatore di calore |
Portata Qp fino a 3m3/h Portata Qp superiore a 3m3/h |
Indicatori di livello | 2 anni |
Tassametri | 2 anni |
Strumenti di misura della dimensione | 3 anni |
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati | 3 anni |
Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costruiti da misure lineari materializzate o misure di capacità di vetro, terracotta e monouso.
8. Vigilanza sugli strumenti di misura: |
La vigilanza degli strumenti di misura è demandata alla Camera di Commercio. Per l’effettuazione dei controlli, le Camere di Commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l’effettuazione di prove, di Laboratori di Taratura Accreditati (LAT). |
9. Riparazione degli strumenti: |
Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni, come previsto dall’Articolo 4, comma 8 del DECRETO 21 aprile 2017, n.93. |
10. Obblighi dei titolari degli strumenti: |
I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
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11. Obblighi degli Organismi che eseguono la verificazione periodica: |
Oltre agli obblighi previsti dal Capo II – “Organismi” e dall’Allegato I – “Requisiti degli Organismi” del DECRETO 21 aprile 2017, n.93, i Campioni utilizzati per l’esecuzione della verificazione periodica, devono essere tarati e certificati con una periodicità secondo la seguente tabella: |
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Tipo di Strumento |
Periodicità della Certificazione |
Pesi |
2 anni |
Misure di capacità | 2 anni |
Manometri | 2 anni |
Termometri | 2 anni |
Igrometri | 3 anni |
Campana gasometrica | 4 anni |
Banco di prova con ugelli sonici per contatori del gas:
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5 anni 2 anni |
Banco manometrico <<a pesi diretti>> o a <<pistone cilindrico>> | 3 anni |
Strumenti di controllo della misura della dimensione | 2 anni |
Contatori di controllo (Master Meters) | 2 anni |
Strumento per pesare a funzionamento non automatico | 2 anni |
Strumento per pesare a funzionamento non automatico utilizzato per il controllo dei distributori stradali di metano | 2 anni |
Strumenti diversi da quelli sopra riportati | 2 anni |
Prove obbligatorie da eseguire sugli strumenti per pesare NAWI di tipo elettronico |
Prova di Ripetibilità a 50% e 100% della portata massima della bilancia (può essere fatta anche all' 80% di max) |
Esempi:
bilancia della portata massima di 30 kg, l’incaricato deve utilizzare nelle prove pesi campione per un totale di 30 kg.
Prova di eccentricità su bilancia elettronica da 12kg |
Prova di linearità su bilancia meccanica di 60kg |
Sugli strumenti per pesare con portata massima superiore a 1000kg, l’incaricato deve utilizzare pesi campione pari al 50% del carico massimo dello strumento, o, qualora le prove accreditino un’idonea ripetibilità, è consentito utilizzare pesi campione con un minimo del 20% della portata massima dello strumento, da integrare con zavorra per raggiungere la portata massima.
Il quantitativo di masse campione utilizzate per le prove possono essere diminuite, se lo strumento nella prova di ripetibilità risulta avere le seguenti caratteristiche:
- Se l’errore di Ripetibilità non supera 0,3 e, la quantità di masse campione viene ridotta al 35% della portata massima
- Se l’errore di Ripetibilità non supera 0,2 e, la quantità di masse campione viene ridotta al 20% della portata massima
Esempio:
Per una pesa a ponte della portata massima di 60 tonnellate, qualora le prove accreditino un'idonea ripetibilià (0,2 e), è consentito utilizzare pesi campione per un totale di 12t, da integrare con zavorra per raggiungere la portata massima di 60t.
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Prova di linearità su una pesa a ponte |
Prova di eccentricità con 12t su una pesa a ponte da 80t |
Movimentazione masse con carrello elevatore |
verifica periodica su un distributore di carburanti |
Masse campione |
L’uso di quantitativi inferiori è insieme una truffa all’utente che ha richiesto la verificazione periodica, una gravissima violazione delle leggi metriche e un potenziale danno per l’utente che dallo scorretto controllo può derivare sensibili danni economici, se la bilancia pesa a suo danno. |
La conformità è rispettata solo se sono condotte tutte le prove prescritte, indispensabili per assicurare il funzionamento regolamentare della bilancia in esame. Devono essere effettuati puntuali controlli, oltre che dell'esattezza, anche degli eventuali errori di eccentricità, di ripetibilità e di mobilità. |
di seguito, un esempio di relazione di prova di una bilancia elettronica da 1500kg, eseguita con esito positivo
Le prove di verifica periodica eseguite sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono regolamentate dalle seguenti Norme Legali:
Direttiva 21 aprile 2017 N°93 |
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. |
Norma Europea UNI CEI EN 45501:2015 | Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici |
12. NOTA PER I LABORATORI CHE ESEGUONO VERIFICAZIONI PERIODICHE: |
In data 18 settembre 2017, tutti i Campioni di 1° linea devono riportare una data di taratura non antecedente alla data di periodicità riportata nella precedente tabella. Esempio: Massa da 1000kg che riporta la seguente data di taratura: 14 febbraio 2015 risulta SCADUTA. Pertanto si consiglia di verificare lo stato di taratura di tutti i propri campioni. Verificare che tutti i campioni di 2 linea (o di lavoro), abbiano una data di taratura non antecedente di un anno dalla data del 18 settembre 2017. |
13. DEROGHE PREVISTE DAL DECRETO 2017/93 SCHEDA A – STRUMENTI PER PESARE: |
In applicazione dell’Articolo 1.3 dell’Allegato II del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, la taratura dei campioni è eseguita da laboratori accreditati (Laboratori LAT) da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nella tabella sopra descritta.
