Verificazione Periodica degli Strumenti di Misura MID

VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA MID
(Direttiva 2004/22/CE)

Regolamentata dei seguenti Decreti:

Decreto 18 gennaio 2011, n. 31 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Decreto 18 gennaio 2011, n. 32 - Sistemi di misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua

Decreto 16 aprile 2012, n. 75 - Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume

Decreto 30 ottobre 2013, n. 155 - Contatori dell'acqua e contatori di calorie

Decreto 24 marzo 2015, n. 60 - Contatori di energia elettrica attiva

"La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonchè l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti".

perché, quando, e come occorre eseguire la verificazione periodica?

 

1. Per quali attività devono essere usati gli strumenti di misurazione e quindi alla verifica periodica?

Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti di misura regolamentati dalla Direttiva 2004/22/CE (MID).

2. Che cos’è la verificazione periodica di uno strumento di misura?

La verificazione periodica degli strumenti di misura è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato dalla legge e consiste nell'accertare l'inalterabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici per pesare, con il controllo sia dell'integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento. A tal fine devono essere eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale dell'idoneità dello strumento che precedono l'utilizzo. L’esito positivo della verifica periodica è attestato con l’apposizione di un contrassegno adesivo di colore verde che reca la data entro cui lo strumento deve essere nuovamente verificato e l’eventuale indicazione del soggetto che l’ha eseguita.

Esempio etichetta che attesta l'esito positivo della verifica periodica di uno strumento di misura MID:

3. Quando uno strumento per pesare può dirsi conforme alla metrologia legale?

Uno strumento di misurazione può essere utilizzato per le attività che necessitano di uno strumento conforme alla metrologia legale quando:
- è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (di verifica CE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un Organismo Notificato MID,
o dal costruttore che opera secondo l'Allegato D o H della Direttiva MID ;
- è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell'utente metrico, e munita dell'apposito contrassegno che attesta il
superamento di tutte le prove ad esso previste.
Inoltre, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione CE: esempio etichetta metrologica di uno strumento per pesare automatico

4. Chi deve richiedere la verificazione periodica?

La verificazione periodica degli strumenti per pesare e misurare deve essere richiesta dall'utente metrico oppure dal titolare del sistema di misurazione.
Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito secondo la seguente periodicità con decorrenza dalla data dell'ultima verificazione effettuata.

Periodicità della verificazione periodica degli strumenti di misurazione
in funzione della categoria di appartenenza

Categoria degli strumenti

Periodicità
della verificazione

 

Direttiva 2004/22/CE - Allegato MI-006 Decreto 18 gennaio 2011, n. 31

Strumenti per pesare a funzionamento automatico Confezionamento o controllo ponderale di prodotti preconfezionati ,comprese le etichettatrici di peso o peso/prezzo

1 anno

Impieghi diversi da quelli sopra specificati

2 anni

 

Direttiva 2004/22/CE - Allegato MI-005 Decreto 18 gennaio 2011, n. 32

Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua

Classe 0,3

Sistemi di misurazione su condotta

2 anni

Classe 0,5

Tutti i sistemi di misurazione non specificatamente indicati in altra parte della presente tabella, e precisamente:
  • Distributori di carburanti (eccetto gas liquefatti)
  • Sistemi di misurazione su autobotti per liquidi diversi a bassa viscosità (=< 20 mPa.s)
  • Sistemi di misurazione destinati al carico / scarico delle cisterne delle navi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna
  • Sistemi di misurazione per il latte
  • Sistemi di misurazione destinati al rifornimento degli aeromobili

2 anni

Classe 1,0

Sistemi di misurazione per gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura pari o superiore a - 10°C
Sistemi di misurazione di norma classificati nella classe 0,3 o 0,5, ma utilizzati per liquidi:
  • la cui temperatura sia inferiore a - 10°C o superiore a 50°C
  • la cui viscosità dinamica sia inferiore a 1000 mPa.s
  • la cui portata volumetrica massima non sia superiore a 20l/h

2 anni

Classe 1,5

Sistemi di misurazione per biossido di carbonio liquefatto
Sistemi di misurazione per gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura inferiore a - 10°C (diversi dai liquidi criogenici)

2 anni

Classe 2,0

Sistemi di misurazione per liquidi criogenici (temperatura inferiore a -153 °C

2 anni

 

Direttiva 2004/22/CE - Allegato MI-002 Decreto 16 aprile 2012, n. 75

Contatori del gas: Contatori a pareti deformabili

15 anni

Contatori a turbina e a rotoidi

10 anni

Contatori a pareti deformabili

5 anni

Dispositivi di conversione del volume nel caso in cui i sistemi di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso

4 anni

nel caso in cui i sistemi di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi senza che necessario modificare le altre parti dello strumento

2 anni

 