In deroga al punto 1.3 dell’Allegato II del Decreto 2017/93, i pesi utilizzati per la verifica periodica degli strumenti NAWI e AWI, di classe III e IV con divisione di verifica (e) ≥1g, possono essere tarati dall’Organismo che svolge la verificazione periodica, purchè dispongano di sistemi di trasferimento (Comparatori di Massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti: l’errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova; l’incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015). In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50% della portata massima (punto 3.7.3 EN45501:2015). In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi può essere ridotta a:
L’errore di ripetibilità deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verrà effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato tre volte sul ricettore del carico. |
13a. Nota |
Per poter essere accreditati in qualità di Organismi, occorre possedere un quantitativo di Masse Campioni pari al 50% della portata massima dello strumento che si vuole sottoporre a verificazione periodica.
Il Legislatore dà la possibilità all’Organismo di poter eseguire la verificazione anche con una quantità inferiore, solamente se lo strumento sottoposto a prove di ripetibilità risulta avere un errore massimo come previsto ai punti a) e b). E’ logico che se lo strumento risulta avere un errore di ripetibilità superiore a 0,3 e, l’Organismo deve eseguire la verifica periodica con un quantitativo di Masse Campione pari al 50% della portata massima dello strumento. |
14. SCHEDA B – DISTRIBUTORI DI BENZINA |
1.1 In deroga al punto 1.3 dell’allegato II del Decreto 2017/93, le misure di capacità utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall’organismo che svolge la verificazione, purché l’organismo disponga di sistemi di trasferimento (Comparatori di massa + masse campione per il metodo gravimetrico, Serbatoi campioni per il metodo volumetrico) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:
1.2 La capacità dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi. 1.3 Il volume dei predetti serbatoi utilizzati è determinato alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da vuoto» bagnato e sgocciolato. |
15. LIBRETTO METROLOGICO |
Il Decreto 2017/93 prevede che ogni strumento di misura sia in possesso di un Libretto Metrologico che riportano le seguenti minime informazioni:
Sul sito web di: www.metrologia-legale.it può essere scaricato il “MANUALE DI METROLOGIA”, al CAP. 14.11 viene riportato un esempio del libretto metrologico con i dati da registrare, conforme al Decreto 21 aprile 2014, n. 93. Su richiesta, LABCERT fornisce il Word di ogni libretto metrologico per ogni categoria di strumenti di misura. |
16. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE |
(Articolo 13 del Decreto 2017/93)
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17. SCHEDA DI PROCEDURA DI VERIFICAZIONE PERIODICA |
Nell’Allegato III del Decreto 2017/93, sono presenti le schede tecniche per eseguire la verificazione periodica di 6 tipologie di strumenti di misura, essi sono:
Le schede tecniche riportano le modalità operative per eseguire correttamente l’intera attività operativa. Sul sito web di: www.metrologia-legale.it può essere scaricato il “MANUALE DI METROLOGIA”. Al CAP. 14.12 viene riportato un esempio di “Rapporto di verificazione periodica” di uno strumento NAWI elettronico. Al CAP: 14.13 viene riportato un esempio di “Rapporto di verificazione periodica” di un distributore di benzina. |
18. La conferma metrologica degli strumenti di misura, utilizzati da Aziende certificate UNI ISO 9001 sostituisce la verificazione periodica? |
NO. Trattasi di due diverse procedure, non equipollenti sia per la fonte impositiva, sia per le modalità esecutive ai fini perseguiti. |
19. Quali sanzioni per la violazione delle leggi metriche? |
Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge molti uffici metrici camerali nei loro verbali applicano la sanzione del pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale. |
20. Perché affidarsi a operatori affidabili e competenti? |
La regolare manutenzione e l'uso delle bilance in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, insieme con l'esecuzione della verificazione periodica prevista dalla legge costituiscono condizioni essenziali perchè lo strumento di misura mantenga e garantisca nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali. L'affidabilità degli strumenti di misura utilizzati nell'ambito di attività commerciali è essenziale per la correttezza delle transazioni economiche e per la tutela della buona fede, tutelata come dall'ordinamento giuridico sia tra gli operatori professionali sia tra operatori professionali e consumatori. La correttezza degli strumenti di misura garantisce la correttezza delle attività commerciali, e può essere presentata quale garanzia della correttezza delle transazioni nei confronti dei clienti finali dei prodotti commercializzati. Poiché, come abbiamo appena ricordato, in taluni casi un’irregolarità può causare anche il sequestro o la confisca dello strumento (evidente il danno che può derivare, ad esempio, dal blocco di una linea di produzione, dal fermo di una pesa a ponte, o dal sequestro di strumenti in un supermercato o in qualsiasi attività commerciale), è immediato rilevare che è consigliabile sempre incaricare aziende affidabili e competenti, quali ad esempio: · Il Laboratorio Metrologico di LABCERT snc (www.labcert.it) |