Decreto 30 ottobre 2013, n. 155

Contatori dell'acqua Contatori dell'acqua meccanici

10 anni

Contatori dell'acqua statici e venturimetrici

13 anni

Contatori di calorie a) con sensore di flusso meccanico

6 anni

b) con sensore di flusso statico

9 anni

Contatori di calorie con portata Qp superiore a 3m3/h l a) con sensore di flusso meccanico

5 anni

b) con sensore di flusso statico

8 anni

 

Decreto 24 marzo 2015, n. 60

Contatori di elettricità elettromagnetici

18 anni

Contatori di elettricità statici bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C

15 anni

Contatori di elettricità statici media tensione (MT - AT >1000V)

10 anni

Indipendentemente dalla scadenza, la verifica periodica va richiesta anche a seguito di una riparazione.

5. Chi è l'Utente o titolare dell'impianto?


UTENTE:
Colui che lo utilizza nell’ambito di un’attività organizzata al fine della fornitura di Beni e/ o Servizi, ovvero in generale nell’esercizio di Impresa, viene ad assumere la figura giuridica di Utente metrico.

  • Lo strumento di misura deve essere legale; Non è necessario che l’utilizzatore, utente metrico, sia anche il titolare del diritto reale di proprietà dello strumento di misura, è sufficiente il mero possesso e l’impiego in rapporto con terzi.

TITOLARE:
Il titolare dell'impianto di misurazione è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dell'impianto di misurazione o del dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità.

6. Quali sono gli obblighi dell'Utente o del Titolare dell'impianto di misurazione?

Obbligo primario dell’utente metrico o Titolare dell'impianto è quello di utilizzare gli strumenti di misura legali debitamente verificati, muniti di bolli primi CE e muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto.

L'Utente o il titolare dell'impianto deve inoltre,

  • comunicare ogni variazione relativa all’attività esercitata e agli strumenti utilizzati,
  • sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,
  • garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo,
  • mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di garanzia presente sui propri strumenti,
  • Conservare il libretto metrologico in dotazione ad ogni singolo strumento o impianto di misurazione, renderlo disponibile su richiesta delle autorità di vigilanza
  • non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.

L'Utente e il titolare dell'impianto sono direttamente responsabili della violazione dei predetti obblighi.

7. Cosè il "Libretto Metrologico"?

Il libretto metrologico è il documento che accompagna lo strumento o l'impianto di misurazione, deve essere conservato è reso disponibile su richiesta dei laboratori autorizzati che eseguono le verificazione periodica oppure dalle autorità di vigilanza: Camere di Commercio, Organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Nel libretto metrologico vengono registrati le seguenti informazioni:

  • Nome e indirizzo del titolare del contatore o del dispositivo di conversione ed eventuale partita IVA;

  • Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso da precedente;

  • Codice identificativo del punto di riconsegna (se previsto);

  • Tipo del contatore o del dispositivo di conversione;

  • Marca e modello;

  • Portata minima e portata massima;

  • Numero di serie;

  • Anno della marcatura CE;

  • Data di messa in servizio;

  • Specifica di strumento utilizzato;

  • Nome dell'Organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;

  • Data e descrizione delle riparazioni;

  • Data delle verifiche periodiche e data di scadenza;

  • Decisione di accettazione o rifiuto della verificazione periodica;

  • Controllo casuali, esito e data.

8. Chi può eseguire la verifica periodica?

La verifica periodica può essere eseguita, su richiesta dell'Utente o del Titolare dell'impianto di misurazione, dai Laboratori abilitati da Unioncamere con idoneità per la relativa grandezza. I laboratori autorizzati offrono garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale. A tal fine Unioncamere accerta che i laboratori e tutto il relativo personale sia indipendente da vincoli di natura societari con gli Utenti metrici o Titolari del sistema di misura. Nonchè la dotazione di strumenti e apparecchiature idonee.

9. Ruolo dei Laboratori autorizzati

Laboratori autorizzati, durante l'esecuzione della "Verificazione Periodica" sono pareggiati ad incaricati di Pubblico Servizio.

10. Quando l’esecuzione della verifica periodica è conforme?

Obbligo preliminare per i soggetti che eseguono la verifica periodica è:

a) essere abilitati dall'Unioncamere, l'elenco dei soggetti abilitati da Unioncamere è consultabile nel sito web: www.unioncamere.it
b) utilizzare l’impiego dei campioni di lavoro in possesso dei rispettivi certificati di taratura con validità non superiore a un anno
c) nel libretto metrologico ci siano riportati i dati della verificazione periodica con esito POSITIVO è relativa firma del soggetto che ha eseguito le prove
c) Lo strumento riporta l'etichetta verde di avvenuta verificazione con esito positivo, Tutti i sigilli di sicurezza sono integri

11. La conferma metrologica degli strumenti di misura, utilizzati da Aziende certificate UNI ISO 9001 sostituisce la verificazione periodica?

NO. Trattasi di due diverse procedure, non equipollenti sia per la fonte impositiva, sia per le modalità esecutive ai fini perseguiti.

La verificazione periodica è prescritta dalle leggi metriche, la conferma metrologica è un istituto che riguarda solo coloro che fanno certificare il proprio sistema di gestione della qualità.

12. A chi compete la Sorveglianza relativa al rispetto delle norme di metrologia legale?

La sorveglianza è compito delle Camere di Commercio, ma può esercitata anche degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Nell’ambito di recenti programmi di tutela della fede pubblica.

Sono previsti controlli più rigorosi e frequenti, anche al fine di stroncare ogni forma di concorrenza sleale, fondata su misurazioni non corrette.

13. Quali sanzioni per la violazione delle leggi metriche?

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi metriche in vigore.

Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge molti uffici metrici camerali nei loro verbali applicano la sanzione del pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

NOTA:
il rinvenimento di strumento di misura sprovvisto di sigillo legale o addirittura con sigillo manomesso, fatto che integra gli estremi di reato cui all’art. 472 c.p. per l’Utente metrico o Titolare del sistema di misurazione, obbliga il Laboratorio a trasmettere all’Ufficio Metrico subito la comunicazione di quanto accertato pena le sanzioni previste dalla legge penale, quali l’omessa denuncia, favoreggiamento, ecc. , nonché sotto il profilo amministrativo costituisce elemento di improcedibilità all’esecuzione della verifica.

14. Perché affidarsi a operatori affidabili e competenti?


La regolare manutenzione e l'uso degli strumenti di misurazione in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, insieme con l'esecuzione della verificazione periodica prevista dalla legge costituiscono condizioni essenziali affinchè lo strumento di misura mantenga e garantisca nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali.

L'affidabilità degli strumenti di misura è essenziale per la correttezza delle transazioni economiche e per la tutela della buona fede, tutelata come dall'ordinamento giuridico, sia tra gli operatori professionali sia tra operatori professionali e consumatori.
La correttezza degli strumenti di misura garantisce la correttezza delle attività e può essere presentata quale garanzia della correttezza delle misurazioni per cui lo strumento è stato delegato. Garantisce inoltre la correttezza delle transazioni nei confronti dei clienti finali dei prodotti commercializzati.

Tenuto conto delle sanzioni applicabili per l’inosservanza, anche involontaria, delle disposizioni in materia di strumenti per pesare e misurare, la corretta gestione del proprio parco strumenti può divenire talora per l'Utente metrico, pur intenzionato al rispetto delle regole, un impegno non lieve e una fonte di reale preoccupazione.

Poiché, come abbiamo appena ricordato, in taluni casi un’irregolarità può causare anche il sequestro o la confisca dello strumento (evidente il danno che può derivare, ad esempio, dal blocco di una linea di produzione, dal fermo di una pesa a ponte ferroviaria, dal fermo di un distributore di benzina, o dal sequestro di strumenti di preconfezionamento in un supermercato o in qualsiasi attività commerciale), è immediato rilevare che è consigliabile sempre incaricare aziende affidabili e competenti. Ci permettiamo consigliare quali ad esempio:

Laboratorio Metrologico LABCERT snc - www.labcert.it
Laboratorio Metrologico Blandino srl - www.laboratorioblandino.it

 

Esempi di strumenti di misurazione durante l'esecuzione delle prove di "Verificazione periodica"

Prove di misurazione su un misuratore "massico" per oli rigenerati

Prove di misurazione su un distributore di carburanti

Prove di misurazione su un contatore volumetrico

Prove di misurazione su una selezionatrice ponderale industriale

Prove di misurazione su una pesa a ponte per veicoli ferroviari

Prove di misurazione su una riempitrice gravimetrica

Per le prove di verificazione periodica eseguite sugli strumenti di misurazione vengono applicate le seguenti raccomandazioni Internazionali OIML:

  • Allegato MI-001 - Contatori dell'acqua: OIML R-49
  • Allegato MI-002 - Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume: OIML R-140
  • Allegato MI-003 - Contatori di energia elettrica attiva: OIML R-46
  • Allegato MI-004 - Contatori di calore: OIML R-75
  • Allegato MI-005 - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua: OIML R-117
  • Allegato MI-006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico:
    - Cap. II - Selezionatrici Ponderali a funzionamento automatico: OIML R-51
    - Cap. III - Riempitrici gravimetriche automatiche: OIML R-61
    - Cap. IV - Totalizzatori a funzionamento discontinuo: OIML R-107
    - Cap. V - Totalizzatori a funzionamento continuo: OIML R-50
    - Cap. VI - Pese a ponte per veicoli ferroviari: OIML R-106

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